CassazionesentenzaSezione UDecisione del 29 maggio 2023
Cassazione n. 03298/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione n. 11501/2023 propo sto d’ufficiodalla Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana con ordinanza n. 93/2023 depositata il 29/05/2023 nella causa tra: BallaròRosalba; -ricorrente non costituita in questa fase - contro I.n.p.s. – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal consigliereFABRIZIA GARRI;lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Palermo l’INPS per ottenere l’annullamento della comunicazione del 25.5.2020 con la quale era stata riliquidata la pensione di reversibilità in godimento (n. 03711464 Cat. SOBANC) con conguaglio a debito dell’importo di € 3.947,90 e dell’accertamento del 4 giugno 2020 delle somme indebitamente percepite su detta pensione per il medesimo importo. In via subordinata, poi, chiedeva che si dichiarasse il diritto della ricorrente a vedersi corrisposta la differenza tra gli importi indicati nella comunicazione del 25.5.2020 e quelli erogati nel periodo 2016 – 2020, da accertare con c.t.u., con condanna dell’Inps al pagamento delle relative differenze. 2. Il Tribunale di Palermo declinava la sua giurisdizione e la sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti, davanti alla quale era stato riassunto il giudizio, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo, a sua volta, di non avere giurisdizione. 3. Il giudice contabile ha evidenziato che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 23 gennaio 1986 è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 11 comma 6 dell’allegato T all’art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486 che attribuiva allagiurisdizione della Corte dei conti le controversie sulle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia che sono conseguentemente attribuite al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Nessuno si è costituito per la signora Ballarò e per l’INPS.Il Procuratore Generale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 4. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro a decidere la presente controversia. 4.1. La Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 1986 ha dichiarato che avendo il Banco di Sicilia perduto l'originaria natura di "pubblico stabilimento di credito autonomo" ed assunto quella di "ente pubblico economico",con conseguente privatizzazione del rapporto d'impiego dei propri dipendenti e gli inevitabili ulteriori riflessi sul loro regime pensionistico, le norme sul trattamento di quiescenza che li riguardano servono oramai soltanto ad integrare l'apposita disciplina regolamentare interna dell'istituto. 4.2. Ha osservato che, non essendo più ravvisabile nell'ordinamento vigente quel grado di sostanziale omogeneità fra la normativa delle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia e la normativa delle pensioni statali, che rappresentava il presupposto della giurisdizione attribuita anche per le prime alla Corte dei conti dall'art. 11, comma sesto, dell'Allegato T all'art. 39, della legge 8 agosto 1895, n. 486, la deroga da esso mantenuta in materia alla regola della giurisdizione ordinaria si rivelava priva di adeguata giustificazione. 4.3. Ha sottolineato che, per identiche ragioni, analoga questione sollevata nei confronti di altra disposizione dello stesso art. 11, riguardo alla giurisdizione della Corte dei conti per le controversie pensionistiche dei dipendenti del Banco di Napoli, è stata riconosciuta fondata ed in conclusione ha dichiarato la illegittimità costituzionale in parte quadell'art. 11, comma sesto, dell'allegato T all'art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.4.4. Va poi rilevato che queste Sezioni unite hanno da tempo dato applicazione a tale mutato assetto affermando che “le controversie inerenti alla spettanza ed alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Banco di Sicilia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma degli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 23 gennaio 1986, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti” (Cfr.Cass. S.U. 24/07/1986 n. 4752 ed anche Cass. S.U. 02/12/1987n. 8970). 4.5. Non v’è dubbio, perciò, che anche la presente controversia, nella quale si discute della riliquidazione della pensione di reversibilità della signora Ballarò e dell’esistenza o meno di un indebito, rientri nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. 5. La sentenza del Tribunale di Palermo, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, si è discostata dai riportati principi e deve perciò essere cassata. Per l’effetto,a soluzione del conflitto sollevato, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale le parti dovranno riassumere la controversia nei termini di legge. Non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza del Tribunale