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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 23061/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26347/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA]Agosto, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza Risorgimento n.59; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via di Vigna murata n.1; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2082 del 2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/11/2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA].

CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato a rifondere le spese del grado all'appellato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con declaratoria della responsabilità di questi per i danni subìti sul terreno dallo stesso detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per effetto del ristagno delle acque causato dai lavori eseguiti dal Bilotta nel 1995, con condanna del predetto convenuto al pagamento del risarcimento liquidato in Euro 11.515,54, oltre interessi moratori e spese di CTU.

Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di gravame.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis,cmi=r, 1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni né le parti memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente lamenta con il primo motivo la "Violazione ai sensi dell'art. 360, c.

I, n. 4 c.p.c."; in particolare, si duole che la Corte di appello ha ritenuto infondata l'eccezione di violazione dell'art. 163 bis c.p.c. per mancato rispetto dei termini previsti tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparizione e non ha dichiarato la conseguente nullità assoluta del procedimento a norma dell'art. 164 c.p.c. (richiama, in proposito, tra le altre, quanto statuito da Cass. Sez. 3 n. 29839 del 2018), sull'erroneo presupposto che la difesa del Bilotta, pur sollevando la questione, avrebbe omesso di richiedere la fissazione di una nuova udienza ritenendo che questa dovesse essere disposta d'ufficio dal giudice (pag. 8 sentenza impugnata); vice versa, il convenuto Bilotta, già nel suo primo atto di costituzione, oltre ad avere eccepito il mancato 1 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi rispetto dei termini, aveva richiesto specificatamente la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.

2. Con il secondo motivo denuncia la "Violazione ai sensi dell'art. 360, c.

I, n. 5 c.p.c..

Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio - omessa errata contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio" e contesta, in generale, che la Corte di appello ha fondato la decisione solo sulle risultanze della consulenza d'ufficio e sulla deposizione del solo testimone di parte attrice, completamente disattendendo le risultanze emerse dalla consulenza tecnica di parte convenuta e dalle deposizioni degli altri testimoni; nello specifico, il ricorrente denuncia l'omessa considerazione delle critiche formulate dal consulente di parte alla CTU; per un verso, il sopralluogo del CTU sarebbe avvenuto a distanza di ben sette anni dai fatti per cui è causa e, per l'altro, il ristagno delle acque non sarebbe imputabile ai lavori effettuati dal Bilotta e autorizzati dal Comune di Curinga nel 1995 (impianto di serre sul terreno detenuto dal Bilotta), bensì sarebbe imputabile allo stesso [OSCURATO:PERSONA] - come rilevato dal consulente di parte, il quale avrebbe: - modificato la pendenza naturale dei terreni non consentendo più il regolare deflusso delle acque nei canali di scolo, - piantato una coltivazione non adatta al terreno, - non avrebbe utilizzato un altro esistente sistema di scarico delle acque (un fossetto ancora visibile nei terreni dei detentori dei terreni confinanti), - avrebbe, infine, spostato, senza le debite autorizzazioni, la servitù di passaggio delle acque di scolo (murando la condotta), - che la CTU non ha individuato correttamente la zona interessata dal ristagno dell'acqua e che la causa del danno avrebbe dovuto addebitarsi alla progettazione non corretta delle condotte.

Tali circostanze - poste in luce dal consulente di parte - sarebbero anche state puntualmente confermate dalle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta.

Ulteriore circostanza del tutto obliterata dai giudici di merito, ma dedotta in prime cure, concerne 2 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi l'eccezionalità degli eventi calamitosi abbattutisi nell'ottobre del 1996 sui terreni de quibus che, da soli, avrebbero potuto determinare i danni lamentati dal [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente contesta infine il criterio equitativo utilizzato per quantificare e liquidare il danno a fronte della mancanza della prova effettiva sulla responsabilità in capo al Bilotta dei danni lamentati dal [OSCURATO:PERSONA].

3. Il primo motivo di ricorso, così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, non è ammissibile per una serie di concorrenti ragioni.

Anzi tutto, il motivo è formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a base della mossa censura un atto del giudizio di merito - in particolare, la comparsa di costituzione del 10.12.1998 - limitandosi ad un mero richiamo, senza debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurlo nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione dell'atto inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se esso sia stato acquisito o prodotto pure in sede di giudizio di legittimità, non essendo sufficiente la semplice indicazione del documento all'interno di quelli elencati come prodotti in calce al ricorso; la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez.

U, 27/12/2019 n. 34469; Cass., Sez.

Un. 19/4/2016, n. 7701).

Sotto altro profilo, va evidenziato che la censura oltre ad essere apodittica, è pure incompleta e prescinde "significativamente" - secondo quanto correttamente sottolineato dalla parte resistente - da quanto rilevato in proposito dal giudice di prime cure con l'ordinanza del 20 dicembre 2000 (doc. n. 8 fascicolo di parte [OSCURATO:PERSONA]) con cui diede conto della diversa natura delle due udienze: quella 12 dicembre 1998, 3 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi anticipata per le sole istanze cautelari ex artt. 700 e 696 c.p.c. e quella del 21 gennaio 1999, quale udienza di prima comparizione.

Pertanto, quanto affermato dal ricorrente a pag. 5 del ricorso, oltre che apodittico e incompleto, non consente a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento e quindi la valutazione operata dalla Corte territoriale nell'impugnata sentenza in merito al rigetto dell'eccezione di mancato rispetto del termine a comparire, non risulta idoneamente censurata.

4. Venendo all'esame del secondo motivo di ricorso, per come prospettato e sopra sommariamente riassunto, esso è in parte inammissibile e in parte infondato.

4.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui si duole della contraddittorietà della motivazione atteso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Risulta pure inammissibile, nel punto in cui si evoca la ulteriore circostanza che sarebbe stata "completamente trascurata dai giudici di merito" concernente gli eventi atmosferici eccezionali occorsi nell'ottobre del 1995 sui terreni rispettivamente detenuti dalle parti, questione che l'odierno ricorrente non precisa di aver sollevato in precedenza nel giudizio di merito in violazione della richiamata regola di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.. 4 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

4.2. Il motivo è infondato quanto alle ulteriori circostanze di cui si sarebbe omesso l'esame ovvero l'aver completamente disatteso le risultanze emerse dalla consulenza tecnica di parte e dalle deposizioni dei testimoni indicati da parte convenuta.

In via generale, va rammentato che il "fatto" di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - come riformulato dal citato art. 54 d.l. n. 83 del 2012 - non solo deve essere un "fatto" vero e proprio e, quindi, non una "questione" o un "punto" della sentenza, bensì un fatto principale ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale); ma deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall'aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761).

Viceversa, non costituiscono, "fatti" secondo quanto previsto dalla citata disposizione: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez.

L, 21/10/2015, n. 21439) istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, o per lamentarsi di una "motivazione non corretta").

Nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazioni contenute nel ricorso, i fatti di cui si sarebbe omesso l'esame, in particolare l'aver completamente disatteso le risultanze emerse vuoi dalla consulenza tecnica di parte convenuta vuoi dalle deposizioni dei testimoni, sono tutti riferibili all'omesso esame di elementi istruttori che, come veduto, non integrano, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, 5 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).

In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato come il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U n. 34476 del 27/12/2019; in senso conforme: Sez. 1 n. 5987 del 04/03/2021) non è meritevole di accoglimento.

Ciò è avvenuto nel caso in esame: difatti, la Corte di appello - lungi dall'aver omesso di considerare le circostanze lamentate dalla ricorrente come fatti decisivi - ha dato invece ampiamente conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto condivisibili le censure di parte appellante.

In primo luogo, in merito alle critiche formulate dal Consulente di parte convenuta sulla espletata CTU, la Corte territoriale ha debitamente spiegato di non ritenerle meritevoli di apprezzamento rispetto a quanto accertato dal Consulente tecnico d'ufficio a pag. 4 della consulenza ovvero che la causa del ristagno dell'acqua nel fondo del [OSCURATO:PERSONA] era stata causata dalla mancata possibilità di sgrondo delle acque portate dalla condotta in questione nel canale di bonifica a seguito della soppressione della stessa , condotta in prossimità del fondo del Bilotta e che «a fronte di ciò, si evidenzia ulteriormente che le argomentazioni esposte dal CTP non sono attendibili ed effettivamente critiche atteso che non tengono conto di quanto accertato dal CTU ma espongono una diversa ipotesi circa la causa del mancato deflusso delle acque, non suffragata da rilievi tecnici » (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

In secondo luogo, quanto alle critiche mosse sulla utilizzazione delle prove testimoniali, la Corte di appello le ha ritenute «ininfluenti» tenuto conto che «il Tribunale ha specificato che i testi di parte convenuta non sono del tutto attendibili.

In ogni caso, in relazione a quanto da loro riferito circa 6 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi l'esistenza di un diverso canale di scolo che avrebbe dovuto garantire il deflusso delle acque, non esclude la responsabilità del signor Bilotta per aver ostruito quella che la perizia tecnica d'ufficio ha accertato essere la necessaria via di deflusso delle acque, sulla base delle caratteristiche dei terreni per cui è causa» (sentenza impugnata, in motivazione, pag. 9).

Inoltre, la Corte territoriale ha escluso la fondatezza delle doglianze dell'allora appellante, reiterate ora nel ricorso, sia con riguardo al non aver considerato le emergenze fattuali evidenziate dal consulente di parte sia ai fini della valutazione equitativa del danno, evidenziando che la decisione di prime cure, da un canto, «è sorretta da un attenta e scrupolosa motivazione, essendo le ulteriori critiche mosse alla sentenza, per non aver il giudicante correttamente interpretato le risultanze istruttorie, prive di alcun pregio, atteso che il giudice di merito non è obbligato a dare conto di tutte le varie tesi prospettate dalle parti ma di fornire una motivazione logica e adeguata evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla» e che, dall'altro, «il tribunale con motivazione logica e corretta ha spiegato che il mezzo istruttorio offerto dalla parte attrice a sostegno della propria pretesa in ordine al risarcimento dei danni subìti è rappresentato dalla CTU e dall'accertamento tecnico preventivo agli atti di causa.

Tale accertamento ha fatto emergere che l'unica valutazione e quantificazione possibile del danno fosse quella presuntiva, basandosi cioè sui possibili valori che le piante danneggiate avrebbero potuto avere all'epoca del danneggiamento, nonché sulla loro capacità produttiva, legittimando il ricorso alla valutazione equitativa che ha rappresentato l'unica strada percorribile al fine di quantificare il danno (v. sentenza impugnata in motivazione, pagg. 9 e 10).

Pertanto, i fatti di cui si lamenta l'omesso esame, non sono all'evidenza fatti decisivi né se considerati autonomamente né se posti in correlazione tra loro.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. 7 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26347/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA]Agosto, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza Risorgimento n.59; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via di Vigna murata n.1; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2082 del 2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/11/2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato a rifondere le spese del grado all'appellato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con declaratoria della responsabilità di questi per i danni subìti sul terreno dallo stesso detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per effetto del ristagno delle acque causato dai lavori eseguiti dal Bilotta nel 1995, con condanna del predetto convenuto al pagamento del risarcimento liquidato in Euro 11.515,54, oltre interessi moratori e spese di CTU. Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di gravame. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis,cmi=r, 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni né le parti memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta con il primo motivo la "Violazione ai sensi dell'art. 360, c. I, n. 4 c.p.c."; in particolare, si duole che la Corte di appello ha ritenuto infondata l'eccezione di violazione dell'art. 163 bis c.p.c. per mancato rispetto dei termini previsti tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparizione e non ha dichiarato la conseguente nullità assoluta del procedimento a norma dell'art. 164 c.p.c. (richiama, in proposito, tra le altre, quanto statuito da Cass. Sez. 3 n. 29839 del 2018), sull'erroneo presupposto che la difesa del Bilotta, pur sollevando la questione, avrebbe omesso di richiedere la fissazione di una nuova udienza ritenendo che questa dovesse essere disposta d'ufficio dal giudice (pag. 8 sentenza impugnata); vice versa, il convenuto Bilotta, già nel suo primo atto di costituzione, oltre ad avere eccepito il mancato 1 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rispetto dei termini, aveva richiesto specificatamente la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire. 2. Con il secondo motivo denuncia la "Violazione ai sensi dell'art. 360, c. I, n. 5 c.p.c.. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio - omessa errata contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio" e contesta, in generale, che la Corte di appello ha fondato la decisione solo sulle risultanze della consulenza d'ufficio e sulla deposizione del solo testimone di parte attrice, completamente disattendendo le risultanze emerse dalla consulenza tecnica di parte convenuta e dalle deposizioni degli altri testimoni; nello specifico, il ricorrente denuncia l'omessa considerazione delle critiche formulate dal consulente di parte alla CTU; per un verso, il sopralluogo del CTU sarebbe avvenuto a distanza di ben sette anni dai fatti per cui è causa e, per l'altro, il ristagno delle acque non sarebbe imputabile ai lavori effettuati dal Bilotta e autorizzati dal Comune di Curinga nel 1995 (impianto di serre sul terreno detenuto dal Bilotta), bensì sarebbe imputabile allo stesso [OSCURATO:PERSONA] - come rilevato dal consulente di parte, il quale avrebbe: - modificato la pendenza naturale dei terreni non consentendo più il regolare deflusso delle acque nei canali di scolo, - piantato una coltivazione non adatta al terreno, - non avrebbe utilizzato un altro esistente sistema di scarico delle acque (un fossetto ancora visibile nei terreni dei detentori dei terreni confinanti), - avrebbe, infine, spostato, senza le debite autorizzazioni, la servitù di passaggio delle acque di scolo (murando la condotta), - che la CTU non ha individuato correttamente la zona interessata dal ristagno dell'acqua e che la causa del danno avrebbe dovuto addebitarsi alla progettazione non corretta delle condotte. Tali circostanze - poste in luce dal consulente di parte - sarebbero anche state puntualmente confermate dalle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta. Ulteriore circostanza del tutto obliterata dai giudici di merito, ma dedotta in prime cure, concerne 2 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi l'eccezionalità degli eventi calamitosi abbattutisi nell'ottobre del 1996 sui terreni de quibus che, da soli, avrebbero potuto determinare i danni lamentati dal [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente contesta infine il criterio equitativo utilizzato per quantificare e liquidare il danno a fronte della mancanza della prova effettiva sulla responsabilità in capo al Bilotta dei danni lamentati dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo di ricorso, così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, non è ammissibile per una serie di concorrenti ragioni. Anzi tutto, il motivo è formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a base della mossa censura un atto del giudizio di merito - in particolare, la comparsa di costituzione del 10.12.1998 - limitandosi ad un mero richiamo, senza debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurlo nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione dell'atto inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se esso sia stato acquisito o prodotto pure in sede di giudizio di legittimità, non essendo sufficiente la semplice indicazione del documento all'interno di quelli elencati come prodotti in calce al ricorso; la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U, 27/12/2019 n. 34469; Cass., Sez. Un. 19/4/2016, n. 7701). Sotto altro profilo, va evidenziato che la censura oltre ad essere apodittica, è pure incompleta e prescinde "significativamente" - secondo quanto correttamente sottolineato dalla parte resistente - da quanto rilevato in proposito dal giudice di prime cure con l'ordinanza del 20 dicembre 2000 (doc. n. 8 fascicolo di parte [OSCURATO:PERSONA]) con cui diede conto della diversa natura delle due udienze: quella 12 dicembre 1998, 3 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi anticipata per le sole istanze cautelari ex artt. 700 e 696 c.p.c. e quella del 21 gennaio 1999, quale udienza di prima comparizione. Pertanto, quanto affermato dal ricorrente a pag. 5 del ricorso, oltre che apodittico e incompleto, non consente a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento e quindi la valutazione operata dalla Corte territoriale nell'impugnata sentenza in merito al rigetto dell'eccezione di mancato rispetto del termine a comparire, non risulta idoneamente censurata. 