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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 2025

Cassazione n. 27341/2025

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] R.V. , [...]S.I. , rappresentati e difesi dall’avvocatoPIETRANGELI FRANCESCA CodiceFiscale_2 ) unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] C.F._3 , BIAGIONIGIACOMO ( C.F._4 ,-controricorrenti-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4181/2024depositata il 12/06/2024.Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025Data pubblicazione 13/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4181/2024, pubblicatail 12/6/2024, ha integralmente riformato la sentenza 20047/21 delTribunale di Roma in data 24/12/2021, con la quale, all’esito diuna consulenza tecnica d’ufficio, era stata accolta la domandaavanzata da X.A. per sentireaccertare e dichiarare di essere il figlio di R.T.[...] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (convenuto cui eranosucceduti, a seguito di interruzione del giudizio, gli eredi), inquanto la propria madre, X.B. , cittadinafrancese, aveva avuto una lunga relazione sentimentale con ilconvenuto, con il quale aveva convissuto per lunghi periodi sia inItalia sia in Francia, e nel corso della suddetta relazione era statoconcepito l’attore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Lg_2 (Francia).Il Tribunale, respinta l’eccezione di giudicato sollevata dalconvenuto Y.D. , sia rispetto a pregressa azioneavanzata nel 1961 dalla madre, per mancanza di identità delleparti, sia per esservi identità di parti, petitum e causa petendi con ilgiudizio precedentemente instaurato dall’attore, nel 1989, ai sensidell’art. 274 c.c., innanzi all’intestato Tribunale, conclusosi conpronuncia passata in giudicato, di decadenza dell’azione, per essereampiamente trascorso il termine biennale dal raggiungimento dellamaggiore età, fissato dalla legge francese ritenuta applicabile(essendo stata l’azione promossa allorché l’attore aveva 32 anni),in quanto il decreto di inammissibilità dell’azione ex art.274 c.p.c.,per le statuizioni eccedenti i limiti della dichiarazione diammissibilità, non ha efficacia vincolante di giudicato, avevaaccolto la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.La Corte d’appello, in riforma, ha respinto tutte le domandedell’attore, con integrale compensazione delle spese di lite,2 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025rilevando la fondatezza dell’eccezione di giudicato, per le seguentiData pubblicazione 13/10/2025ragioni:a) gli effetti retroattivi della pronuncia di incostituzionalità dell’art274 c.c. adottata dalla Corte costituzionale con la sua sentenza n.50/2006 trovano un limite riguardo ai rapporti oramai esauriti inmodo definitivo per l’avvenuta formazione del giudicato sulladecisione di inammissibilità della domanda resa in base a talenorma, laddove il giudice del vaglio preliminare non si siapronunciato in termini di mancanza di fumus – ovvero diimprobabilità della tesi attorea – ma, come senza alcun dubbioaltresì gli competeva con assoluta pienezza di giurisdizione, peraver ritenuto ostativa una questione pregiudiziale in rito opreliminare nel merito;b) nella specie, dopo che la madre dell’attore era stata dichiaratadecaduta dall’azione nel 1961, l’odierno attore aveva proposto nel1989 domanda, ai sensi dell’art. 274 c.c., di dichiarazione giudizialedi paternità, ma la Corte di Appello di Roma, nel rigettare ilreclamo formulato dal X.A. avverso il decreto diinammissibilità pronunciato dal Tribunale di Roma in data25/2/1991, aveva ritenuto fondata l’eccezione di decadenzasollevata dal convenuto, in quanto la domanda era stata propostaben oltre la scadenza del termine «biennale» a decorrere dalla suamaggior età, stabilito nel Code civil, norma non ritenuta violativa dialcun principio di ordine pubblico interno, e la Corte di Cassazione(Cass. n. 2788/1995), successivamente adita dal X.A.all’esito del giudizio di reclamo, aveva confermato l’applicabilità nelcaso di specie della legge francese e ribadito, in mancanza di unprincipio generale di imprescrittibilità delle azioni di stato, ladecadenza dell’attore rigettando, quindi, in via definitiva ladomanda; c) non poteva neppure accogliersi la richiesta, formulatasolo in appello, dallo stesso appellato, di dichiarare inutilizzabili aifini del decidere i richiamati precedenti giudiziari, in quanto allegati3 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025dalle controparti privi dell’attestazione del loro passaggio inData pubblicazione 13/10/2025giudicato, essendo tale richiesta, oltre che tardiva per non averegli contestato la circostanza in primo grado, inammissibile «inragione del giudicato stesso essendo stata la prima eccezionesollevata dall’opposta difesa, ma – riguardo la declaratoria diinammissibilità della precedente domanda giudiziale da lui stessointrodotta innanzi al Tribunale capitolino nell’anno 1989 – rilevaaltresì la circostanza che la stessa era stata confermata nell’ultimogrado di giudizio con la già richiamata sentenza n. 2788pronunciata dalla Corte di Cassazione il 10.3.1995».Avverso la suddetta pronuncia, X.A.[...] propone ricorso per cassazione, notificato il3/9/2024, affidato a due motivi, nei confronti di [...]C.M.

R.V. , [...]S.I. e Y.D. , quali eredidi R.T. (che resistono con controricorso).I controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 269,274 cod. civ. (nel testo vigente prima della pronuncia diincostituzionalità) e 2909 cod. civ., in ordine alla ritenuta (da partedei Giudici di seconde cure) ammissibilità e fondatezzadell’eccezione di giudicato, formulata nei gradi di merito dalla parteora controricorrente; b) con il secondo motivo, sempre ex art.360n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33 e 72della L. n. 218/1995, letti alla luce dell’art, 2 Cost. e dell’art. 8C.E.D.U. anche rispetto all’art. 321 del Code civil, dovendosi,quanto alla legge applicabile, ex art.33 l.218/1995, applicarsi lalegge italiana, più favorevole all’odierno ricorrente, che,diversamente da quella francese - che stabilisce un termine didecadenza «decennale», dal compimento della maggiore età per4 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025l’esercizio dell’azione da parte del figlio (art. 321 del Code civil) -Numero di raccolta generale 27341/2025non prevede (art.270 c.c.) limiti temporali al riconoscimeDnattao p udbbelicllaazio ne 13/10/2025paternità, allorquando la domanda sia formulata dal figlio, epertanto ritenere che l’affermazione della Corte territorialeconfigura anche violazione dell’art. 33 della L. 218/1995,applicabile alla luce del disposto dell’art. 72 stessa Legge, conconseguente inapplicabilità della normativa francese.Sostengono i ricorrenti, nel primo motivo, che, vigente il giudizio exart. 274 cod. civ. fino alla declaratoria di sua incostituzionalità, ilprocedimento ex art. 274 cod. civ. e il giudizio di merito ex art. 269cod. civ. erano autonomi, la decisione sull’ammissibilità dell’azionecostituiva, non già un’anticipazione del giudizio di merito sulladichiarazione giudiziale di paternità, bensì una semplice delibazionein merito alla non avventatezza ed alla non manifesta infondatezzadella domanda e questa Corte di Cassazione (Cass. n. 10783/2014)aveva affermato che «in tema di dichiarazione giudiziale dipaternità, la decisione sull’ammissibilità dell’azione non costituisceun’anticipazione del giudizio di merito, ma una semplice delibazionedella non avventatezza e non manifesta infondatezza delladomanda, senza acquistare valore di giudicato in ordine allalegittimazione passiva del convenuto, dovendosi ritenere, a seguitodella declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 50 del2006 della Corte costituzionale) inapplicabile l’art. 274 cod. civ. adun rapporto processuale non ancora esaurito, rispetto al quale ilgiudice del merito è l’unico competente a giudicare anche su ogniquestione pregiudiziale e preliminare strumentale alla decisione».Di conseguenza, l’intervenuta incostituzionalità dell’art. 274 cod.civ. aveva inciso su un rapporto non ancora definito, perché lequestioni dipanate nella fase cd. sommaria non erano state ancoravagliate dal giudice del merito.Pur essendo vero che, con la sentenza n. 2788/1995, emessa nelgiudizio promosso dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 274 cod.5 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025civ., il giudice di legittimità si era espressamente pronunciato, oltreData pubblicazione 13/10/2025che sulla inammissibilità dell’azione, anche sull’applicabilità nelcaso in esame della legge francese e, conseguentemente, sultermine di proponibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale dipaternità stabilito dalla normativa francese in difformità dallanormativa italiana, la pronuncia della Corte di Cassazione –rilevante nel giudizio ex art. 274 cod. civ. – non spiegherebbeeffetti di giudicato nell’autonomo giudizio ex art. 269 cod. civ.,ancor più alla luce della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 274c.c, che spiega effetto retroattivo.Con la seconda doglianza, i ricorrenti deducono l’erroneità dellasentenza impugnata, anche per quanto riguarda l’individuazionedella legge applicabile nel caso in oggetto, dovendosi applicarsil’art. 33 della L. n. 218/1995 nella vigente formulazione, tenutoconto che nessun rapporto tra le parti si è esaurito in precedenzaall’entrata in vigore della suddetta normativa con conseguenteapplicabilità dell’art. 72 della medesima Legge, cosicché «lo stato difiglio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piùfavorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori ècittadino, al momento della nascita».Nella specie, non vi sono dubbi che la legge più favorevoleall’odierno ricorrente, che è soggetto interessato all’accertamentodello stato di figlio di R.T. , in quantoproponente la domanda, sia la legge italiana, che, diversamente daquella francese - che stabilisce un termine di decadenza«decennale» (così in ricorso), dal compimento della maggiore etàper l’esercizio dell’azione da parte del figlio (art. 321 del code civil)- non prevede limiti temporali al riconoscimento della paternità,allorquando la domanda sia formulata dal figlio.2.

