CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 25493/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indi-cato, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Crescenzio,n. 19- ricorrente principale -[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso contenente ri-corso incidentale, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler rice-vere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domici-liata in Roma, via Flaminia, n. 3881 RG n. 21293/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21293/2021Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 25493/2026Data pubblicazione 17/09/2026- controricorrente-ricorrente incidentale -avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, n. 547/2021, de-positata il 25/1/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 547/2021, depo-sitata il 25/1/2021, accoglieva il primo motivo dell'appello principaledella [OSCURATO:PERSONA] Addolo-rata e rigettava l'appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sen-tenza del Tribunale di Roma n. 16856/2013, depositata il 31/7/2013,che aveva accolto la domanda presentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]con la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro743.396,31, a seguito di contratto di appalto per fornitura di pasti aidegenti.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale accoglieva ilprimo motivo di appello principale dell'[OSCURATO:PERSONA], interpre-tando il contratto stipulato tra le parti nel senso che dal computodelle giornate di degenza utili per determinare il corrispettivo delcontratto d'appalto, stipulato tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il raggrup-pamento temporaneo di imprese costituito da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., dovevano essere esclusi gli accessi ai servizi diDay Hospital e [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il Tribunale aveva errato nell'individuare nella co-municazione della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] un limite in-superabile, al fine dell'accertamento delle giornate di degenza dacompensare, pur risultando che quella comunicazione includeva - er-2 RG n. 21293/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21293/2021Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 25493/2026Data pubblicazione 17/09/2026roneamente perché in contrasto con le previsioni contrattuali - anchei ricoveri in DH e DS.Per la Corte territoriale, dunque, la volontà contrattuale espressadalle parti risultava escludere espressamente dal computo delle gior-nate di degenza i ricoveri in DH e DS, ai sensi dell'art. 4, comma 4,del capitolato speciale.Del resto, il CTU si era limitato a proporre una duplice ipotesi diconteggio, l'una includente le degenze in DH e DS, l'altra senza talidegenze. Il Tribunale, pur avendo correttamente interpretato la vo-lontà negoziale, aveva però ritenuto che l'errata comunicazione inol-trata dall'[OSCURATO:PERSONA], contenente un numero di degenze in-cludente anche i ricoveri in DH e DS, fosse preclusiva di un diversoaccertamento giudiziale che, invece, escludeva tali degenze in basealla previsione contrattuale.La comunicazione del 21/4/2008 non era idonea, né per conte-nuto, né per provenienza soggettiva, ad integrare in alcun modo lavolontà contrattuale della PA. Il credito della società veniva rideter-minato, in ragione del numero di degenze dell'anno 2007 accertatedal CTU, pari a 253.615 (escludendo i ricoveri in DH e DS) e quindiin complessivi euro 578.958,45.Non sussisteva alcuna condotta connotata da malafede da partedell'[OSCURATO:PERSONA], alla luce degli accertamenti compiuti dalgiudice penale, mentre non risultava provato né dedotto alcun van-taggio economico per la PA, in ordine all'azione di ingiustificato ar-ricchimento.La Corte territoriale, poi, reputava inammissibile il secondo mo-tivo di appello principale dell'[OSCURATO:PERSONA] per violazionedell'art. 345 c.p.c., in quanto il Tribunale aveva riconosciuto gli inte-ressi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, ma, nel corso del giudizio diprimo grado, la convenuta [OSCURATO:PERSONA] non ne aveva speci-3 RG n. 21293/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21293/2021Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 25493/2026Data pubblicazione 17/09/2026ficamente contestato la debenza, mentre l'eccezione sollevata soloin sede d'appello costituiva una violazione dell'art. 345 c.p.c., trat-tandosi di eccezione nuova.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione prin-cipale l'[OSCURATO:PERSONA] complesso ospedaliero [OSCURATO:PERSONA]Addolorata, depositando anche memoria.3. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendoanche ricorso incidentale e depositando memoria.4. L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorsoincidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la «Viola-zione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c. e degliartt. 