CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26557/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di impugnazione - con il quale è stata contestata la valutazione in ordine alla responsabilità penale - è inammissibile in quanto estrinsecamente aspecifico. Nella relativa esposizione, difatti, la difesa ha genericamente dedotto un vizio di valutazione della prova in ordine alla mancata constatazione della destinazione dello stupefacente a uso personale; senza operare alcuno specifico confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza gravata, che ha rilevato - con motivazione priva di connotazioni di palese illogicità - l'incompatibilità tra tale uso e il quantitativo di stupefacente, oltre che con il ritrovamento di un bilancino di precisione avvenuto all'esito della successiva perquisizione domiciliare. Il secondo motivo, attinente alla richiesta della riqualificazione della condotta sotto la specie del fatto di lieve entità, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Difatti, i giudici di secondo grado - nell'affrontare il corrispondente motivo di appello - hanno coerentemente valorizzato il dato ponderale tutt'altro che modesto (elemento, già di per sé stesso, da ritenersi assorbente) unitamente ai precedenti specifici dell'imputato, tali da denotare uno suo stabile inserimento nell'attività di spaccio e da escludere il dato dell'occasionalità della condotta, in relazione al testo dell'art.73, comma 5, T.U. stup. modificato dal d.l. 15 settembre 2023, n.123 (conv., con modif., nella I. 13 novembre 2023, n.159) e applicabile ratione temporis. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.MW) 2 t°,3 Cr