La prima censura è infondata.2.1.

Questa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2788/1995 harespinto il ricorso proposto da X.A.6 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025X.A. avverso il decreto del novembre 1991 della Corte d’appelloData pubblicazione 13/10/2025di Roma che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso ildecreto del Tribunale di Roma di inammissibilità dell'azione per ladichiarazione giudiziale di paternità promossa dal X.A. neiconfronti di R.T. .La Corte d’appello aveva ritenuto fondata l’eccezione del resistentedi decadenza del ricorrente in proprio, per essere stata la domandaproposta, nel 1989, dopo il decorso del termine biennale previstodalla legge francese, applicabile nella specie, dal raggiungimentodella maggiore età, non essendo tale disposizione contraria néall'ordine pubblico internazionale (art. 31 disp. prel. c.c.) né aiprincipi fondamentali dell'ordinamento espressi dall'art. 30 cost..Questa Corte, premesso che l'azione di dichiarazione giudiziale dipaternità promossa dinanzi al giudice italiano da un cittadinostraniero è sottoposta a entrambe le leggi nazionali, salval'applicazione esclusiva della lex fori alle questioni di naturasquisitamente processuale, e che il termine di prescrizione hanatura sostanziale e non processuale, con conseguenteapplicazione dell'art. 340/4 del codice civile francese, ha ribaditoche tale norma non si poneva in contrasto con l’ordine pubblicointernazionale, da identificarsi «con i principi fondamentali checaratterizzano l'ordinamento in un determinato momento storico etrovano la loro espressione nei principi costituzionali e in quellicontenuti nelle convenzioni o nelle dichiarazioni internazionalicomuni a tutti gli Stati, che impediscono, in caso di contrasto,l'applicazione della legge straniera».Invero, non si rinveniva nell'ordinamento un principio generale diimprescrittibilità delle azioni di stato e quindi dell'azione didichiarazione giudiziale di paternità: anche dopo la riforma deldiritto di famiglia (1975) erano, infatti, sottoposte alla osservanzadi un termine le azioni di disconoscimento di paternità (art. 244c.c.) e quelle di reclamo della legittimità e di dichiarazione7 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025giudiziale di paternità e maternità rispetto agli eredi del figlioData pubblicazione 13/10/2025naturale (artt. 249. e 270 c.c.).

La norma straniera applicabile nellaspecie, secondo la quale il diritto del figlio maggiorenne è soltantolimitato dalla necessità di osservare un termine di decadenza,sufficientemente ampio, essendo l'azione consentita entro il bienniodal raggiungimento dalla maggiore età, ricalcava pienamente ladisciplina dell'ordinamento italiano vigente prima della riforma deldiritto di famiglia.

Il regime di imprescrittibilità dell'azione didichiarazione giudiziale della paternità non costituiva emanazionedi un principio fondamentale di ordine pubblico internazionale,«essendo stato introdotta nell'ordinamento in forza di una scelta dipolitica legislativa volta ad eliminare ogni differenza tral'accertamento giudiziale della maternità, che era imprescrittibileriguardo al figlio e svincolata da qualsiasi limitazione consistentenel necessario concorso di particolari circostanze predeterminateper legge, e quella volta all'accertamento della paternità naturale».Stante il rigetto del ricorso per cassazione era precluso l’esamedelle altre questioni poste dal controricorrente, come l’eccezione dipreclusione per giudicato esterno in rapporto alla sentenza con laquale il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile perdecadenza la medesima domanda proposta dalla madre delricorrente in nome e nell'interesse del figlio minore.2.2.

L’art.274 c.p.c., dopo la riforma del Diritto di Famiglia del1975, prevedeva una preliminare delibazione di ammissibilitàdell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternitànaturale.Nell’unico procedimento per la dichiarazione giudiziale di maternitào paternità naturale, la fase diretta all’accertamentodell’ammissibilità dell’azione costituiva un antecedente necessariodella successiva fase di merito (Cass.

SU, 23.2.90 n. 1398).La fase camerale di ammissibilità conservava, tuttavia, autonomiarispetto alla successiva fase di merito.8 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Le Sezioni Unite n. 1398 del 1990 hanno chiarito che vi era pienaNumero di raccolta generale 27341/2025diversità ed autonomia tra le due fasi in cui il proceDastsa opu bbpliceazrio ne 13/10/2025l'accertamento della paternità naturale si snodava: diverso eral'oggetto dei due procedimenti, perché, in quello che si concludevacon il decreto di ammissibilità o di inammissibilità, si riscontrava lasussistenza di specifiche circostanze tali da far apparire giustificatal'azione, mentre, con il secondo, si accertava il rapporto di filiazionenaturale; alla diversità di petitum corrispondeva una diversitàdell'istruttoria, volta ad acquisire nella prima fase le circostanzegiustificative dell'azione, che ovviamente non integravano ladimostrazione della filiazione, e nella fase di merito la prova dellafiliazione stessa.Oggetto dell’accertamento era l’adeguatezza delle circostanzeaddotte alla base dell’azione (Cass. 21.2.79 n. 1111).Attesa l’autonomia delle due fasi, secondo un indirizzo, nonpotevano essere esaminate e decise questioni di diritto inerenti allaproponibilità dell’azione, quali, ad esempio, i divieti di cui all’art.278 o la decadenza di cui all’art. 270, c. 2, c.c. (Cass. n.1571/1983), ma il contrasto è stato composto in favore dell’esameanche delle questioni preliminari di merito, tra cui i motivi diimproponibilità della domanda (Cass. n. 6365/2004; Cass. n.5427/1998; Cass. n. 8190/1998; Cass.

S.U. n. 7447/1993).Le Sezioni Unite del 1993, nella sentenza n. 7447, hannoaffermato, componendo il contrasto, che «il giudice chiamato arendere la pronuncia sull'ammissibilità dell'azione per ladichiarazione giudiziale di paternità - che definisce non una fase diun unico rapporto processuale, ma un procedimento autonomo edistinto, ancorché collegato a quello sul fondamento nel meritodella relativa domanda - deve esaminare non solo le questionipregiudiziali di rito, ma anche quelle preliminari di merito, tra cui imotivi di improponibilità della domanda, che valgono a risolvereimmediatamente la lite» (conf.

Cass. n. 7644/1995; Cass. n.9 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/20255427/1998).

Quindi la pronuncia prevista dall'art. 274 cod. civ.,Numero di raccolta generale 27341/2025soltanto il riscontro della mera non infondatezza della domanda, ilcui effettivo fondamento deve essere accertato nel successivogiudizio di merito; ma ciò non significa che il giudice di quelprocedimento debba trascurare totalmente i presupposti e lecondizioni della domanda stessa, in quanto anche il giudizio diammissibilità necessita di un parametro normativo alla stregua delquale il giudice e chiamato a decidere, con riguardo sia aipresupposti processuali (giurisdizione, competenza, legittimazionead processum, contraddittorio e così via) sia alle condizionidell'azione ed al suo fondamento nel merito.

Il giudice, quindi, deveverificare anche la rispondenza della domanda di ammissibilità allenorme sostanziali che ritenga applicabili alla stessa.