1, 2, 4, 5 e 11 del d.lgs. n. 231/2002 (art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, c.p.c.)».La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che con l'atto d'ap-pello avrebbe eccepito l'inapplicabilità alla fattispecie del regime de-gli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, precisando come il con-tratto fosse stato sottoscritto in data 31/10/2002, ma avesse, inrealtà, decorrenza dal 1° ottobre 2001.La Corte territoriale, pur riconoscendone il fondamento fattualee giuridico, ha però ritenuto inammissibile il motivo, affermando chela relativa eccezione non era stata formulata in primo grado e che,perciò, la sua posizione in appello sarebbe stata in contrasto con ildivieto di formulare nuove eccezioni ex art. 345 c.p.c.Ad avviso della ricorrente, però, sarebbe possibile sollevare conl'atto d'appello l'eccezione di inapplicabilità del regime di interessi aisensi del d.lgs. n. 231 del 2002, trattandosi, al più, di mere difeseinvolgenti l'applicazione della legge sulla base di fatti pacifici tra le4 RG n. 21293/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21293/2021Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 25493/2026Data pubblicazione 17/09/2026parti e documentati, o, comunque, di eccezione in senso lato, rileva-bile d'ufficio dal giudice e sottratta alle preclusioni ex art. 345 c.p.c.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «Viola-zione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 5 e 11 del d.lgs. n.231/2002, dell'art. 1282 c.c. e dell'art. 270 del regio decreto n.827/1224 (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.)».Per la ricorrente, l'accoglimento del primo motivo di gravame do-vrebbe consentire l'esame e l'accoglimento del secondo motivo d'ap-pello.Una volta consentita l'eccezione di inapplicabilità del d.lgs. n.231/2002 in sede d'appello, se ne desume che tale speciale modalitàdi computo degli interessi non poteva trovare applicazione, inquanto, anche se il contratto è stato formalmente stipulato il 31/10/2002, tuttavia gli effetti avevano decorrenza dal giorno 1/10/2001.L'art. 11 del d.lgs. n. 231/2002 prevede, infatti, che le disposi-zioni del decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].3. Il primo motivo è inammissibile.3.1. Quanto alla inammissibilità ex art. 366, primo comma, nn.3 e 6, c.p.c., può richiamarsi quanto affermato da questa Corte inaltro giudizio tra le stesse parti (Cass., sez. 3, 5/5/2025, n. 11813).Così si legge nel precedente citato: «Questa disposizione, allaluce delle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale (in specie,della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 resa nella causa Succi edaltri c/Italia), impone alla parte ricorrente la trascrizione - essenzialee per le parti d'interesse - degli atti e dei documenti richiamati (deiquali deve invece escludersi la necessità di una integrale riprodu-zione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (enon già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allostesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta ammini-5 RG n. 21293/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21293/2021Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 25493/2026Data pubblicazione 17/09/2026strazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte (ex multis, Cass. 3/03/2023, n. 6524; Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 4/02/2022, n. 3612). L'applicazione di dettiprincìpi nel caso in esame esigeva, per la parte ricorrente, l'adeguataillustrazione, nell'atto di adizione di questa Corte, del contenuto delleallegazioni difensive svolte nella comparsa di costituzione del giudi-zio di primo grado e nell'atto di appello, onde consentire di verificarein quale momento, con quali modalità e in quali esatti termini fossestata introdotta nel thema decidendum della causa la contestazionesulla misura del saggio di interessi, in specie sotto il profilo delladecorrenza del contratto fonte dell'avversa pretesa. Per converso, ildescritto onere allegativo risulta inadempiuto nell'atto introduttivodel presente giudizio di legittimità, nel quale la parte impugnante silimita ad assiomatiche asserzioni relative alle difese esplicate neiprecedenti gradi, senza darsi cura di riportare ‒ in maniera adeguatao quantomeno per punti essenziali – il contenuto degli atti proces-suali richiamati (dell'atto di appello omettendo anche la c.d. localiz-zazione, ovvero la indicazione circa la sua collocazione nel fascicolodi ufficio e circa la sua produzione o acquisizione nel giudizio di le-gittimità: Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950). L'evidenziata defi-cienza espositiva non rende a questa Corte una cognizione adeguatasul fatto processuale ed impedisce il vaglio sulla sussistenza del la-mentato vizio processuale».Può solo aggiungersi in questa sede, con riferimento al difetto diautosufficienza ex art. 366 n. 6, c.p.c., che nel ricorso per cassazionel'unico riferimento alla questione sugli interessi (come riportato nellamemoria) sarebbe individuabile a pagina 13.Tuttavia, a pagina 13 si legge esclusivamente che «ed invero,mentre, al bisogno, l'[OSCURATO:PERSONA], costituendosi nel giudizio,in primo grado aveva eccepito che il contratto era stato stipulato6 RG n. 21293/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21293/2021Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 25493/2026Data pubblicazione 17/09/2026all'esito di una “licitazione privata indetta il 9 maggio 2000 e definitain data 7 giugno 2001 [pag. 6 della comparsa di costituzione – doc.1 del fascicoletto] e che aveva decorrenza dal I gennaio (in realtà Iottobre) 2001, erano allegati al contratto di appalto (e prodotti ingiudizio della ricorrente all'atto della costituzione in primo grado) nonsolo il contratto ma anche il provvedimento di aggiudicazione defini-tiva di essa […]».In tale passaggio argomentativo, come si vede, non vi è alcunriferimento specifico alla questione degli interessi di cui al d.lgs. n.231/2002.3.2. Risulta, invero, pacificamente in atti, infatti, che, a frontedella domanda giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto anche ilpagamento degli interessi calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, edinanzi alla sentenza del Tribunale che ha condannato l'AziendaOspedaliera al pagamento degli interessi nella specifica modalitàsuddetta, quest'ultima ha sollevato l'eccezione di inapplicabilità degliinteressi di cui al d.lgs. n. 231/2002 esclusivamente in sede d'ap-pello.4. Il secondo motivo è assorbito, in quanto la ricorrente lo haarticolato nella prospettiva dell'accoglimento del precedente motivo(«l'accoglimento del primo motivo di gravame consentirà l'esame el'accoglimento del secondo motivo di appello»).5. Con il primo motivo di ricorso incidentale tardivo si deduce la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e conse-guente errata interpretazione della regolamentazione contrattuale -Violazione e falsa interpretazione del decreto del Ministro della Sa-nità n. 380 del 27/10/2000 e del D.M. 14/12/1994».La Corte d'appello avrebbe violato completamente il significato eil disposto degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c.7 RG n. 21293/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21293/2021Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 25493/2026Data pubblicazione 17/09/2026Per la ricorrente incidentale l'art. 4, comma 4, del capitolato spe-ciale sarebbe stato erroneamente interpretato dalla Corte territo-riale.Il pagamento dei servizi sarebbe previsto per la giornata di de-genza pro capite; in altri termini «per ciascuna presenza registratain ospedale a titolo di degenza, anche se di breve durata o limitataad una sola giornata, è dovuto al fornitore del servizio di ristorazioneil prezzo unitario pattuito».Anche gli accertamenti svolti dal CTU avrebbero chiarito che cia-scun giorno di day-hospital è considerato un giorno di degenza.Ove venissero escluse le giornate di degenza di un solo giorno siavrebbe una palese ed evidente violazione del testo contrattuale.L'interpretazione fornita dalla Corte di merito sarebbe poi in con-trasto con il D.M. 27/10/2000, a mente del quale, in caso di ricoverodiurno ogni singolo accesso giornaliero del paziente è conteggiatocome giornata di degenza.6. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.6.1. In primo luogo, si tratta di questione coperta da giudicato.Questa Corte, infatti, pronunciando sullo stesso rapporto contrat-tuale oggetto del contendere in relazione a prestazioni eseguite indifferente annualità, ha ritenuto corretta l'esegesi offerta dal giudicedi merito in ordine all'accordo negoziale intercorso tra le parti, nelsenso di escludere la spettanza alla società fornitrice del corrispettivoper i pasti relativi alle degenza effettuate in regime di day-hospital eday surgery (Cass., n. 7022 del 2020, in vicenda tra le stesse parti;Cass., n. 11813 del 2025, sempre tra le stesse parti e per lo stessocontratto).Le due pronunce citate fanno stato e precludono un nuovo ap-prezzamento in questa sede del medesimo regolamento contrat-tuale.8 RG n. 21293/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21293/2021Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 25493/2026Data pubblicazione 17/09/2026Nei rapporti di durata, invero, il vincolo del giudicato formatosiin relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che ilfatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti perma-nenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass., 19/4/2023, n. 10430).6.2. Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile, in quanto laricorrente, in realtà, chiede una nuova e diversa interpretazione delleclausole contrattuali e del capitolato speciale, differente dall'inter-pretazione del tutto plausibile fornita dalla Corte d'appello, sicchénon è consentito sovrapporre alla interpretazione del giudice del me-rito un'altra esegesi della disciplina contrattualeIn particolare, la Corte d'appello ha fornito un'interpretazioneconvincente dell'art. 4, comma 4 del capitolato speciale, dove pre-vedeva che «il corrispettivo formulato nell'offerta e riferito alla gior-nata di degenza pro capite dovrà essere onnicomprensivo della for-nitura di pasti crudi e servizi di supporto di cui ai punti A-B-C-D-E-Ferogati ai degenti, di quelli erogati alle suore, ai cappellani (primacolazione, pranzo e cena), ai day hospital (solo pranzo e/o colazioninelle varie tipologie), alle colazioni per camere operatorie, per il per-sonale addetto ai turni di notte ed alle colazioni dei donatori di san-gue».Per la Corte d'appello, trattasi di un corrispettivo onnicompren-sivo anche dei pasti erogati «ai day hospital».La Corte distrettuale ha anche chiarito che non possono fondareuna diversa interpretazione le comunicazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], che si sono rivelate errate e, comunque, oggetto di rivisitazioneda parte della medesima, in ordine al numero di degenze.La comunicazione del 21/4/2008, dunque - ad avviso del Giudiced'appello - non era idonea, né per contenuto, né per provenienza9 RG n. 21293/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21293/2021Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 25493/2026Data pubblicazione 17/09/2026soggettiva, ad integrare in alcun modo la volontà contrattuale dellaPA ed a costituire obblighi per la medesima.7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la «vio-lazione del principio di non contestazione».Per la ricorrente incidentale, il Tribunale avrebbe riconosciuto ilcredito della società, in relazione ai ricoveri diurni («l'accertamentocondotto in giudizio deve necessariamente muovere dai termini diquanto contestato»).Ad avviso della ricorrente, dunque, il Tribunale avrebbe ritenutosussistente il credito della società relativamente ricoveri in day-ho-spital e in day surgery, sulla scorta del principio di non contestazione.8. Il motivo è inammissibile.Infatti, il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.,non avendo trascritto, neppure per stralcio, il contenuto dei rispettiviappieno il contenuto delle doglianze e l'eventuale non contestazionedei fatti allegati.Inoltre, in realtà, la ricorrente, anche con questo motivo, chiedeuna nuova e diversa interpretazione delle clausole contrattuali e diquelle del capitolato speciale, non consentita in questa sede, avendola Corte d'appello reso una motivazione congrua che ha dato contodel contenuto delle clausole negoziali, giungendo ad una interpreta-zione plausibile delle stesse.9. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si lamenta la «viola-zione e/o falsa applicazione dell'art. 1375 c.c.».Per la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 1375c.c., non avendo tenuto conto che si era chiesta la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da inadempimento,poiché aveva richiesto un numero di pasti esorbitante rispetto alleesigenze del nosocomio.10 RG n. 21293/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21293/2021Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 25493/2026Data pubblicazione 17/09/2026L'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto n. 32.764 rette alimentariin più rispetto a quelle necessarie a soddisfare le esigenze alimentaridel nosocomio.10. Il motivo è inammissibile.Trattasi di un accertamento di merito compiuto analiticamenteda parte del giudice di secondo grado, laddove ha con precisioneaffermato che «la condotta contrattuale dell'A.O. non può assumerealcun connotato di malafede (così generando obblighi risarcitori)».11. Con il quarto motivo di ricorso incidentale ci si duole della«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.p.c.».Ad avviso della ricorrente, sarebbe indubbio che l'Azienda bbiausufruito di n. 32.764 pasti in più rispetto a quelli necessari, sicché,in subordine, ove non si rinvengano responsabilità contrattuali, exart. 1375 c.c., vi sarebbe però un ingiustificato arricchimento dell'A-zienda che, comunque, avrebbe usufruito di detti pasti.L'utilità per l'Azienda sarebbe in re ipsa.12. Il motivo è inammissibile.Anche in questo caso, la Corte d'appello ha compiutamente mo-tivato in ordine alla assenza di arricchimento da parte dell'AziendaOspedaliera, con giudizio pienamente meritale, che non può esseresindacato in questa sede.Ed infatti, la Corte territoriale ha espressamente affermato che«quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento non risulta inper l'A.O.».13. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ra-gione della reciproca soccombenza. P.Q.M11 RG n. 21293/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21293/2021Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 25493/2026Data pubblicazione 17/09/2026Rigetta il primo motivo di ricorso principale; dichiara assorbito il se-condo motivo; rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre-visto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/9/2026Il PresidenteGuido Mercolino12 RG n. 21293/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio