CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 1993
Cassazione n. 13152/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1993 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1() [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO considerato che il primo motivo di ricorso, riguardante il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione, non è consentito perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (pag. 5), evidenziando l'esistenza di precedenti penali specifici, ostativa al riconoscimento dell'ipotesi attenuata («In tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali»: Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Galli, Rv. 242667 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'art.131 bis, cod. pen., risulta reiterativo oltre che manifestamente infondato avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato circa l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità (pag. 4) ricordando che ai fini del diniego della causa di non punibilità i detti requisiti assumono carattere alternativo, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), quali nella specie il valore della merce ricettata e l'abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] • re Estensore oilil [OSCURATO:PERSONA] sidente