Che l'art. 274cod. civ. descriva l'oggetto del giudizio in termini fattuali(«specifiche circostanze») non significa che quelle circostanze nonpossano essere già valutate sotto il profilo giuridico e che, più ingenerale, non possano essere prese in esame le questionipreliminari di merito (Cass. 6365/2004).Con sentenza n. 50 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 274 c.c. per violazione dell'art.3 Cost., comma 2, art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2,ravvisando l'intrinseca e manifesta irragionevolezza della normaper effetto della quale il giudizio di ammissibilità, in essacontemplato, si risolveva in un grave ostacolo all'esercizio deldiritto di azione, garantito dall'art. 24 Cost., e ciò in relazione adazioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status edalla identità biologica; da tale manifesta irragionevolezzadiscendeva la violazione del precetto sulla ragionevole durata delprocesso, gravato di un'autonoma fase articolata in più gradi digiudizio, prodromica al giudizio di merito e tuttavia priva diqualsiasi funzione; senza dire che l'evoluzione della tecnica10 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025consente ormai di pervenire alla decisione di merito in termini diData pubblicazione 13/10/2025certezza pressoché assoluta ed in tempi molto concentrati.La soppressione dall'ordinamento del procedimento preliminare diammissibilità comporta che l'azione per la dichiarazione dellapaternità naturale va ora proposta direttamente al giudice dimerito.Le Sezioni Unite (Cass.

S.U. n. 7572/2006) sono intervenute sullaportata delle due pronunce decisorie, l’una alla fine del giudizio diammissibilità, l’altra al termine del giudizio di merito, precisandoche, essendo emessa la prima decisione «allo stato degli atti», ilgiudicato formale costituitosi con la dichiarazione di inammissibilitànon preclude la proposizione di una nuova istanza fondata sulladeduzione di nuove circostanze, mentre l'altra pronuncia èdestinata, attraverso la formazione del giudicato sostanziale, arendere immutabile la statuizione, sia che dichiari sia che neghi lafiliazione.

Quindi, stante l’autonomia delle due fasi, il giudicato deldecreto di ammissibilità preclude la proposizione, nella fase dimerito, di questioni relative alla ritualità dello svolgimento dellaprocedura preliminare e detto giudicato opererà come giudicatoesterno, e non interno, estendendosi «a tutte le questioni che sipongano in rapporto di pregiudizialità necessaria con la decisione diammissibilità, mentre eventuali ulteriori statuizioni contenute neldecreto stesso eccedenti i limiti della dichiarazione di ammissibilitàsono inidonee a costituire giudicato opponibile nella successiva fasedi merito, in ragione del suo diverso oggetto» e pertanto lapronuncia sulla giurisdizione, eventualmente contenuta nel decretodi ammissibilità, non ha efficacia vincolante per il giudice della fasedi merito e non preclude la proposizione di analoga questione indetta fase.[OSCURATO:PERSONA]. n. 5051/2007 si è poi affermato che, di regola, perdonoefficacia i provvedimenti emessi nelle more del detto procedimentopreliminare di ammissibilità dell’azione ex art.274 c.c., non11 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025esistendo più la norma che prevedeva tale procedimento e laData pubblicazione 13/10/2025statuizione cui esso era finalizzato, ma che tale conseguenza,peraltro, non si verifica (con conseguente necessità di esame deimotivi del ricorso per cassazione attinenti alla fase ex art.274c.p.c., permanendo la distinzione tra le due fasi dell’unitariogiudizio) con riguardo ai rapporti «ormai esauriti in mododefinitivo», per avvenuta formazione del giudicato.

Quindi, nelleipotesi in cui, anteriormente alla pronuncia della Cortecostituzionale - i cui effetti trovano un limite con riguardo airapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione delgiudicato, o per essersi verificate preclusioni processuali odecadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loropresupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità - si siagià verificato l'effetto preclusivo del decreto di inammissibilità delricorso presentato ex art. 274 cod. civ., divenuto definitivo per nonessere stato impugnato ai sensi dell' art. 739, primo comma, cod.proc. civ., essendo ormai il rapporto esaurito, non poteva operarela menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale nonapplicabile nella fattispecie.Si deve poi rilevare che, per effetto della riforma del Diritto dicomma dell’art.274 c.c. nel senso che l'azione per ottenere che siadichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale èimprescrittibile riguardo al figlio.2.3. [OSCURATO:PERSONA] della filiazione di cui al d.lgs. 154/2013, ha poisoppresso le indicazioni terminologiche relative alla paternità omaternità naturale e ai discendenti «legittimi, legittimati o naturaliriconosciuti».Il d.lgs. 154/2013 è intervenuto anche sull’art.33 della legge n.218/1995, diritto internazionale privato, che nella versioneoriginaria recitava: «1.

Lo stato di figlio è determinato dalla leggenazionale del figlio al momento della nascita.

2. È legittimo il figlio12 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori èData pubblicazione 13/10/2025cittadino al momento della nascita del figlio.

3. La legge nazionaledel figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effettidell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio.

Lo statodi figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno deigenitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge».Dal 7/2/2014, il testo dell’art.33 dispone: «1.

Lo stato di figlio èdeterminato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole,dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, almomento della nascita.

2. La legge individuata ai sensi del comma1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e dellacontestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuatanon permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figliosi applica la legge italiana.

3. Lo stato di figlio, acquisito in basealla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestatoche alla stregua di tale legge; se tale legge non consente lacontestazione si applica la legge italiana.

4. Sono di applicazionenecessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dellostato di figlio».2.4.

Sugli effetti di una statuizione di inammissibilità dell’azione,adottata vigente il testo dell’art.274 c.p.c., Cass. n. 5644/1980aveva affermato che « Il giudicato formatosi sull'ammissibilitàdell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternitàpreclude il successivo riesame della questione della legittimazionedel soggetto che ha chiesto di esercitare l'Azione stessa (nellaspecie, in qualità di discendente del figlio naturale), atteso chel'indagine demandata al giudice, nel procedimento delibativoprevisto dall'art 274 cod civ, ha carattere sommario e provvisoriosolo quanto alla fondatezza nel merito della domanda, mentre haportata decisoria e definitiva, in difetto d'impugnazione, in ordine aipresupposti processuali ed ogni altra questione strettamentecorrelata alla predetta ammissibilità». [OSCURATO:PERSONA]. 3078 del 1983, si è13 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025affermato che nel giudizio per la dichiarazione di paternità oData pubblicazione 13/10/2025maternità naturale, il decreto camerale di ammissibilità dell'azioneha carattere sommario e provvisorio solo per quanto concerne lafondatezza nel merito della domanda, mentre spiega portatadecisoria in ordine ai presupposti processuali e ad ogni altraquestione strettamente collegata a detta ammissibilità; neconsegue che il suddetto decreto, divenuto definitivo, preclude lapossibilità di sostenere successivamente la decadenza dell'istantedall'azione, tenuto conto del giudicato implicito sull'assenza dicondizioni ostative all'azione stessa, derivante dalla incontestabilitàdel provvedimento dichiarativo della sua ammissibilità.Il principio era ribadito in Cass. n. 6491/1985: « il decretocamerale, con il quale la corte d'appello, in sede di reclamo avversoil provvedimento del tribunale, statuisca sulla ammissibilitàdell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità omaternità naturale, è impugnabile con ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 111 della costituzione, non solo quando neghi, maanche quando affermi tale ammissibilità, atteso che, pure in questaipotesi, ha carattere definitivo e portata decisoria, sia con riguardoai presupposti processuali ed alle questioni attinenti alla suddettaammissibilità, non più riesaminabili nel successivo procedimentoordinario».

Così in Cass. 5427/1998 si affermava che « in tema didichiarazione giudiziale della paternità naturale, il giudice della fasepreliminare ex art. 274 cod. civ., oltre al compimento del giudiziodi probabilità del fatto, è tenuto ad esaminare, con pienezza digiurisdizione, non solo le questioni pregiudiziali di rito, ma anchequelle preliminari di merito, fra cui i motivi di improponibilità delladomanda che valgono a risolvere immediatamente la lite, e lastatuizione su tali questioni di diritto (per sua natura nondelibativa, ma piena e completa) costituisce giudicato esternorispetto al successivo giudizio ordinario (nella specie, si trattava14 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025dell'accertamento della qualità di eredi dei resistenti, dagli stessiData pubblicazione 13/10/2025non contestata in fase preliminare)».[OSCURATO:PERSONA]. n 10783/2014, la decisione sull’ammissibilitàdell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, di cui all'art.274 c.c., (nella specie per la legittimazione passiva del convenuto,nella qualità di erede dell'erede del presunto padre) non acquistavalore di giudicato sulla legittimazione passiva del convenuto, aseguito della declaratoria di illegittimità costituzionale in ordineall’inapplicabilità dell’art. 274 c.c. ai rapporti non esauriti.In detta pronuncia, questa Corte ha richiamato la giurisprudenza dilegittimità sugli effetti della declaratoria di incostituzionalitàdell'art. 274 c.c., (v.