4. Venendo all'esame del secondo motivo di ricorso, per come prospettato e sopra sommariamente riassunto, esso è in parte inammissibile e in parte infondato. 4.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui si duole della contraddittorietà della motivazione atteso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Risulta pure inammissibile, nel punto in cui si evoca la ulteriore circostanza che sarebbe stata "completamente trascurata dai giudici di merito" concernente gli eventi atmosferici eccezionali occorsi nell'ottobre del 1995 sui terreni rispettivamente detenuti dalle parti, questione che l'odierno ricorrente non precisa di aver sollevato in precedenza nel giudizio di merito in violazione della richiamata regola di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.. 4 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4.2. Il motivo è infondato quanto alle ulteriori circostanze di cui si sarebbe omesso l'esame ovvero l'aver completamente disatteso le risultanze emerse dalla consulenza tecnica di parte e dalle deposizioni dei testimoni indicati da parte convenuta. In via generale, va rammentato che il "fatto" di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - come riformulato dal citato art. 54 d.l. n. 83 del 2012 - non solo deve essere un "fatto" vero e proprio e, quindi, non una "questione" o un "punto" della sentenza, bensì un fatto principale ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale); ma deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall'aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761). Viceversa, non costituiscono, "fatti" secondo quanto previsto dalla citata disposizione: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439) istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, o per lamentarsi di una "motivazione non corretta"). Nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazioni contenute nel ricorso, i fatti di cui si sarebbe omesso l'esame, in particolare l'aver completamente disatteso le risultanze emerse vuoi dalla consulenza tecnica di parte convenuta vuoi dalle deposizioni dei testimoni, sono tutti riferibili all'omesso esame di elementi istruttori che, come veduto, non integrano, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, 5 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato come il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U n. 34476 del 27/12/2019; in senso conforme: Sez. 1 n. 5987 del 04/03/2021) non è meritevole di accoglimento. Ciò è avvenuto nel caso in esame: difatti, la Corte di appello - lungi dall'aver omesso di considerare le circostanze lamentate dalla ricorrente come fatti decisivi - ha dato invece ampiamente conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto condivisibili le censure di parte appellante. In primo luogo, in merito alle critiche formulate dal Consulente di parte convenuta sulla espletata CTU, la Corte territoriale ha debitamente spiegato di non ritenerle meritevoli di apprezzamento rispetto a quanto accertato dal Consulente tecnico d'ufficio a pag. 4 della consulenza ovvero che la causa del ristagno dell'acqua nel fondo del [OSCURATO:PERSONA] era stata causata dalla mancata possibilità di sgrondo delle acque portate dalla condotta in questione nel canale di bonifica a seguito della soppressione della stessa , condotta in prossimità del fondo del Bilotta e che «a fronte di ciò, si evidenzia ulteriormente che le argomentazioni esposte dal CTP non sono attendibili ed effettivamente critiche atteso che non tengono conto di quanto accertato dal CTU ma espongono una diversa ipotesi circa la causa del mancato deflusso delle acque, non suffragata da rilievi tecnici » (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). In secondo luogo, quanto alle critiche mosse sulla utilizzazione delle prove testimoniali, la Corte di appello le ha ritenute «ininfluenti» tenuto conto che «il Tribunale ha specificato che i testi di parte convenuta non sono del tutto attendibili. In ogni caso, in relazione a quanto da loro riferito circa 6 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi l'esistenza di un diverso canale di scolo che avrebbe dovuto garantire il deflusso delle acque, non esclude la responsabilità del signor Bilotta per aver ostruito quella che la perizia tecnica d'ufficio ha accertato essere la necessaria via di deflusso delle acque, sulla base delle caratteristiche dei terreni per cui è causa» (sentenza impugnata, in motivazione, pag. 9). Inoltre, la Corte territoriale ha escluso la fondatezza delle doglianze dell'allora appellante, reiterate ora nel ricorso, sia con riguardo al non aver considerato le emergenze fattuali evidenziate dal consulente di parte sia ai fini della valutazione equitativa del danno, evidenziando che la decisione di prime cure, da un canto, «è sorretta da un attenta e scrupolosa motivazione, essendo le ulteriori critiche mosse alla sentenza, per non aver il giudicante correttamente interpretato le risultanze istruttorie, prive di alcun pregio, atteso che il giudice di merito non è obbligato a dare conto di tutte le varie tesi prospettate dalle parti ma di fornire una motivazione logica e adeguata evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla» e che, dall'altro, «il tribunale con motivazione logica e corretta ha spiegato che il mezzo istruttorio offerto dalla parte attrice a sostegno della propria pretesa in ordine al risarcimento dei danni subìti è rappresentato dalla CTU e dall'accertamento tecnico preventivo agli atti di causa. Tale accertamento ha fatto emergere che l'unica valutazione e quantificazione possibile del danno fosse quella presuntiva, basandosi cioè sui possibili valori che le piante danneggiate avrebbero potuto avere all'epoca del danneggiamento, nonché sulla loro capacità produttiva, legittimando il ricorso alla valutazione equitativa che ha rappresentato l'unica strada percorribile al fine di quantificare il danno (v. sentenza impugnata in motivazione, pagg. 9 e 10). Pertanto, i fatti di cui si lamenta l'omesso esame, non sono all'evidenza fatti decisivi né se considerati autonomamente né se posti in correlazione tra loro. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. 7 CC 6.05.22 n.R.G. 26347/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam
Sentenza Cassazione n. 23061/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris