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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 45804/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso Ila sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 14/12/2022, con la quale parzialmente riformando quella del Tribunale di Brindisi in data 15/1/2016, era stato assolto dal reato di cui all'art. 116 D.L.vo 285/1992 a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con conferma della affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. ; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'insussistenza della prova della provenienza illecita del ciclomotore e della carenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, nonché la mancata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); che tali motivi non sono consentiti dalla legge in questa sede in presenza della cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto è sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso Ila sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 14/12/2022, con la quale parzialmente riformando quella del Tribunale di Brindisi in data 15/1/2016, era stato assolto dal reato di cui all'art. 116 D.L.vo 285/1992 a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con conferma della affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. ; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'insussistenza della prova della provenienza illecita del ciclomotore e della carenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, nonché la mancata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); che tali motivi non sono consentiti dalla legge in questa sede in presenza della cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto è sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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