Cass. n. 15981/2006), secondo la quale lepronunce di accoglimento del giudice delle leggi, dichiarative diillegittimità costituzionale, eliminano la norma con effetto ex tunc,con la conseguenza che questa non è più applicabile, prescindendodalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore osuccessiva alla pubblicazione della pronuncia, perché l'illegittimitàcostituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge -sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - percontrasto con il precetto costituzionale, e gli effettidell'incostituzionalità non si estendono solo ai rapporti ormaiesauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato oper essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega ilconsolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersiverificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni nondirettamente investite, nei loro presupposti normativi, dallapronuncia d'incostituzionalità (tra le tante, Cass. n. 9329/2010, n.113/2004, n. 13839/2002).Poiché solo il giudice di merito è competente, secondo le regoleordinarie, a giudicare dell'azione per la dichiarazione giudiziale dipaternità e di ogni questione pregiudiziale o preliminare che è adessa strumentale, si è affermato, nel 2014, che non fosse15 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025vincolante per detto giudice «quella decisione sulla legittimazioneNumero di raccolta generale 27341/2025passiva si porrebbe anche in contrasto con la natura del gDiuatda pizubiobli cdaziio ne 13/10/2025ammissibilità che non costituiva una anticipazione del giudizio dimerito, essendo rivolto alla semplice delibazione della nonavventatezza e non manifesta infondatezza della domanda edunque all'accertamento dell'utilità di un giudizio di merito (v.Cass. n. 13767/2002)».

Ciò in coerenza con il principio secondo cui«l'attitudine al giudicato del decreto di ammissibilità (in quanto taleopponibile nella successiva fase di merito) non riguarda lestatuizioni eccedenti i limiti della dichiarazione di ammissibilità, conla conseguenza che la pronuncia sulla giurisdizione eventualmentecontenuta nel decreto di ammissibilità non ha efficacia vincolanteper il giudice della fase di merito e non preclude la successivaproposizione di analoga questione (v.

Cass. n., sez. un., n.7572/2006)».

E, dall'altro, si è sottolineato, ciò non si pone incontrasto con altre decisioni che hanno ritenuto sussistente ilgiudicato per mancata impugnazione del decreto di«inammissibilità» che, concludendo la prima fase, comportaval'esaurimento del relativo rapporto, con conseguente esclusionedell'operatività dell'effetto retroattivo della dichiarazione diincostituzionalità (v.

Cass. n. 5051/2007, n. 1573/2009).2.5.

In conclusione, anche alla luce della pronuncia di questa Cortedel 2014, resta fermo il principio secondo il quale, quando vi èstata una statuizione di inammissibilità dell’azione di dichiarazionegiudiziale di paternità, vigente ratione temporis l’art.274 c.p.c., cuinon è seguito il giudizio di merito, essendo il rapporto ormaiesaurito, sul giudizio non incide la pronuncia di incostituzionalitàdella Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2006 e ilgiudicato di inammissibilità dell’azione per improponibilità delladomanda, per essere decaduto l’attore, preclude la riproposizionedell’azione.16 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Quando invece vi è stata una statuizione di ammissibilità dellaNumero di raccolta generale 27341/2025domanda, vigente ratione temporis l’art.274 c.p.c., cui è sDaetag puuibtbolic aizlio ne 13/10/2025giudizio di merito (collegato ma costituente fase autonomadell’unitario giudizio ex art.269 e ss.

C.c.), il rapporto non può dirsiesaurito e quindi sul giudizio incide la pronuncia di incostituzionalitàdell’art.274 c.p.c. e comunque le statuizioni espresse, ai fini delladelibazione dell’ammissibilità dell’azione (ad es. in punto digiurisdizione o di legittimazione delle parti), non possono vincolareil giudice del merito così da precluderne un nuovo esame.La statuizione della Corte d’appello risulta quindi del tutto correttae coerente anche con la giurisprudenza di questo giudice dilegittimità.3.

La seconda censura è infondata.L’art.72 della legge di Riforma del diritto internazionale privato, n.218 del 31 maggio 1995, recita: «(Disposizioni transitorie) 1.Lapresente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data dellasua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioniesaurite prima di tale data delle previgenti norme di dirittointernazionale privato.

2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudiceitaliano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizionesopravvengono nel corso del processo».Alla dichiarazione giudiziale di paternità dell’attore originario, natonel Dt_3 e dichiarato decaduto, per decorso (nel 1977) del termine– biennale dal raggiungimento della maggiore età - di legge, daldiritto di proporre tale azione nel 1991 (con statuizione passata ingiudicato), secondo il diritto straniero applicabile ai sensi dellenorme di conflitto italiane vigenti a quell’epoca (il code civilfrancese), non è oggi applicabile l’art. 33 della Legge n. 218/1995,anche nella sua vigente formulazione, frutto di una modificaoperata dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, atteso che l’articolo72 della stessa legge prevede che devono essere fatte salve le«situazioni esaurite», quale quella in oggetto, stante il giudicato di17 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025inammissibilità dell’azione per improponibilità della domanda, perNumero di raccolta generale 27341/2025essere decaduto l’attore, per effetto della sentenza n. 2Da7ta8 p8ub bldiceazlio ne 13/10/20251995 di questa Corte di Cassazione.[OSCURATO:PERSONA]. n. 12538 del 1999 si è chiarito che, in forza dell'art. 72primo comma della l. n. 218 del 1995 – che, stabilendo che lenuove norme di riforma del diritto internazionale privato siapplicano, in linea di principio, in tutti i giudizi iniziati dopo la suaentrata in vigore (10 settembre 1995), salvo «le situazioniesaurite», deroga alla regola generale espressa nell'art. 11 delledisp. prel. al cod. civ. -, il principio dell'art. 14, secondo cuil'accertamento della legge straniera dev'essere compiuto d'ufficiodal giudice, si applica ai giudizi iniziati successivamente all'entratain vigore di detta legge anche con riferimento ai rapporti sortiprima di essa, con il solo limite delle situazioni che possano dirsi«esaurite», le quali restano regolate, viceversa, dalle norme didiritto internazionale previgenti e si identificano o in quelledefinitivamente accertate in sede giurisdizionale o in quelle checomunque abbiano già compiutamente realizzato tutti i proprieffetti.Anche se poi in materia di conoscenza da parte del giudice italianodel diritto straniero e di ricerca officiosa delle fonti del diritto e diapplicazione o meno del principio anche ai giudizi iniziatianteriormente alla entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n.218, si sono adottate diverse soluzioni interpretative (Cass.17388/2003), non si è posto in dubbio che situazioni «“esaurite"(e, come tali, destinate ad essere regolate unicamente dalle normeprevigenti) possono dirsi solo quelle definitivamente accertate insede giurisdizionale o che comunque abbiano già compiutamenterealizzato i propri effetti».Tra le situazioni «esaurite» vanno ricomprese anche quelle in cui sisia verificata una decadenza.18 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Il suddetto giudicato copre il dedotto e il deducibile anche in puntoNumero di raccolta generale 27341/2025di individuazione ed interpretazione della legge Dsattra apunbibelicraazio ne 13/10/2025applicabile.Di conseguenza, nella specie, trattandosi di «situazione esaurita»,non si applica l’art.33 della l.n. 218/1995, ma trovano applicazionele previgenti norme di conflitto ovvero le disposizioni preliminari alcodice civile italiano e, come chiarito in Cass. n. 2788/1995,«l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità promossa dinanzi algiudice italiano da un cittadino straniero è sottoposta … a entrambele leggi nazionali, salva l'applicazione esclusiva della lex fori allequestioni di natura squisitamente processuale» e «la naturasostanziale del termine di prescrizione dell'azione in esamecomporta, quindi, l'applicazione dell'art. 340-4 del cod. civ.francese», salvo il limite del rispetto dell'ordine pubblicointernazionale, ai sensi degli artt. 17 e 31 disp. prel. cod. civ., nellaspecie non violato.In ogni caso, non potrebbe operare, in difetto di specifichedisposizioni transitorie presenti nel d.lgs. n. 154 del 28 dicembre2013, l’art.33 della legge n. 218/1995 nella sua vigenteformulazione (post Riforma 2013) ma nella sua versione originaria,secondo cui «Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionaledel figlio al momento della nascita», il che condurrebbe comunqueall’applicazione della legge francese, essendo il ricorrente cittadinofrancese.4.Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle partie dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €19 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/20254.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre speseNumero di raccolta generale 27341/2025generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori dDai tal epugbgblieca.z ione 13/10/2025Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre2025.La PresidenteLaura Tricomi20 di 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
] R.V. , [...]S.I. , rappresentati e difesi dall’avvocatoPIETRANGELI FRANCESCA CodiceFiscale_2 ) unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] C.F._3 , BIAGIONIGIACOMO ( C.F._4 ,-controricorrenti-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4181/2024depositata il 12/06/2024.Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025Data pubblicazione 13/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4181/2024, pubblicatail 12/6/2024, ha integralmente riformato la sentenza 20047/21 delTribunale di Roma in data 24/12/2021, con la quale, all’esito diuna consulenza tecnica d’ufficio, era stata accolta la domandaavanzata da X.A. per sentireaccertare e dichiarare di essere il figlio di R.T.[...] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (convenuto cui eranosucceduti, a seguito di interruzione del giudizio, gli eredi), inquanto la propria madre, X.B. , cittadinafrancese, aveva avuto una lunga relazione sentimentale con ilconvenuto, con il quale aveva convissuto per lunghi periodi sia inItalia sia in Francia, e nel corso della suddetta relazione era statoconcepito l’attore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Lg_2 (Francia).Il Tribunale, respinta l’eccezione di giudicato sollevata dalconvenuto Y.D. , sia rispetto a pregressa azioneavanzata nel 1961 dalla madre, per mancanza di identità delleparti, sia per esservi identità di parti, petitum e causa petendi con ilgiudizio precedentemente instaurato dall’attore, nel 1989, ai sensidell’art. 274 c.c., innanzi all’intestato Tribunale, conclusosi conpronuncia passata in giudicato, di decadenza dell’azione, per essereampiamente trascorso il termine biennale dal raggiungimento dellamaggiore età, fissato dalla legge francese ritenuta applicabile(essendo stata l’azione promossa allorché l’attore aveva 32 anni),in quanto il decreto di inammissibilità dell’azione ex art.274 c.p.c.,per le statuizioni eccedenti i limiti della dichiarazione diammissibilità, non ha efficacia vincolante di giudicato, avevaaccolto la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.La Corte d’appello, in riforma, ha respinto tutte le domandedell’attore, con integrale compensazione delle spese di lite,2 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025rilevando la fondatezza dell’eccezione di giudicato, per le seguentiData pubblicazione 13/10/2025ragioni:a) gli effetti retroattivi della pronuncia di incostituzionalità dell’art274 c.c. adottata dalla Corte costituzionale con la sua sentenza n.50/2006 trovano un limite riguardo ai rapporti oramai esauriti inmodo definitivo per l’avvenuta formazione del giudicato sulladecisione di inammissibilità della domanda resa in base a talenorma, laddove il giudice del vaglio preliminare non si siapronunciato in termini di mancanza di fumus – ovvero diimprobabilità della tesi attorea – ma, come senza alcun dubbioaltresì gli competeva con assoluta pienezza di giurisdizione, peraver ritenuto ostativa una questione pregiudiziale in rito opreliminare nel merito;b) nella specie, dopo che la madre dell’attore era stata dichiaratadecaduta dall’azione nel 1961, l’odierno attore aveva proposto nel1989 domanda, ai sensi dell’art. 274 c.c., di dichiarazione giudizialedi paternità, ma la Corte di Appello di Roma, nel rigettare ilreclamo formulato dal X.A. avverso il decreto diinammissibilità pronunciato dal Tribunale di Roma in data25/2/1991, aveva ritenuto fondata l’eccezione di decadenzasollevata dal convenuto, in quanto la domanda era stata propostaben oltre la scadenza del termine «biennale» a decorrere dalla suamaggior età, stabilito nel Code civil, norma non ritenuta violativa dialcun principio di ordine pubblico interno, e la Corte di Cassazione(Cass. n. 2788/1995), successivamente adita dal X.A.all’esito del giudizio di reclamo, aveva confermato l’applicabilità nelcaso di specie della legge francese e ribadito, in mancanza di unprincipio generale di imprescrittibilità delle azioni di stato, ladecadenza dell’attore rigettando, quindi, in via definitiva ladomanda; c) non poteva neppure accogliersi la richiesta, formulatasolo in appello, dallo stesso appellato, di dichiarare inutilizzabili aifini del decidere i richiamati precedenti giudiziari, in quanto allegati3 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025dalle controparti privi dell’attestazione del loro passaggio inData pubblicazione 13/10/2025giudicato, essendo tale richiesta, oltre che tardiva per non averegli contestato la circostanza in primo grado, inammissibile «inragione del giudicato stesso essendo stata la prima eccezionesollevata dall’opposta difesa, ma – riguardo la declaratoria diinammissibilità della precedente domanda giudiziale da lui stessointrodotta innanzi al Tribunale capitolino nell’anno 1989 – rilevaaltresì la circostanza che la stessa era stata confermata nell’ultimogrado di giudizio con la già richiamata sentenza n. 2788pronunciata dalla Corte di Cassazione il 10.3.1995».Avverso la suddetta pronuncia, X.A.[...] propone ricorso per cassazione, notificato il3/9/2024, affidato a due motivi, nei confronti di [...]C.M. R.V. , [...]S.I. e Y.D. , quali eredidi R.T. (che resistono con controricorso).I controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 269,274 cod. civ. (nel testo vigente prima della pronuncia diincostituzionalità) e 2909 cod. civ., in ordine alla ritenuta (da partedei Giudici di seconde cure) ammissibilità e fondatezzadell’eccezione di giudicato, formulata nei gradi di merito dalla parteora controricorrente; b) con il secondo motivo, sempre ex art.360n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33 e 72della L. n. 218/1995, letti alla luce dell’art, 2 Cost. e dell’art. 8C.E.D.U. anche rispetto all’art. 321 del Code civil, dovendosi,quanto alla legge applicabile, ex art.33 l.218/1995, applicarsi lalegge italiana, più favorevole all’odierno ricorrente, che,diversamente da quella francese - che stabilisce un termine didecadenza «decennale», dal compimento della maggiore età per4 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025l’esercizio dell’azione da parte del figlio (art. 321 del Code civil) -Numero di raccolta generale 27341/2025non prevede (art.270 c.c.) limiti temporali al riconoscimeDnattao p udbbelicllaazio ne 13/10/2025paternità, allorquando la domanda sia formulata dal figlio, epertanto ritenere che l’affermazione della Corte territorialeconfigura anche violazione dell’art. 33 della L. 218/1995,applicabile alla luce del disposto dell’art. 72 stessa Legge, conconseguente inapplicabilità della normativa francese.Sostengono i ricorrenti, nel primo motivo, che, vigente il giudizio exart. 274 cod. civ. fino alla declaratoria di sua incostituzionalità, ilprocedimento ex art. 274 cod. civ. e il giudizio di merito ex art. 269cod. civ. erano autonomi, la decisione sull’ammissibilità dell’azionecostituiva, non già un’anticipazione del giudizio di merito sulladichiarazione giudiziale di paternità, bensì una semplice delibazionein merito alla non avventatezza ed alla non manifesta infondatezzadella domanda e questa Corte di Cassazione (Cass. n. 10783/2014)aveva affermato che «in tema di dichiarazione giudiziale dipaternità, la decisione sull’ammissibilità dell’azione non costituisceun’anticipazione del giudizio di merito, ma una semplice delibazionedella non avventatezza e non manifesta infondatezza delladomanda, senza acquistare valore di giudicato in ordine allalegittimazione passiva del convenuto, dovendosi ritenere, a seguitodella declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 50 del2006 della Corte costituzionale) inapplicabile l’art. 274 cod. civ. adun rapporto processuale non ancora esaurito, rispetto al quale ilgiudice del merito è l’unico competente a giudicare anche su ogniquestione pregiudiziale e preliminare strumentale alla decisione».Di conseguenza, l’intervenuta incostituzionalità dell’art. 274 cod.civ. aveva inciso su un rapporto non ancora definito, perché lequestioni dipanate nella fase cd. sommaria non erano state ancoravagliate dal giudice del merito.Pur essendo vero che, con la sentenza n. 2788/1995, emessa nelgiudizio promosso dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 274 cod.5 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025civ., il giudice di legittimità si era espressamente pronunciato, oltreData pubblicazione 13/10/2025che sulla inammissibilità dell’azione, anche sull’applicabilità nelcaso in esame della legge francese e, conseguentemente, sultermine di proponibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale dipaternità stabilito dalla normativa francese in difformità dallanormativa italiana, la pronuncia della Corte di Cassazione –rilevante nel giudizio ex art. 274 cod. civ. – non spiegherebbeeffetti di giudicato nell’autonomo giudizio ex art. 269 cod. civ.,ancor più alla luce della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 274c.c, che spiega effetto retroattivo.Con la seconda doglianza, i ricorrenti deducono l’erroneità dellasentenza impugnata, anche per quanto riguarda l’individuazionedella legge applicabile nel caso in oggetto, dovendosi applicarsil’art. 33 della L. n. 218/1995 nella vigente formulazione, tenutoconto che nessun rapporto tra le parti si è esaurito in precedenzaall’entrata in vigore della suddetta normativa con conseguenteapplicabilità dell’art. 72 della medesima Legge, cosicché «lo stato difiglio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piùfavorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori ècittadino, al momento della nascita».Nella specie, non vi sono dubbi che la legge più favorevoleall’odierno ricorrente, che è soggetto interessato all’accertamentodello stato di figlio di R.T. , in quantoproponente la domanda, sia la legge italiana, che, diversamente daquella francese - che stabilisce un termine di decadenza«decennale» (così in ricorso), dal compimento della maggiore etàper l’esercizio dell’azione da parte del figlio (art. 321 del code civil)- non prevede limiti temporali al riconoscimento della paternità,allorquando la domanda sia formulata dal figlio.2. La prima censura è infondata.2.1. Questa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2788/1995 harespinto il ricorso proposto da X.A.6 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025X.A. avverso il decreto del novembre 1991 della Corte d’appelloData pubblicazione 13/10/2025di Roma che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso ildecreto del Tribunale di Roma di inammissibilità dell'azione per ladichiarazione giudiziale di paternità promossa dal X.A. neiconfronti di R.T. .La Corte d’appello aveva ritenuto fondata l’eccezione del resistentedi decadenza del ricorrente in proprio, per essere stata la domandaproposta, nel 1989, dopo il decorso del termine biennale previstodalla legge francese, applicabile nella specie, dal raggiungimentodella maggiore età, non essendo tale disposizione contraria néall'ordine pubblico internazionale (art. 31 disp. prel. c.c.) né aiprincipi fondamentali dell'ordinamento espressi dall'art. 30 cost..Questa Corte, premesso che l'azione di dichiarazione giudiziale dipaternità promossa dinanzi al giudice italiano da un cittadinostraniero è sottoposta a entrambe le leggi nazionali, salval'applicazione esclusiva della lex fori alle questioni di naturasquisitamente processuale, e che il termine di prescrizione hanatura sostanziale e non processuale, con conseguenteapplicazione dell'art. 340/4 del codice civile francese, ha ribaditoche tale norma non si poneva in contrasto con l’ordine pubblicointernazionale, da identificarsi «con i principi fondamentali checaratterizzano l'ordinamento in un determinato momento storico etrovano la loro espressione nei principi costituzionali e in quellicontenuti nelle convenzioni o nelle dichiarazioni internazionalicomuni a tutti gli Stati, che impediscono, in caso di contrasto,l'applicazione della legge straniera».Invero, non si rinveniva nell'ordinamento un principio generale diimprescrittibilità delle azioni di stato e quindi dell'azione didichiarazione giudiziale di paternità: anche dopo la riforma deldiritto di famiglia (1975) erano, infatti, sottoposte alla osservanzadi un termine le azioni di disconoscimento di paternità (art. 244c.c.) e quelle di reclamo della legittimità e di dichiarazione7 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025giudiziale di paternità e maternità rispetto agli eredi del figlioData pubblicazione 13/10/2025naturale (artt. 249. e 270 c.c.). La norma straniera applicabile nellaspecie, secondo la quale il diritto del figlio maggiorenne è soltantolimitato dalla necessità di osservare un termine di decadenza,sufficientemente ampio, essendo l'azione consentita entro il bienniodal raggiungimento dalla maggiore età, ricalcava pienamente ladisciplina dell'ordinamento italiano vigente prima della riforma deldiritto di famiglia. Il regime di imprescrittibilità dell'azione didichiarazione giudiziale della paternità non costituiva emanazionedi un principio fondamentale di ordine pubblico internazionale,«essendo stato introdotta nell'ordinamento in forza di una scelta dipolitica legislativa volta ad eliminare ogni differenza tral'accertamento giudiziale della maternità, che era imprescrittibileriguardo al figlio e svincolata da qualsiasi limitazione consistentenel necessario concorso di particolari circostanze predeterminateper legge, e quella volta all'accertamento della paternità naturale».Stante il rigetto del ricorso per cassazione era precluso l’esamedelle altre questioni poste dal controricorrente, come l’eccezione dipreclusione per giudicato esterno in rapporto alla sentenza con laquale il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile perdecadenza la medesima domanda proposta dalla madre delricorrente in nome e nell'interesse del figlio minore.2.2. L’art.274 c.p.c., dopo la riforma del Diritto di Famiglia del1975, prevedeva una preliminare delibazione di ammissibilitàdell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternitànaturale.Nell’unico procedimento per la dichiarazione giudiziale di maternitào paternità naturale, la fase diretta all’accertamentodell’ammissibilità dell’azione costituiva un antecedente necessariodella successiva fase di merito (Cass. SU, 23.2.90 n. 1398).La fase camerale di ammissibilità conservava, tuttavia, autonomiarispetto alla successiva fase di merito.8 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Le Sezioni Unite n. 1398 del 1990 hanno chiarito che vi era pienaNumero di raccolta generale 27341/2025diversità ed autonomia tra le due fasi in cui il proceDastsa opu bbpliceazrio ne 13/10/2025l'accertamento della paternità naturale si snodava: diverso eral'oggetto dei due procedimenti, perché, in quello che si concludevacon il decreto di ammissibilità o di inammissibilità, si riscontrava lasussistenza di specifiche circostanze tali da far apparire giustificatal'azione, mentre, con il secondo, si accertava il rapporto di filiazionenaturale; alla diversità di petitum corrispondeva una diversitàdell'istruttoria, volta ad acquisire nella prima fase le circostanzegiustificative dell'azione, che ovviamente non integravano ladimostrazione della filiazione, e nella fase di merito la prova dellafiliazione stessa.Oggetto dell’accertamento era l’adeguatezza delle circostanzeaddotte alla base dell’azione (Cass. 21.2.79 n. 1111).Attesa l’autonomia delle due fasi, secondo un indirizzo, nonpotevano essere esaminate e decise questioni di diritto inerenti allaproponibilità dell’azione, quali, ad esempio, i divieti di cui all’art.278 o la decadenza di cui all’art. 270, c. 2, c.c. (Cass. n.1571/1983), ma il contrasto è stato composto in favore dell’esameanche delle questioni preliminari di merito, tra cui i motivi diimproponibilità della domanda (Cass. n. 6365/2004; Cass. n.5427/1998; Cass. n. 8190/1998; Cass. S.U. n. 7447/1993).Le Sezioni Unite del 1993, nella sentenza n. 7447, hannoaffermato, componendo il contrasto, che «il giudice chiamato arendere la pronuncia sull'ammissibilità dell'azione per ladichiarazione giudiziale di paternità - che definisce non una fase diun unico rapporto processuale, ma un procedimento autonomo edistinto, ancorché collegato a quello sul fondamento nel meritodella relativa domanda - deve esaminare non solo le questionipregiudiziali di rito, ma anche quelle preliminari di merito, tra cui imotivi di improponibilità della domanda, che valgono a risolvereimmediatamente la lite» (conf. Cass. n. 7644/1995; Cass. n.9 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/20255427/1998). Quindi la pronuncia prevista dall'art. 274 cod. civ.,Numero di raccolta generale 27341/2025soltanto il riscontro della mera non infondatezza della domanda, ilcui effettivo fondamento deve essere accertato nel successivogiudizio di merito; ma ciò non significa che il giudice di quelprocedimento debba trascurare totalmente i presupposti e lecondizioni della domanda stessa, in quanto anche il giudizio diammissibilità necessita di un parametro normativo alla stregua delquale il giudice e chiamato a decidere, con riguardo sia aipresupposti processuali (giurisdizione, competenza, legittimazionead processum, contraddittorio e così via) sia alle condizionidell'azione ed al suo fondamento nel merito. Il giudice, quindi, deveverificare anche la rispondenza della domanda di ammissibilità allenorme sostanziali che ritenga applicabili alla stessa. Che l'art. 274cod. civ. descriva l'oggetto del giudizio in termini fattuali(«specifiche circostanze») non significa che quelle circostanze nonpossano essere già valutate sotto il profilo giuridico e che, più ingenerale, non possano essere prese in esame le questionipreliminari di merito (Cass. 6365/2004).Con sentenza n. 50 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 274 c.c. per violazione dell'art.3 Cost., comma 2, art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2,ravvisando l'intrinseca e manifesta irragionevolezza della normaper effetto della quale il giudizio di ammissibilità, in essacontemplato, si risolveva in un grave ostacolo all'esercizio deldiritto di azione, garantito dall'art. 24 Cost., e ciò in relazione adazioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status edalla identità biologica; da tale manifesta irragionevolezzadiscendeva la violazione del precetto sulla ragionevole durata delprocesso, gravato di un'autonoma fase articolata in più gradi digiudizio, prodromica al giudizio di merito e tuttavia priva diqualsiasi funzione; senza dire che l'evoluzione della tecnica10 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025consente ormai di pervenire alla decisione di merito in termini diData pubblicazione 13/10/2025certezza pressoché assoluta ed in tempi molto concentrati.La soppressione dall'ordinamento del procedimento preliminare diammissibilità comporta che l'azione per la dichiarazione dellapaternità naturale va ora proposta direttamente al giudice dimerito.Le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 7572/2006) sono intervenute sullaportata delle due pronunce decisorie, l’una alla fine del giudizio diammissibilità, l’altra al termine del giudizio di merito, precisandoche, essendo emessa la prima decisione «allo stato degli atti», ilgiudicato formale costituitosi con la dichiarazione di inammissibilitànon preclude la proposizione di una nuova istanza fondata sulladeduzione di nuove circostanze, mentre l'altra pronuncia èdestinata, attraverso la formazione del giudicato sostanziale, arendere immutabile la statuizione, sia che dichiari sia che neghi lafiliazione. Quindi, stante l’autonomia delle due fasi, il giudicato deldecreto di ammissibilità preclude la proposizione, nella fase dimerito, di questioni relative alla ritualità dello svolgimento dellaprocedura preliminare e detto giudicato opererà come giudicatoesterno, e non interno, estendendosi «a tutte le questioni che sipongano in rapporto di pregiudizialità necessaria con la decisione diammissibilità, mentre eventuali ulteriori statuizioni contenute neldecreto stesso eccedenti i limiti della dichiarazione di ammissibilitàsono inidonee a costituire giudicato opponibile nella successiva fasedi merito, in ragione del suo diverso oggetto» e pertanto lapronuncia sulla giurisdizione, eventualmente contenuta nel decretodi ammissibilità, non ha efficacia vincolante per il giudice della fasedi merito e non preclude la proposizione di analoga questione indetta fase.[OSCURATO:PERSONA]. n. 5051/2007 si è poi affermato che, di regola, perdonoefficacia i provvedimenti emessi nelle more del detto procedimentopreliminare di ammissibilità dell’azione ex art.274 c.c., non11 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025esistendo più la norma che prevedeva tale procedimento e laData pubblicazione 13/10/2025statuizione cui esso era finalizzato, ma che tale conseguenza,peraltro, non si verifica (con conseguente necessità di esame deimotivi del ricorso per cassazione attinenti alla fase ex art.274c.p.c., permanendo la distinzione tra le due fasi dell’unitariogiudizio) con riguardo ai rapporti «ormai esauriti in mododefinitivo», per avvenuta formazione del giudicato. Quindi, nelleipotesi in cui, anteriormente alla pronuncia della Cortecostituzionale - i cui effetti trovano un limite con riguardo airapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione delgiudicato, o per essersi verificate preclusioni processuali odecadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loropresupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità - si siagià verificato l'effetto preclusivo del decreto di inammissibilità delricorso presentato ex art. 274 cod. civ., divenuto definitivo per nonessere stato impugnato ai sensi dell' art. 739, primo comma, cod.proc. civ., essendo ormai il rapporto esaurito, non poteva operarela menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale nonapplicabile nella fattispecie.Si deve poi rilevare che, per effetto della riforma del Diritto dicomma dell’art.274 c.c. nel senso che l'azione per ottenere che siadichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale èimprescrittibile riguardo al figlio.2.3. [OSCURATO:PERSONA] della filiazione di cui al d.lgs. 154/2013, ha poisoppresso le indicazioni terminologiche relative alla paternità omaternità naturale e ai discendenti «legittimi, legittimati o naturaliriconosciuti».Il d.lgs. 154/2013 è intervenuto anche sull’art.33 della legge n.218/1995, diritto internazionale privato, che nella versioneoriginaria recitava: «1. Lo stato di figlio è determinato dalla leggenazionale del figlio al momento della nascita. 2. È legittimo il figlio12 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori èData pubblicazione 13/10/2025cittadino al momento della nascita del figlio. 3. La legge nazionaledel figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effettidell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo statodi figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno deigenitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge».Dal 7/2/2014, il testo dell’art.33 dispone: «1. Lo stato di figlio èdeterminato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole,dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, almomento della nascita. 2. La legge individuata ai sensi del comma1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e dellacontestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuatanon permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figliosi applica la legge italiana. 3. Lo stato di figlio, acquisito in basealla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestatoche alla stregua di tale legge; se tale legge non consente lacontestazione si applica la legge italiana. 4. Sono di applicazionenecessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dellostato di figlio».2.4. Sugli effetti di una statuizione di inammissibilità dell’azione,adottata vigente il testo dell’art.274 c.p.c., Cass. n. 5644/1980aveva affermato che « Il giudicato formatosi sull'ammissibilitàdell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternitàpreclude il successivo riesame della questione della legittimazionedel soggetto che ha chiesto di esercitare l'Azione stessa (nellaspecie, in qualità di discendente del figlio naturale), atteso chel'indagine demandata al giudice, nel procedimento delibativoprevisto dall'art 274 cod civ, ha carattere sommario e provvisoriosolo quanto alla fondatezza nel merito della domanda, mentre haportata decisoria e definitiva, in difetto d'impugnazione, in ordine aipresupposti processuali ed ogni altra questione strettamentecorrelata alla predetta ammissibilità». [OSCURATO:PERSONA]. 3078 del 1983, si è13 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025affermato che nel giudizio per la dichiarazione di paternità oData pubblicazione 13/10/2025maternità naturale, il decreto camerale di ammissibilità dell'azioneha carattere sommario e provvisorio solo per quanto concerne lafondatezza nel merito della domanda, mentre spiega portatadecisoria in ordine ai presupposti processuali e ad ogni altraquestione strettamente collegata a detta ammissibilità; neconsegue che il suddetto decreto, divenuto definitivo, preclude lapossibilità di sostenere successivamente la decadenza dell'istantedall'azione, tenuto conto del giudicato implicito sull'assenza dicondizioni ostative all'azione stessa, derivante dalla incontestabilitàdel provvedimento dichiarativo della sua ammissibilità.Il principio era ribadito in Cass. n. 6491/1985: « il decretocamerale, con il quale la corte d'appello, in sede di reclamo avversoil provvedimento del tribunale, statuisca sulla ammissibilitàdell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità omaternità naturale, è impugnabile con ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 111 della costituzione, non solo quando neghi, maanche quando affermi tale ammissibilità, atteso che, pure in questaipotesi, ha carattere definitivo e portata decisoria, sia con riguardoai presupposti processuali ed alle questioni attinenti alla suddettaammissibilità, non più riesaminabili nel successivo procedimentoordinario». Così in Cass. 5427/1998 si affermava che « in tema didichiarazione giudiziale della paternità naturale, il giudice della fasepreliminare ex art. 274 cod. civ., oltre al compimento del giudiziodi probabilità del fatto, è tenuto ad esaminare, con pienezza digiurisdizione, non solo le questioni pregiudiziali di rito, ma anchequelle preliminari di merito, fra cui i motivi di improponibilità delladomanda che valgono a risolvere immediatamente la lite, e lastatuizione su tali questioni di diritto (per sua natura nondelibativa, ma piena e completa) costituisce giudicato esternorispetto al successivo giudizio ordinario (nella specie, si trattava14 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Numero di raccolta generale 27341/2025dell'accertamento della qualità di eredi dei resistenti, dagli stessiData pubblicazione 13/10/2025non contestata in fase preliminare)».[OSCURATO:PERSONA]. n 10783/2014, la decisione sull’ammissibilitàdell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, di cui all'art.274 c.c., (nella specie per la legittimazione passiva del convenuto,nella qualità di erede dell'erede del presunto padre) non acquistavalore di giudicato sulla legittimazione passiva del convenuto, aseguito della declaratoria di illegittimità costituzionale in ordineall’inapplicabilità dell’art. 274 c.c. ai rapporti non esauriti.In detta pronuncia, questa Corte ha richiamato la giurisprudenza dilegittimità sugli effetti della declaratoria di incostituzionalitàdell'art. 274 c.c., (v. Cass. n. 15981/2006), secondo la quale lepronunce di accoglimento del giudice delle leggi, dichiarative diillegittimità costituzionale, eliminano la norma con effetto ex tunc,con la conseguenza che questa non è più applicabile, prescindendodalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore osuccessiva alla pubblicazione della pronuncia, perché l'illegittimitàcostituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge -sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - percontrasto con il precetto costituzionale, e gli effettidell'incostituzionalità non si estendono solo ai rapporti ormaiesauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato oper essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega ilconsolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersiverificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni nondirettamente investite, nei loro presupposti normativi, dallapronuncia d'incostituzionalità (tra le tante, Cass. n. 9329/2010, n.113/2004, n. 13839/2002).Poiché solo il giudice di merito è competente, secondo le regoleordinarie, a giudicare dell'azione per la dichiarazione giudiziale dipaternità e di ogni questione pregiudiziale o preliminare che è adessa strumentale, si è affermato, nel 2014, che non fosse15 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025vincolante per detto giudice «quella decisione sulla legittimazioneNumero di raccolta generale 27341/2025passiva si porrebbe anche in contrasto con la natura del gDiuatda pizubiobli cdaziio ne 13/10/2025ammissibilità che non costituiva una anticipazione del giudizio dimerito, essendo rivolto alla semplice delibazione della nonavventatezza e non manifesta infondatezza della domanda edunque all'accertamento dell'utilità di un giudizio di merito (v.Cass. n. 13767/2002)». Ciò in coerenza con il principio secondo cui«l'attitudine al giudicato del decreto di ammissibilità (in quanto taleopponibile nella successiva fase di merito) non riguarda lestatuizioni eccedenti i limiti della dichiarazione di ammissibilità, conla conseguenza che la pronuncia sulla giurisdizione eventualmentecontenuta nel decreto di ammissibilità non ha efficacia vincolanteper il giudice della fase di merito e non preclude la successivaproposizione di analoga questione (v. Cass. n., sez. un., n.7572/2006)». E, dall'altro, si è sottolineato, ciò non si pone incontrasto con altre decisioni che hanno ritenuto sussistente ilgiudicato per mancata impugnazione del decreto di«inammissibilità» che, concludendo la prima fase, comportaval'esaurimento del relativo rapporto, con conseguente esclusionedell'operatività dell'effetto retroattivo della dichiarazione diincostituzionalità (v. Cass. n. 5051/2007, n. 1573/2009).2.5. In conclusione, anche alla luce della pronuncia di questa Cortedel 2014, resta fermo il principio secondo il quale, quando vi èstata una statuizione di inammissibilità dell’azione di dichiarazionegiudiziale di paternità, vigente ratione temporis l’art.274 c.p.c., cuinon è seguito il giudizio di merito, essendo il rapporto ormaiesaurito, sul giudizio non incide la pronuncia di incostituzionalitàdella Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2006 e ilgiudicato di inammissibilità dell’azione per improponibilità delladomanda, per essere decaduto l’attore, preclude la riproposizionedell’azione.16 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Quando invece vi è stata una statuizione di ammissibilità dellaNumero di raccolta generale 27341/2025domanda, vigente ratione temporis l’art.274 c.p.c., cui è sDaetag puuibtbolic aizlio ne 13/10/2025giudizio di merito (collegato ma costituente fase autonomadell’unitario giudizio ex art.269 e ss. C.c.), il rapporto non può dirsiesaurito e quindi sul giudizio incide la pronuncia di incostituzionalitàdell’art.274 c.p.c. e comunque le statuizioni espresse, ai fini delladelibazione dell’ammissibilità dell’azione (ad es. in punto digiurisdizione o di legittimazione delle parti), non possono vincolareil giudice del merito così da precluderne un nuovo esame.La statuizione della Corte d’appello risulta quindi del tutto correttae coerente anche con la giurisprudenza di questo giudice dilegittimità.3. La seconda censura è infondata.L’art.72 della legge di Riforma del diritto internazionale privato, n.218 del 31 maggio 1995, recita: «(Disposizioni transitorie) 1.Lapresente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data dellasua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioniesaurite prima di tale data delle previgenti norme di dirittointernazionale privato. 2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudiceitaliano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizionesopravvengono nel corso del processo».Alla dichiarazione giudiziale di paternità dell’attore originario, natonel Dt_3 e dichiarato decaduto, per decorso (nel 1977) del termine– biennale dal raggiungimento della maggiore età - di legge, daldiritto di proporre tale azione nel 1991 (con statuizione passata ingiudicato), secondo il diritto straniero applicabile ai sensi dellenorme di conflitto italiane vigenti a quell’epoca (il code civilfrancese), non è oggi applicabile l’art. 33 della Legge n. 218/1995,anche nella sua vigente formulazione, frutto di una modificaoperata dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, atteso che l’articolo72 della stessa legge prevede che devono essere fatte salve le«situazioni esaurite», quale quella in oggetto, stante il giudicato di17 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025inammissibilità dell’azione per improponibilità della domanda, perNumero di raccolta generale 27341/2025essere decaduto l’attore, per effetto della sentenza n. 2Da7ta8 p8ub bldiceazlio ne 13/10/20251995 di questa Corte di Cassazione.[OSCURATO:PERSONA]. n. 12538 del 1999 si è chiarito che, in forza dell'art. 72primo comma della l. n. 218 del 1995 – che, stabilendo che lenuove norme di riforma del diritto internazionale privato siapplicano, in linea di principio, in tutti i giudizi iniziati dopo la suaentrata in vigore (10 settembre 1995), salvo «le situazioniesaurite», deroga alla regola generale espressa nell'art. 11 delledisp. prel. al cod. civ. -, il principio dell'art. 14, secondo cuil'accertamento della legge straniera dev'essere compiuto d'ufficiodal giudice, si applica ai giudizi iniziati successivamente all'entratain vigore di detta legge anche con riferimento ai rapporti sortiprima di essa, con il solo limite delle situazioni che possano dirsi«esaurite», le quali restano regolate, viceversa, dalle norme didiritto internazionale previgenti e si identificano o in quelledefinitivamente accertate in sede giurisdizionale o in quelle checomunque abbiano già compiutamente realizzato tutti i proprieffetti.Anche se poi in materia di conoscenza da parte del giudice italianodel diritto straniero e di ricerca officiosa delle fonti del diritto e diapplicazione o meno del principio anche ai giudizi iniziatianteriormente alla entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n.218, si sono adottate diverse soluzioni interpretative (Cass.17388/2003), non si è posto in dubbio che situazioni «“esaurite"(e, come tali, destinate ad essere regolate unicamente dalle normeprevigenti) possono dirsi solo quelle definitivamente accertate insede giurisdizionale o che comunque abbiano già compiutamenterealizzato i propri effetti».Tra le situazioni «esaurite» vanno ricomprese anche quelle in cui sisia verificata una decadenza.18 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/2025Il suddetto giudicato copre il dedotto e il deducibile anche in puntoNumero di raccolta generale 27341/2025di individuazione ed interpretazione della legge Dsattra apunbibelicraazio ne 13/10/2025applicabile.Di conseguenza, nella specie, trattandosi di «situazione esaurita»,non si applica l’art.33 della l.n. 218/1995, ma trovano applicazionele previgenti norme di conflitto ovvero le disposizioni preliminari alcodice civile italiano e, come chiarito in Cass. n. 2788/1995,«l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità promossa dinanzi algiudice italiano da un cittadino straniero è sottoposta … a entrambele leggi nazionali, salva l'applicazione esclusiva della lex fori allequestioni di natura squisitamente processuale» e «la naturasostanziale del termine di prescrizione dell'azione in esamecomporta, quindi, l'applicazione dell'art. 340-4 del cod. civ.francese», salvo il limite del rispetto dell'ordine pubblicointernazionale, ai sensi degli artt. 17 e 31 disp. prel. cod. civ., nellaspecie non violato.In ogni caso, non potrebbe operare, in difetto di specifichedisposizioni transitorie presenti nel d.lgs. n. 154 del 28 dicembre2013, l’art.33 della legge n. 218/1995 nella sua vigenteformulazione (post Riforma 2013) ma nella sua versione originaria,secondo cui «Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionaledel figlio al momento della nascita», il che condurrebbe comunqueall’applicazione della legge francese, essendo il ricorrente cittadinofrancese.4.Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle partie dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €19 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 18630/2024Numero sezionale 2993/20254.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre speseNumero di raccolta generale 27341/2025generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori dDai tal epugbgblieca.z ione 13/10/2025Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre2025.La PresidenteLaura Tricomi20 di 20
Sentenza Cassazione n. 27341/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris