CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023
Cassazione n. 36560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha riformato - riconoscendo la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e rideterminando la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Pesaro aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che, successivamente, la difesa ha depositato memoria scritta; - che tutti i motivi sono versati in fatto, avendo il ricorrente articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); che deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); - che, in ogni caso, la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria (cfr., in particolare, le pagine 6 e ss. della sentenza impugnata), rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata; che deve essere ribadito che, «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935); - che la memoria non contiene elementi che consentano c:P superare il vaglio di inammissibilità dell'originario ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 4élle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]