CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 agosto 1994
Cassazione n. 27732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 41544/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono manifestamente infondati, poiché: - quanto al motivo n. 1, va rilevato che non è ancora decorso il termine di prescrizione per i reati contestati, commessi il 25/04/2018- sul punto cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 - 01-; - quanto i restanti motivi, afferenti a asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, va rilevato che la lettura del provvedimento impugnato è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e non è efficacemente scalfita dalle censure dedotte con il ricorso (sul motivo n. 2, si veda pag. 3 sentenza impugnata; sul motivo n. 4, si veda pag. 4 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto che preclude l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara nammissibile il ric P.Q.Mk_y [OSCURATO:PERSONA]: 73/3 23 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Ka