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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21931/2026

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dicembre 2025, in atti;– ricorrente e controricorrente incidentale –Galbiati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in– ricorrente e controricorrente incidentale –r.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026ControSef s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.tiMariagrazia Callori ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrente e ricorrente incidentale –E Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti LauraCavallari ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 947/2022,depositata il 21 marzo 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del24 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso incassazione, affidato a nove motivi, avverso la sentenza con cui laCorte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo gradoche aveva ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: Sef) allarestituzione a Francesca e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Bianca MariaHoepli, del 20% di azioni [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: “laHoepli”) di cui era formalmente titolare Sef, respingendo l’ulterioredomanda di restituzione di un ulteriore 40% di azioni [OSCURATO:SOCIETA] intestatea Sef.2.

Sef ha resistito con controricorso, proponendocontestualmente ricorso incidentale affidato a quattro motivi, resistitoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.r.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/20263. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendocontestualmente ricorso incidentale affidato a quattro motivi, resistitoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.4.

La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto:4.1. che, alla luce del significato univoco degli scritti esaminati(segnatamente della scrittura privata 15 novembre 1954, dellascrittura privata 8 aprile 1980 e della scrittura 7 marzo 1987) edella condotta delle parti, poteva affermarsi che tra i tre fratelliUlrico, Gianni e [OSCURATO:PERSONA] vi fosse un preciso accordo diripartizione dell’azionariato [OSCURATO:SOCIETA] in modo da riconoscere adUlrico e Gianni la quota del 40% ciascuno e a [OSCURATO:PERSONA] laquota del 20% e che tale ripartizione non avesse un caratterestatico, bensì programmatico, come avvenuto in occasione disuccessivi aumenti di capitale e dell’ingresso di Sef nel capitaledella [OSCURATO:SOCIETA], con il quale le azioni, di nuova emissione, riferibilialla titolarità dei tre fratelli, sono state semplicemente intestatefiduciariamente a Sef, sempre nel rispetto della predettapercentuale, e ciò del tutto a prescindere dalle risultanze formalidell’intestazione delle azioni, ciò che del resto spiegavalogicamente la rinuncia al diritto di opzione da parte dei tre fratelliin occasione dell’ingresso in società di Sef;4.2 che tanto consentiva di attribuire carattere fiduciarioall’intestazione delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] a Sef, con il conseguenteaccertamento dell’effettiva titolarità del 20% di detto pacchettoazionario in favore dei Nava, nella loro qualità di eredi di BiancaMaria [OSCURATO:SOCIETA];4.2. che, in senso contrario, non era stato provato che nelpatrimonio di [OSCURATO:PERSONA], alla data della sua morte, vi fosser.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026ancora la proprietà del 40% delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] intestatefiduciariamente a Sef, circostanza che all’opposto apparivasmentita dal fatto che, rispetto al testamento olografo di GianniHoepli, costui ben dieci anni dopo aveva inteso alienare la nudaproprietà della totalità delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] a sé formalmenteintestate, così trasferendo anche la proporzionale quota delle sueazioni fiduciariamente intestate a Sef; tanto impedival’accoglimento del trasferimento ai Nava anche del 40% delleazioni della [OSCURATO:SOCIETA].5.

Con atto depositato in data 18 dicembre 2025 si sonocostituiti in giudizio i nuovi procuratori di [OSCURATO:PERSONA], insostituzione degli originari patroni rinuncianti al mandatoprofessionale nei confronti di entrambi gli originari ricorrenti,deducendo che, nelle more del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ha acquistatole quote di [OSCURATO:PERSONA].

Tale circostanza non consente, tuttavia,di estromettere dal presente giudizio la predetta [OSCURATO:PERSONA], inassenza di una rinuncia al ricorso da parte sua, di talché la stessacontinua a esser rappresentata in questa fase dagli originari patroni,per quanto rinuncianti al mandato professionale.6. [OSCURATO:PERSONA], Sef e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso principale lamenta:a.

Primo motivo: «In relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.: omesso esame di fatti decisivi, oggetto didiscussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., eart. 2697 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnataper aver omesso l’esame di un fatto storico decisivo, portatodalla statuizione resa dalla pronuncia giudiziale definitiva resa inSvizzera il 22.11.2019 nel procedimento promosso da Biancar.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026Maria [OSCURATO:SOCIETA] (alla cui morte sono succeduti in giudizio i Nava),nel filone giudiziario “gemello”, al cui esito è stata riconosciuta latitolarità dei Nava (quali eredi unici di [OSCURATO:PERSONA], a sua voltaerede unica di Gianni) del 60% (40% + 20%) dei pacchettiazionari detenuti dall’altro veicolo fiduciario Finedit SA, che èstata condannata alla loro consegna.Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta l’omissione delfatto sopra riportato, atteso che la lettura di pagg. 24/25 dellasentenza impugnata dimostra come di tale circostanza il giudicedell’appello fosse sicuramente a conoscenza, tanto da averlacitata espressamente a commento del relativo motivo digravame formulato dai Nava.Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui pretende didimostrare a questa Corte che il documento sarebbe statodecisivo ai fini del giudizio, atteso che, da un canto, premessoche la sentenza rileva qui come documento probatorio e non peril fatto che rappresenta, deve ritenersi in ordine al fattol’esistenza di doppia decisione conforme da parte dei giudici delmerito, non risultando dimostrata la differenza di argomentazioniin fatto tra le due pronunce, e dall’altro, dovendosi rilevare chela sentenza impugnata ha spiegato in motivazione le ragioni diinfondatezza della pretesa dei Nava di vedersi riconoscere ancheun ulteriore 40% della partecipazione azionaria in Hoeplidetenuta da Sef, selezionando e commentando il materialeprobatorio da cui ha tratto il relativo convincimento.E, in tema, va rilevato che il vizio motivazionale è denunciabile incassazione solo per anomalia motivazionale, che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantor.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014).

L’irrilevanza delle risultanze processuali ai finidell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stataulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile èlimitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere qualespecifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanzan. 22397 del 06/09/2019; id.

Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini deldecidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non èinquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione dideduzioni difensive.

Pertanto, l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).b.

Secondo motivo: «In relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2909CC», deducendo che la Corte territoriale, come conseguenzadell’omesso esame della sentenza svizzera denunciato con ilr.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026primo motivo di ricorso, avrebbe conseguentemente omesso diconsiderare che la sentenza svizzera faceva stato tra le parti,quantomeno per l’accertamento della posizione di non terzietà diUlrico [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe conseguentemente omesso ditrarne le corrette conseguenze nel decidere la presentecontroversia.Il motivo è infondato per le ragioni già esplicitate a commentodelle analoghe questioni sollevate con il primo motivo di ricorso.Il motivo è, invece, inammissibile poiché non trascrive, né allega,il motivo di appello avente ad oggetto la questione dei limitisoggettivi del giudizio, per cui non si conosce se un motivo diappello avente ad oggetto la detta questione sia stato sollevato,ma deduce solo la sopravvenienza della decisione definitiva,sicché non vi è indicazione del come, dove e quando i requisitiminimi essenziali per la formazione del c.d.

“giudicato esterno”sarebbero stati introdotti ritualmente in lite, dovendosirammentare che una sentenza straniera, per poter essereequiparata a una sentenza italiana ai fini della sua attitudine algiudicato, deve essere prima delibata dal giudice nazionale, poideve essere munita di formale attestazione di passaggio in cosagiudicata e, infine, deve essere valutabile come facente stato trale parti del processo in cui viene utilizzata: tutte circostanze cheil motivo in esame non affronta, né in alcun modo documenta.c.

Terzo motivo: «In relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione degli artt. 2727-2729 CC», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata peraver erroneamente applicato i principi della prova presuntiva e,segnatamente, per aver applicato una presunzione(l’individuazione del soggetto titolare delle azioni riferibili ar.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026Gianni [OSCURATO:SOCIETA] al momento della morte di questi) fondata su fattistorici privi di gravità, di precisione, di concordanza ai fini dellainferenza da essi della conseguenza ritenuta ignota.Il motivo è inammissibile giacché, pur formalmente contestandola falsa applicazione dei principi che regolano la provapresuntiva, è in effetti totalmente versato in fatto, contenendonon già la dimostrazione astratta della non sussumibilità deglielementi probatori indicati dal giudice di appello nella categoriateoretica della prova presuntiva, bensì la svalutazione deglielementi probatori utilizzati dal giudice di appello ai fini deldecidere e la loro confutazione in fatto, sì da pervenire a unaconclusione opposta a quella adottata in sentenza; ciò che,tuttavia, non è ammissibile in questa sede, non potendo certoessere questa Corte di sola legittimità a rieditare la valutazionedegli elementi probatori al fine di pervenire a diverse conclusioninel merito del giudizio, dovendo in questa sede considerarsi chela sentenza impugnata ha dettagliatamente esplicitato le fonti delproprio convincimento traendole dagli elementi di prova a suadisposizione (c.d.

“principio di acquisizione probatoria”),fornendo all’uopo una motivazione del tutto riconoscibile e ben aldi sopra del minimo costituzionale.d.

Quarto motivo: «In relazione all’art. 360 CPC n. all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: nullità del procedimentoe della sentenza in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 111 e24 Cost.», deducendo la nullità della sentenza impugnata, inprimo luogo per aver attribuito i pacchetti azionari schermati asoggetti terzi (Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]), estranei al processo, eper aver omesso di considerare che detta attribuzione a terzidelle azioni schermate sarebbe solo apparente, nella misura inr.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026cui essi non sarebbero mai stati proprietari di tali azionischermate: ne consegue che dalla fallace statuizione resa dallaCorte d’appello deriverebbe un effetto sostanziale diperfezionamento del disegno illecito di spoliazione perseguito daUlrico [OSCURATO:PERSONA] e di consolidamento in capo al medesimodella titolarità di detti pacchetti azionari schermati, di cui lostesso si è illecitamente impossessato.Il motivo è inammissibile giacché, nel denunciare che la Corte diappello avrebbe ritenuto indice della presunzione di estraneitàall’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] un fatto (l’alienazione deifigli), mai allegato dalle parti ed escluso dalle risultanzeprocessuali, non lamenta, in effetti, un vizio di ultrapetizione, inthesi non attribuibile all’accertamento di risultanze processualinon vincolate ad eccezione in senso stretto, ma un errorerevocatorio, non denunciabile nella presente sede.La censura è, peraltro, inammissibile anche perché mostra di nonconfrontarsi efficacemente con la motivazione resa dallasentenza impugnata, giacché quest’ultima non ha affattopronunciato ultra petita, sol che si consideri che oggetto dellapronuncia è la reiezione dell’attribuzione ai Nava della ulteriorequota del 40% delle azioni [OSCURATO:SOCIETA], non potendo certo assumersiche le argomentazioni utilizzate in motivazione per ritenere nonprovata l’attribuzione di tale pacchetto alla dante causa degliodierni ricorrenti principali siano in qualsiasi maniera qualificabilicome oggetto della pronuncia giurisdizionale che è, e rimane,limitata alla parti in causa nel presente giudizio, nei limiti delladomanda quivi formulata.e.

Quinto motivo: «In relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.: Omesso esame di fatti decisivi, oggetto dir.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., eart. 2697 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnataper aver omesso l’esame dei seguenti fatti storici:e.1.: le azioni schermate della [OSCURATO:SOCIETA] non appaiono nellavoluntary disclosure di Matteo e [OSCURATO:PERSONA], in cuineppure essi si dichiarano beneficiari economici di Finedit e/odelle Anstalten proprietarie del capitale azionario di [OSCURATO:SOCIETA]e.2: le azioni schermate della [OSCURATO:SOCIETA] compaiono solo nellavoluntary disclosure di [OSCURATO:PERSONA], in cui se neafferma l’esclusivo proprietario;e.3: le risultanze dell’interrogatorio penale dinanzi al giudicesvizzero di [OSCURATO:PERSONA], ove il predetto si dichiara ilproprietario esclusivo dei veicoli fiduciari cui sonoformalmente intestate le azioni schermate della [OSCURATO:SOCIETA].Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni spiegate acommento del primo motivo di ricorso, atteso che anche lacensura in esame pretende di selezionare alcuni elementiprobatori (non fatti storico-naturalistici) e di inferirne conclusioniopposte a quelle cui è pervenuto il giudice del merito.

Sottoconcorrente profilo, va rilevato che l’inammissibilità della censuraè ricollegabile anche alla circostanza che, come affermato dalleSezioni Unite di questa Corte n. 5792 del 2024, ove si lamenti untravisamento della prova, la denuncia in sede di legittimità èprospettabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione ex art.360 n. 5) cod. proc. civ. qualora il fatto probatorio sia statoallegato e dedotto in lite e se ne lamenti l’omesso esame, manella specie sussiste l’ostacolo preclusivo della c.d.

“doppiaconforme” di merito, non contenendo la censura l’illustrazionedella diversità degli elementi di fatto utilizzati ai fini del deciderer.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026dai due giudici del merito, mentre, quanto alla motivazioneapparente, la censura è irritualmente formulata mediante lacomparazione con le risultanze istruttorie.f.

Sesto motivo: «In relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.: motivazione apparente, nullità delprocedimento e della sentenza anche in relazione agli artt. 112cod. proc. civ., 111 e 24 Cost. ed in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ.: vizio di legittimità e di motivazionein relazione all’art. 115 c.p.c.», deducendo la nullità dellasentenza impugnata per aver reso una motivazione meramenteapparente in tema di valutazione della prova della titolarità del40% delle azioni rivendicate dai Nava e, segnatamente, per aversanzionato questi ultimi per non avere fornito la predetta prova,allorché in effetti non erano stati ammessi a fornirla, posto che leprove dai medesimi versate agli atti, “di particolare pregio erilevanza”, non sarebbero state oggetto di alcun vaglio a cura delgiudice di merito, nonostante le specifiche censure esollecitazioni svolte nell’atto d’appello.Il motivo è infondato laddove denuncia una motivazioneapparente, dovendosi ricordare che la giurisprudenza di questaCorte, a far data da Cass.

S.U. n. 22232 del 2016, si è attestatanell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenzaè nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piùvarie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977r.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026del 23/05/2019; id.

Sez.

L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020;id.

Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id.

Sez. 5,sentenza n. 20140 del 15/07/2021; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.6758 del 01/03/2022).Tale condizione non ricorre nel caso di specie ove, come già piùvolte rilevato, il giudice di appello ha fornito, in tema dimotivazione del proprio convincimento probatorio, unaricostruzione del percorso logico-giuridico e una valutazione delleprove ad esso sottese del tutto intellegibile e ben al di sopra delc.d. minimo costituzionale.Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in lamenta la falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., dovendo all’uopoaffermarsi che tale vizio ricorre solo se il giudice abbia utilizzatoprove inesistenti o vietate dalla legge, ovvero abbia attribuitoerroneamente rango legale a prove libere (o viceversa), laddoveciò che la censura tenta di ottenere è in effetti una riedizione delragionamento valutativo dei fatti e delle prove allegate alprocesso, che si è già più volte detto non essere consentito inquesta fase.Peraltro, l’inammissibilità deriva anche, nella parte in cui lamentaun vizio di motivazione, dall’effetto preclusivo della c.d.

“doppiaconforme” di merito, non contenendo la censura l’illustrazionedella diversità degli elementi di fatto utilizzati ai fini del decideredai due giudici del merito, mentre, quanto alla motivazioneapparente, la censura è irritualmente formulata mediante lacomparazione con le risultanze istruttorie.g.

Settimo motivo: « in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697cod. civ.», deducendo l’erroneità della sentenza in tema dir.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026riparto dell’onere della prova, laddove non si sarebbe avvedutache non spettava ai Nava dimostrare che il 40% delle azionifossero ancora nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] al momento dellasua morte, essendo, semmai, onere degli odierni controricorrentidimostrare che tali azioni non dovevano essere restituite aiNava, perché in un momento successivo sarebbero stateasseritamente cedute a terzi; prova che i convenuti non avevanofornito.Il motivo è inammissibile, giacché mostra di non confrontarsiefficacemente con la motivazione resa dalla sentenza impugnata,che ha fondato la reiezione della domanda in esame sullamancata prova del fatto costitutivo della domanda dei Nava:ovvero l’intestazione fiduciaria al proprio dante causa anche del40% delle azioni [OSCURATO:SOCIETA].

Essendo la domanda stata qualificatacome di rivendicazione della proprietà delle azionifiduciariamente intestate di cui si chiedeva la retrocessione, è ditutta evidenza che l’onere di provare la reale intestazione è incapo a chi rivendica, essendo la questione della fiduciarietàdell’intestazione meramente ancillare alla domanda di condannaalla restituzione al fiduciante.

Fiduciante che, quindi, dovevadimostrare la propria legittimazione che nella specie, per quantopiù volte detto a commento dei precedenti motivi di ricorso, nonè stata ritenuta provata; al di là del formale richiamo al mancatoassolvimento dell’onere probatorio, la controversia non è statarisolta sulla base della residuale regola dell’onere probatorio, chepresuppone che il fatto sia rimasto ignoto, ma sulla base delpositivo accertamento delle circostanze rilevanti, basato su unaserie di indici di presunzione semplice, e osservando (pag. 27,sub iv) che non solo l’onere probatorio non era stato assolto,r.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026«ma piuttosto» che la stessa valutazione che aveva consentito alTribunale di affermare l’intestazione fiduciaria in capo a Sefconsentiva di ritenere che con l’alienazione della nuda proprietàfosse stata trasferita da parte di [OSCURATO:PERSONA] anche laproporzionale quota delle azioni fiduciariamente intestate, il cheintegra un accertamento positivo, e non l’applicazione dellaregola residuale dell’onere probatorio rispetto a un fatto rimastoignoto.h.

Ottavo motivo: «Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.: manifesta ed irriducibile contraddittorietàdella motivazione.

Motivazione apparente», deducendo la nullitàdella sentenza impugnata per aver reso in motivazioneaffermazioni chiaramente contraddittorie e inconciliabili fra loro,che non consentono di percepire la ratio decidendi,segnatamente sul punto della ricostruzione della titolaritàeffettiva del pacchetto azionario [OSCURATO:SOCIETA] tra gli originariproprietari.Il motivo è inammissibile per le medesime considerazioni giàesposte a commento del sesto motivo di ricorso, dovendoaggiungersi che ciò che la censura qualifica comeincomprensibilmente contraddittorio nella ricostruzione dellevicende traslative delle quote societarie è, in effetti, niente piùche una non condivisione del convincimento espresso dal giudicedel merito, cui i ricorrenti sostituiscono una propria ricostruzione,ritenuta corretta, che tuttavia non identifica alcun error inprocedendo tra quelli astrattamente nel paradigma del numero4) del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.

Sotto diversoprofilo, l’inammissibilità della censura in esame si configurar.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026anche per estraneità alla ratio decidendi: la motivazione delTribunale è stata nel senso che «al trasferimento dellapercentuale del 2,98% ai figli maschi abbia fatto seguito anche iltrasferimento della parte di azioni nascosta con l’intestazionefiduciaria»; tale motivazione, che non afferma un contestualepassaggio nel 1998 di tutte le azioni, ma che al primotrasferimento «abbia fatto seguito» il resto, è stata condivisaespressamente dalla Corte di appello, come si afferma nellostesso motivo, per cui ciò che si argomenta a pag. 27, e cioè checon l’alienazione della nuda proprietà si sia intesto trasferire«anche» la quota fiduciaria, deve essere inteso nei terminiillustrati dal Tribunale e non è intercettato correttamente dallacritica contenuta nella censura in commento.i) Nono motivo: « In relazione all’art.360 c.p.c. comma 1n.3: violazione e falsa applicazione degli articoli 484, 485 e 487Cod.

Civ.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnataladdove ha valorizzato la mancata esibizione dell’inventarioereditario inerente alla delazione di [OSCURATO:PERSONA], nonavvedendosi che, a norma dell’art. 485 cod. civ., per il caso dierede nel possesso dei beni ereditari, e dell’art. 487 cod. civ.,per il caso di erede che non si trovi nel possesso dei beniereditari, la mancata produzione in giudizio dell’inventario a curadell’erede beneficiato, al pari della sua mancata redazione neitermini di legge, non attiene alla prova della consistenza delpatrimonio devoluto in successione, ma ha quale conseguenza laperdita del beneficio di inventario e la riqualificazione dell’eredecome erede puro e semplice, non incidendo affatto sulla provadella esistenza dei beni al momento della morte del de cuius.r.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il motivo è inammissibile, perché fa assurgere ad autonoma ratiodecidendi una considerazione che, invece, è stata resa insentenza al solo fine di corroborare la motivazione inerenteall’insussistenza di prova che il 40% delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] fosseancora presente nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] al momentodella sua morte; una considerazione, quindi, che è stata resanell’ambito della complessiva valutazione probatoria al fine dimotivare il convincimento del mancato assolvimento da parte deiNava del loro onere probatorio e che, come tale, non postula inalcun modo l’applicazione delle regole successorie invocate nellacensura in esame, mentre la censura si limita a riprodurre unpassaggio motivazionale della sentenza di primo grado che non èpresente nel rinvio espresso dalla Corte territoriale a pag. 25-26,dovendo rilevarsi, d’altronde, che in tutta la motivazioned’appello non v’è menzione della questione dell’inventario.2.

Passando ai ricorsi incidentali, si osserva quanto segue.3.

Il ricorso incidentale Sef lamenta:2.1.

«Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.;violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattatale di cui all’art. 1362, primo e secondo comma c.c. inrelazione all’interpretazione ed alla qualificazione delle scritturedel 1954, 1980 e 1987»;2.2.

Secondo motivo: «Violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione delle regole diermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. inrelazione all’interpretazione ed alla qualificazione delle scritturedel 1987 e 1988»;2.3.

Terzo motivo: «Violazione dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione delle regole dir.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, primo e secondocomma c.c., e 1363 c.c., nonché dell’art. 1705 e ss. c.c. inrelazione all’interpretazione delle scritture del 1987 e 1988 edalla qualificazione giuridica del rapporto tra i fratelli [OSCURATO:SOCIETA] e Sefs.p.a.», deducendo l’erronea applicazione dei criteri ermeneutici,e, segnatamente, il mancato raffronto della lettera delle citatescritture con tutta una serie di indici esterni, rivelatori di una bendiversa volontà delle parti nella attribuzione delle quote azionaridi [OSCURATO:SOCIETA]. e della conseguente erronea qualificazione delrapporto con [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla insussistenza di alcunpatto fiduciario di intestazione della azioni.I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, perchéda respingere per le medesime ragioni.Tutte e tre le censure sono infondate nella parte in cui lamentanol’erronea applicazione alle tre scritture indicate in epigrafe deicriteri dell’ermeneutica contrattuale.

Va sul punto affermato che,secondo l’orientamento di questa Corte, la lettera del contrattopuò costituire anche solo l’unico criterio interpretativo a pattoche essa elimini ogni incertezza al risultato raggiunto (Sez. 3,Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025); diversamente, l’interpretedeve affiancare al dato letterale anche gli altri criteri previstidagli artt. 1362 e ss. cod. civ. onde inverare la correttezza dellaconclusione raggiunta in base al dato letterale di partenza (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 10/12/2024).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esattamenteaffiancato al criterio letterale anche altre considerazioni, desuntedal succedersi nel tempo degli accordi tra i soci e della vicendasuccessoria di [OSCURATO:PERSONA], proprio per affiancare al mero datostatico letterale anche considerazioni di natura logico-r.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026sistematica, in ciò applicando correttamente i principi affermatida questa Corte.I motivi sono, invece, inammissibili nella parte in cui cercano diindurre questa Corte a un’ennesima, e non consentita,rivalutazione del contenuto delle prove in atti, al fine di pervenirea conclusioni diverse da quelle raggiunte nella fase di merito,anche in relazione all’esistenza del patto fiduciario.2.4.

Quarto motivo: «Violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2729c.c. in relazione al ragionamento presuntivo posto in essere alfine di affermare l’esistenza di un patto fiduciario», deducendol’erronea applicazione dei criteri della prova presuntiva in tema diritenuta sussistenza del patto fiduciario di intestazione delleazioni.Il motivo è inammissibile per le stesse identiche ragioni, daritenersi qui trascritte, illustrate a confutazione del terzo motivodel ricorso principale.3.

Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] lamenta:3.1.

Primo motivo «Violazione e falsa applicazione degliartt. 1988 e 2720 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.

Leparti dei pretesi accordi non avevano il potere di disporre dellaproprietà delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA] e, contrariamente a quantoritenuto dalla Corte d’appello, gli accordi conclusi dai fratelliHoepli non avevano natura ricognitiva di atti di disposizionecompiuti da chi disponeva di tale potere», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata laddove ha attribuito valore ricognitivoalle scritture private del 1954 e del 1980.Il motivo è inammissibile perché, ben lungi che allegare edimostrare l’eventuale errore ermeneutico compiuto dal giudicer.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026di appello in applicazione dei criteri generali di interpretazioneprevisti dal Codice civile, si limita a contrapporre alla valutazioneespressa dalla sentenza impugnata una propria personalericostruzione di quello che sarebbe stata la corretta conclusionedella vicenda qualificativa del rapporto, come desumibile daidocumenti citati nella censura.

Operazione che, con ognievidenza, è inammissibile in questa sede, per le ragioni più voltericordate a confutazione di analoghe censure mosse dai ricorrentiprincipali e dalla ricorrente incidentale Sef, cui per brevità si faespresso rinvio.3.2.

Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione degliartt. 922 e 2355 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.Quand’anche le parti degli accordi avessero effettivamentedisposto delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA] suddividendole fra di lorosecondo quote determinate, tali accordi non avrebbero potutoavere l’effetto di procurare a ciascuna di esse l’acquisto delleazioni nella misura convenuta in assenza del corrispondentetransfert».Il motivo è inammissibile perché, in violazione delle regole dicompletezza del motivo di cassazione desumibili dal combinatodisposto degli artt. 366, primo comma n. 6) e 369, secondocomma, n. 4) cod. proc. civ., omette di indicare a questa Cortecome, dove e quando la questione dell’invalidità deltrasferimento azionario per mancata adozione della girataprevista all’uopo per le azioni [OSCURATO:SOCIETA] sia stata introdotta in lite ecoltivata nei gradi di merito; circostanza vieppiù necessaria nelcaso di specie, ove la sentenza impugnata dà conto delle ragionie delle difese dell’[OSCURATO:PERSONA] senza fare alcuna menzionedella validità del “transfert”, ciò che rende ancora più cogenter.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026l’obbligo di specificità della censura, in vista di un eventuale, eperaltro non dedotto, error in procedendo.3.3.

Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art.2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3 oltreché n. 5 c.p.c.

Leragioni che escludono la validità e l’efficacia degli accordi con cuii fratelli [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero suddiviso fra di loro le azioni dellaHoepli s.p.a. valgono a fortiori ad escludere che gli stessi accordisiano stati conclusi mediante comportamenti concludenti orisultino da fatti o documenti che costituiscano presunzioni gravi,precise e concordanti.

Ciò anche perché i fatti e documentiallegati da controparte e presi in considerazione dalla sentenzaimpugnata non danno luogo a presunzioni gravi, precise econcordanti da cui risulti la conclusione di accordi di taleimportanza.».Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni, da ritenersiqui trascritte, illustrate a confutazione del terzo motivo delricorso principale e del quarto motivo del ricorso incidentale Sef.3.4.

Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione degliartt. 922 e 2355 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3 oltreché n.5 c.p.c.

I fratelli [OSCURATO:SOCIETA] non avevano alcun titolo per cedere allaSEF a titolo fiduciario la proprietà delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]emesse a seguito dei due aumenti di capitale della società esottoscritte direttamente da SEF».Il motivo è inammissibile perché muove da una presunta, quantoindimostrata, in conseguenza della reiezione dei precedentimotivi di ricorso, insussistenza di validi atti dispositivi dellatitolarità delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] da parte dei tre fratelli [OSCURATO:SOCIETA],finendo per contrapporre ancora una volta proprie personalir.g. n. 25423/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricostruzioni a quella, la cui erroneità resta indimostrata,adottata dalla Corte territoriale.4.

Le spese di lite possono essere integralmente compensatetra le parti, stante la loro reciproca soccombenza.5.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e dei due ricorrentiincidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale eper ciascun ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA].

S.p.a.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA]; compensa interamente tra le parti le spese di litedella presente fase di legittimità;dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e dei due ricorrentiincidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale e perciascun ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 25423/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dicembre 2025, in atti;– ricorrente e controricorrente incidentale –Galbiati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in– ricorrente e controricorrente incidentale –r.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026ControSef s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.tiMariagrazia Callori ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrente e ricorrente incidentale –E Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti LauraCavallari ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 947/2022,depositata il 21 marzo 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del24 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso incassazione, affidato a nove motivi, avverso la sentenza con cui laCorte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo gradoche aveva ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: Sef) allarestituzione a Francesca e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Bianca MariaHoepli, del 20% di azioni [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: “laHoepli”) di cui era formalmente titolare Sef, respingendo l’ulterioredomanda di restituzione di un ulteriore 40% di azioni [OSCURATO:SOCIETA] intestatea Sef.2. Sef ha resistito con controricorso, proponendocontestualmente ricorso incidentale affidato a quattro motivi, resistitoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.r.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/20263. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendocontestualmente ricorso incidentale affidato a quattro motivi, resistitoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.4. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto:4.1. che, alla luce del significato univoco degli scritti esaminati(segnatamente della scrittura privata 15 novembre 1954, dellascrittura privata 8 aprile 1980 e della scrittura 7 marzo 1987) edella condotta delle parti, poteva affermarsi che tra i tre fratelliUlrico, Gianni e [OSCURATO:PERSONA] vi fosse un preciso accordo diripartizione dell’azionariato [OSCURATO:SOCIETA] in modo da riconoscere adUlrico e Gianni la quota del 40% ciascuno e a [OSCURATO:PERSONA] laquota del 20% e che tale ripartizione non avesse un caratterestatico, bensì programmatico, come avvenuto in occasione disuccessivi aumenti di capitale e dell’ingresso di Sef nel capitaledella [OSCURATO:SOCIETA], con il quale le azioni, di nuova emissione, riferibilialla titolarità dei tre fratelli, sono state semplicemente intestatefiduciariamente a Sef, sempre nel rispetto della predettapercentuale, e ciò del tutto a prescindere dalle risultanze formalidell’intestazione delle azioni, ciò che del resto spiegavalogicamente la rinuncia al diritto di opzione da parte dei tre fratelliin occasione dell’ingresso in società di Sef;4.2 che tanto consentiva di attribuire carattere fiduciarioall’intestazione delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] a Sef, con il conseguenteaccertamento dell’effettiva titolarità del 20% di detto pacchettoazionario in favore dei Nava, nella loro qualità di eredi di BiancaMaria [OSCURATO:SOCIETA];4.2. che, in senso contrario, non era stato provato che nelpatrimonio di [OSCURATO:PERSONA], alla data della sua morte, vi fosser.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026ancora la proprietà del 40% delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] intestatefiduciariamente a Sef, circostanza che all’opposto apparivasmentita dal fatto che, rispetto al testamento olografo di GianniHoepli, costui ben dieci anni dopo aveva inteso alienare la nudaproprietà della totalità delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] a sé formalmenteintestate, così trasferendo anche la proporzionale quota delle sueazioni fiduciariamente intestate a Sef; tanto impedival’accoglimento del trasferimento ai Nava anche del 40% delleazioni della [OSCURATO:SOCIETA].5. Con atto depositato in data 18 dicembre 2025 si sonocostituiti in giudizio i nuovi procuratori di [OSCURATO:PERSONA], insostituzione degli originari patroni rinuncianti al mandatoprofessionale nei confronti di entrambi gli originari ricorrenti,deducendo che, nelle more del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ha acquistatole quote di [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza non consente, tuttavia,di estromettere dal presente giudizio la predetta [OSCURATO:PERSONA], inassenza di una rinuncia al ricorso da parte sua, di talché la stessacontinua a esser rappresentata in questa fase dagli originari patroni,per quanto rinuncianti al mandato professionale.6. [OSCURATO:PERSONA], Sef e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso principale lamenta:a. Primo motivo: «In relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.: omesso esame di fatti decisivi, oggetto didiscussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., eart. 2697 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnataper aver omesso l’esame di un fatto storico decisivo, portatodalla statuizione resa dalla pronuncia giudiziale definitiva resa inSvizzera il 22.11.2019 nel procedimento promosso da Biancar.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026Maria [OSCURATO:SOCIETA] (alla cui morte sono succeduti in giudizio i Nava),nel filone giudiziario “gemello”, al cui esito è stata riconosciuta latitolarità dei Nava (quali eredi unici di [OSCURATO:PERSONA], a sua voltaerede unica di Gianni) del 60% (40% + 20%) dei pacchettiazionari detenuti dall’altro veicolo fiduciario Finedit SA, che èstata condannata alla loro consegna.Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta l’omissione delfatto sopra riportato, atteso che la lettura di pagg. 24/25 dellasentenza impugnata dimostra come di tale circostanza il giudicedell’appello fosse sicuramente a conoscenza, tanto da averlacitata espressamente a commento del relativo motivo digravame formulato dai Nava.Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui pretende didimostrare a questa Corte che il documento sarebbe statodecisivo ai fini del giudizio, atteso che, da un canto, premessoche la sentenza rileva qui come documento probatorio e non peril fatto che rappresenta, deve ritenersi in ordine al fattol’esistenza di doppia decisione conforme da parte dei giudici delmerito, non risultando dimostrata la differenza di argomentazioniin fatto tra le due pronunce, e dall’altro, dovendosi rilevare chela sentenza impugnata ha spiegato in motivazione le ragioni diinfondatezza della pretesa dei Nava di vedersi riconoscere ancheun ulteriore 40% della partecipazione azionaria in Hoeplidetenuta da Sef, selezionando e commentando il materialeprobatorio da cui ha tratto il relativo convincimento.E, in tema, va rilevato che il vizio motivazionale è denunciabile incassazione solo per anomalia motivazionale, che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantor.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai finidell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stataulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile èlimitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere qualespecifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanzan. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini deldecidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non èinquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione dideduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).b. Secondo motivo: «In relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2909CC», deducendo che la Corte territoriale, come conseguenzadell’omesso esame della sentenza svizzera denunciato con ilr.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026primo motivo di ricorso, avrebbe conseguentemente omesso diconsiderare che la sentenza svizzera faceva stato tra le parti,quantomeno per l’accertamento della posizione di non terzietà diUlrico [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe conseguentemente omesso ditrarne le corrette conseguenze nel decidere la presentecontroversia.Il motivo è infondato per le ragioni già esplicitate a commentodelle analoghe questioni sollevate con il primo motivo di ricorso.Il motivo è, invece, inammissibile poiché non trascrive, né allega,il motivo di appello avente ad oggetto la questione dei limitisoggettivi del giudizio, per cui non si conosce se un motivo diappello avente ad oggetto la detta questione sia stato sollevato,ma deduce solo la sopravvenienza della decisione definitiva,sicché non vi è indicazione del come, dove e quando i requisitiminimi essenziali per la formazione del c.d. “giudicato esterno”sarebbero stati introdotti ritualmente in lite, dovendosirammentare che una sentenza straniera, per poter essereequiparata a una sentenza italiana ai fini della sua attitudine algiudicato, deve essere prima delibata dal giudice nazionale, poideve essere munita di formale attestazione di passaggio in cosagiudicata e, infine, deve essere valutabile come facente stato trale parti del processo in cui viene utilizzata: tutte circostanze cheil motivo in esame non affronta, né in alcun modo documenta.c. Terzo motivo: «In relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione degli artt. 2727-2729 CC», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata peraver erroneamente applicato i principi della prova presuntiva e,segnatamente, per aver applicato una presunzione(l’individuazione del soggetto titolare delle azioni riferibili ar.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026Gianni [OSCURATO:SOCIETA] al momento della morte di questi) fondata su fattistorici privi di gravità, di precisione, di concordanza ai fini dellainferenza da essi della conseguenza ritenuta ignota.Il motivo è inammissibile giacché, pur formalmente contestandola falsa applicazione dei principi che regolano la provapresuntiva, è in effetti totalmente versato in fatto, contenendonon già la dimostrazione astratta della non sussumibilità deglielementi probatori indicati dal giudice di appello nella categoriateoretica della prova presuntiva, bensì la svalutazione deglielementi probatori utilizzati dal giudice di appello ai fini deldecidere e la loro confutazione in fatto, sì da pervenire a unaconclusione opposta a quella adottata in sentenza; ciò che,tuttavia, non è ammissibile in questa sede, non potendo certoessere questa Corte di sola legittimità a rieditare la valutazionedegli elementi probatori al fine di pervenire a diverse conclusioninel merito del giudizio, dovendo in questa sede considerarsi chela sentenza impugnata ha dettagliatamente esplicitato le fonti delproprio convincimento traendole dagli elementi di prova a suadisposizione (c.d. “principio di acquisizione probatoria”),fornendo all’uopo una motivazione del tutto riconoscibile e ben aldi sopra del minimo costituzionale.d. Quarto motivo: «In relazione all’art. 360 CPC n. all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: nullità del procedimentoe della sentenza in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 111 e24 Cost.», deducendo la nullità della sentenza impugnata, inprimo luogo per aver attribuito i pacchetti azionari schermati asoggetti terzi (Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]), estranei al processo, eper aver omesso di considerare che detta attribuzione a terzidelle azioni schermate sarebbe solo apparente, nella misura inr.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026cui essi non sarebbero mai stati proprietari di tali azionischermate: ne consegue che dalla fallace statuizione resa dallaCorte d’appello deriverebbe un effetto sostanziale diperfezionamento del disegno illecito di spoliazione perseguito daUlrico [OSCURATO:PERSONA] e di consolidamento in capo al medesimodella titolarità di detti pacchetti azionari schermati, di cui lostesso si è illecitamente impossessato.Il motivo è inammissibile giacché, nel denunciare che la Corte diappello avrebbe ritenuto indice della presunzione di estraneitàall’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] un fatto (l’alienazione deifigli), mai allegato dalle parti ed escluso dalle risultanzeprocessuali, non lamenta, in effetti, un vizio di ultrapetizione, inthesi non attribuibile all’accertamento di risultanze processualinon vincolate ad eccezione in senso stretto, ma un errorerevocatorio, non denunciabile nella presente sede.La censura è, peraltro, inammissibile anche perché mostra di nonconfrontarsi efficacemente con la motivazione resa dallasentenza impugnata, giacché quest’ultima non ha affattopronunciato ultra petita, sol che si consideri che oggetto dellapronuncia è la reiezione dell’attribuzione ai Nava della ulteriorequota del 40% delle azioni [OSCURATO:SOCIETA], non potendo certo assumersiche le argomentazioni utilizzate in motivazione per ritenere nonprovata l’attribuzione di tale pacchetto alla dante causa degliodierni ricorrenti principali siano in qualsiasi maniera qualificabilicome oggetto della pronuncia giurisdizionale che è, e rimane,limitata alla parti in causa nel presente giudizio, nei limiti delladomanda quivi formulata.e. Quinto motivo: «In relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.: Omesso esame di fatti decisivi, oggetto dir.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., eart. 2697 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnataper aver omesso l’esame dei seguenti fatti storici:e.1.: le azioni schermate della [OSCURATO:SOCIETA] non appaiono nellavoluntary disclosure di Matteo e [OSCURATO:PERSONA], in cuineppure essi si dichiarano beneficiari economici di Finedit e/odelle Anstalten proprietarie del capitale azionario di [OSCURATO:SOCIETA]e.2: le azioni schermate della [OSCURATO:SOCIETA] compaiono solo nellavoluntary disclosure di [OSCURATO:PERSONA], in cui se neafferma l’esclusivo proprietario;e.3: le risultanze dell’interrogatorio penale dinanzi al giudicesvizzero di [OSCURATO:PERSONA], ove il predetto si dichiara ilproprietario esclusivo dei veicoli fiduciari cui sonoformalmente intestate le azioni schermate della [OSCURATO:SOCIETA].Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni spiegate acommento del primo motivo di ricorso, atteso che anche lacensura in esame pretende di selezionare alcuni elementiprobatori (non fatti storico-naturalistici) e di inferirne conclusioniopposte a quelle cui è pervenuto il giudice del merito. Sottoconcorrente profilo, va rilevato che l’inammissibilità della censuraè ricollegabile anche alla circostanza che, come affermato dalleSezioni Unite di questa Corte n. 5792 del 2024, ove si lamenti untravisamento della prova, la denuncia in sede di legittimità èprospettabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione ex art.360 n. 5) cod. proc. civ. qualora il fatto probatorio sia statoallegato e dedotto in lite e se ne lamenti l’omesso esame, manella specie sussiste l’ostacolo preclusivo della c.d. “doppiaconforme” di merito, non contenendo la censura l’illustrazionedella diversità degli elementi di fatto utilizzati ai fini del deciderer.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026dai due giudici del merito, mentre, quanto alla motivazioneapparente, la censura è irritualmente formulata mediante lacomparazione con le risultanze istruttorie.f. Sesto motivo: «In relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.: motivazione apparente, nullità delprocedimento e della sentenza anche in relazione agli artt. 112cod. proc. civ., 111 e 24 Cost. ed in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ.: vizio di legittimità e di motivazionein relazione all’art. 115 c.p.c.», deducendo la nullità dellasentenza impugnata per aver reso una motivazione meramenteapparente in tema di valutazione della prova della titolarità del40% delle azioni rivendicate dai Nava e, segnatamente, per aversanzionato questi ultimi per non avere fornito la predetta prova,allorché in effetti non erano stati ammessi a fornirla, posto che leprove dai medesimi versate agli atti, “di particolare pregio erilevanza”, non sarebbero state oggetto di alcun vaglio a cura delgiudice di merito, nonostante le specifiche censure esollecitazioni svolte nell’atto d’appello.Il motivo è infondato laddove denuncia una motivazioneapparente, dovendosi ricordare che la giurisprudenza di questaCorte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, si è attestatanell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenzaè nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piùvarie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977r.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020;id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5,sentenza n. 20140 del 15/07/2021; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.6758 del 01/03/2022).Tale condizione non ricorre nel caso di specie ove, come già piùvolte rilevato, il giudice di appello ha fornito, in tema dimotivazione del proprio convincimento probatorio, unaricostruzione del percorso logico-giuridico e una valutazione delleprove ad esso sottese del tutto intellegibile e ben al di sopra delc.d. minimo costituzionale.Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in lamenta la falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., dovendo all’uopoaffermarsi che tale vizio ricorre solo se il giudice abbia utilizzatoprove inesistenti o vietate dalla legge, ovvero abbia attribuitoerroneamente rango legale a prove libere (o viceversa), laddoveciò che la censura tenta di ottenere è in effetti una riedizione delragionamento valutativo dei fatti e delle prove allegate alprocesso, che si è già più volte detto non essere consentito inquesta fase.Peraltro, l’inammissibilità deriva anche, nella parte in cui lamentaun vizio di motivazione, dall’effetto preclusivo della c.d. “doppiaconforme” di merito, non contenendo la censura l’illustrazionedella diversità degli elementi di fatto utilizzati ai fini del decideredai due giudici del merito, mentre, quanto alla motivazioneapparente, la censura è irritualmente formulata mediante lacomparazione con le risultanze istruttorie.g. Settimo motivo: « in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697cod. civ.», deducendo l’erroneità della sentenza in tema dir.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026riparto dell’onere della prova, laddove non si sarebbe avvedutache non spettava ai Nava dimostrare che il 40% delle azionifossero ancora nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] al momento dellasua morte, essendo, semmai, onere degli odierni controricorrentidimostrare che tali azioni non dovevano essere restituite aiNava, perché in un momento successivo sarebbero stateasseritamente cedute a terzi; prova che i convenuti non avevanofornito.Il motivo è inammissibile, giacché mostra di non confrontarsiefficacemente con la motivazione resa dalla sentenza impugnata,che ha fondato la reiezione della domanda in esame sullamancata prova del fatto costitutivo della domanda dei Nava:ovvero l’intestazione fiduciaria al proprio dante causa anche del40% delle azioni [OSCURATO:SOCIETA]. Essendo la domanda stata qualificatacome di rivendicazione della proprietà delle azionifiduciariamente intestate di cui si chiedeva la retrocessione, è ditutta evidenza che l’onere di provare la reale intestazione è incapo a chi rivendica, essendo la questione della fiduciarietàdell’intestazione meramente ancillare alla domanda di condannaalla restituzione al fiduciante. Fiduciante che, quindi, dovevadimostrare la propria legittimazione che nella specie, per quantopiù volte detto a commento dei precedenti motivi di ricorso, nonè stata ritenuta provata; al di là del formale richiamo al mancatoassolvimento dell’onere probatorio, la controversia non è statarisolta sulla base della residuale regola dell’onere probatorio, chepresuppone che il fatto sia rimasto ignoto, ma sulla base delpositivo accertamento delle circostanze rilevanti, basato su unaserie di indici di presunzione semplice, e osservando (pag. 27,sub iv) che non solo l’onere probatorio non era stato assolto,r.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026«ma piuttosto» che la stessa valutazione che aveva consentito alTribunale di affermare l’intestazione fiduciaria in capo a Sefconsentiva di ritenere che con l’alienazione della nuda proprietàfosse stata trasferita da parte di [OSCURATO:PERSONA] anche laproporzionale quota delle azioni fiduciariamente intestate, il cheintegra un accertamento positivo, e non l’applicazione dellaregola residuale dell’onere probatorio rispetto a un fatto rimastoignoto.h. Ottavo motivo: «Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.: manifesta ed irriducibile contraddittorietàdella motivazione. Motivazione apparente», deducendo la nullitàdella sentenza impugnata per aver reso in motivazioneaffermazioni chiaramente contraddittorie e inconciliabili fra loro,che non consentono di percepire la ratio decidendi,segnatamente sul punto della ricostruzione della titolaritàeffettiva del pacchetto azionario [OSCURATO:SOCIETA] tra gli originariproprietari.Il motivo è inammissibile per le medesime considerazioni giàesposte a commento del sesto motivo di ricorso, dovendoaggiungersi che ciò che la censura qualifica comeincomprensibilmente contraddittorio nella ricostruzione dellevicende traslative delle quote societarie è, in effetti, niente piùche una non condivisione del convincimento espresso dal giudicedel merito, cui i ricorrenti sostituiscono una propria ricostruzione,ritenuta corretta, che tuttavia non identifica alcun error inprocedendo tra quelli astrattamente nel paradigma del numero4) del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. Sotto diversoprofilo, l’inammissibilità della censura in esame si configurar.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026anche per estraneità alla ratio decidendi: la motivazione delTribunale è stata nel senso che «al trasferimento dellapercentuale del 2,98% ai figli maschi abbia fatto seguito anche iltrasferimento della parte di azioni nascosta con l’intestazionefiduciaria»; tale motivazione, che non afferma un contestualepassaggio nel 1998 di tutte le azioni, ma che al primotrasferimento «abbia fatto seguito» il resto, è stata condivisaespressamente dalla Corte di appello, come si afferma nellostesso motivo, per cui ciò che si argomenta a pag. 27, e cioè checon l’alienazione della nuda proprietà si sia intesto trasferire«anche» la quota fiduciaria, deve essere inteso nei terminiillustrati dal Tribunale e non è intercettato correttamente dallacritica contenuta nella censura in commento.i) Nono motivo: « In relazione all’art.360 c.p.c. comma 1n.3: violazione e falsa applicazione degli articoli 484, 485 e 487Cod. Civ.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnataladdove ha valorizzato la mancata esibizione dell’inventarioereditario inerente alla delazione di [OSCURATO:PERSONA], nonavvedendosi che, a norma dell’art. 485 cod. civ., per il caso dierede nel possesso dei beni ereditari, e dell’art. 487 cod. civ.,per il caso di erede che non si trovi nel possesso dei beniereditari, la mancata produzione in giudizio dell’inventario a curadell’erede beneficiato, al pari della sua mancata redazione neitermini di legge, non attiene alla prova della consistenza delpatrimonio devoluto in successione, ma ha quale conseguenza laperdita del beneficio di inventario e la riqualificazione dell’eredecome erede puro e semplice, non incidendo affatto sulla provadella esistenza dei beni al momento della morte del de cuius.r.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il motivo è inammissibile, perché fa assurgere ad autonoma ratiodecidendi una considerazione che, invece, è stata resa insentenza al solo fine di corroborare la motivazione inerenteall’insussistenza di prova che il 40% delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] fosseancora presente nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] al momentodella sua morte; una considerazione, quindi, che è stata resanell’ambito della complessiva valutazione probatoria al fine dimotivare il convincimento del mancato assolvimento da parte deiNava del loro onere probatorio e che, come tale, non postula inalcun modo l’applicazione delle regole successorie invocate nellacensura in esame, mentre la censura si limita a riprodurre unpassaggio motivazionale della sentenza di primo grado che non èpresente nel rinvio espresso dalla Corte territoriale a pag. 25-26,dovendo rilevarsi, d’altronde, che in tutta la motivazioned’appello non v’è menzione della questione dell’inventario.2. Passando ai ricorsi incidentali, si osserva quanto segue.3. Il ricorso incidentale Sef lamenta:2.1. «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.;violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattatale di cui all’art. 1362, primo e secondo comma c.c. inrelazione all’interpretazione ed alla qualificazione delle scritturedel 1954, 1980 e 1987»;2.2. Secondo motivo: «Violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione delle regole diermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. inrelazione all’interpretazione ed alla qualificazione delle scritturedel 1987 e 1988»;2.3. Terzo motivo: «Violazione dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione delle regole dir.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, primo e secondocomma c.c., e 1363 c.c., nonché dell’art. 1705 e ss. c.c. inrelazione all’interpretazione delle scritture del 1987 e 1988 edalla qualificazione giuridica del rapporto tra i fratelli [OSCURATO:SOCIETA] e Sefs.p.a.», deducendo l’erronea applicazione dei criteri ermeneutici,e, segnatamente, il mancato raffronto della lettera delle citatescritture con tutta una serie di indici esterni, rivelatori di una bendiversa volontà delle parti nella attribuzione delle quote azionaridi [OSCURATO:SOCIETA]. e della conseguente erronea qualificazione delrapporto con [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla insussistenza di alcunpatto fiduciario di intestazione della azioni.I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, perchéda respingere per le medesime ragioni.Tutte e tre le censure sono infondate nella parte in cui lamentanol’erronea applicazione alle tre scritture indicate in epigrafe deicriteri dell’ermeneutica contrattuale. Va sul punto affermato che,secondo l’orientamento di questa Corte, la lettera del contrattopuò costituire anche solo l’unico criterio interpretativo a pattoche essa elimini ogni incertezza al risultato raggiunto (Sez. 3,Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025); diversamente, l’interpretedeve affiancare al dato letterale anche gli altri criteri previstidagli artt. 1362 e ss. cod. civ. onde inverare la correttezza dellaconclusione raggiunta in base al dato letterale di partenza (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 10/12/2024).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esattamenteaffiancato al criterio letterale anche altre considerazioni, desuntedal succedersi nel tempo degli accordi tra i soci e della vicendasuccessoria di [OSCURATO:PERSONA], proprio per affiancare al mero datostatico letterale anche considerazioni di natura logico-r.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026sistematica, in ciò applicando correttamente i principi affermatida questa Corte.I motivi sono, invece, inammissibili nella parte in cui cercano diindurre questa Corte a un’ennesima, e non consentita,rivalutazione del contenuto delle prove in atti, al fine di pervenirea conclusioni diverse da quelle raggiunte nella fase di merito,anche in relazione all’esistenza del patto fiduciario.2.4. Quarto motivo: «Violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2729c.c. in relazione al ragionamento presuntivo posto in essere alfine di affermare l’esistenza di un patto fiduciario», deducendol’erronea applicazione dei criteri della prova presuntiva in tema diritenuta sussistenza del patto fiduciario di intestazione delleazioni.Il motivo è inammissibile per le stesse identiche ragioni, daritenersi qui trascritte, illustrate a confutazione del terzo motivodel ricorso principale.3. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] lamenta:3.1. Primo motivo «Violazione e falsa applicazione degliartt. 1988 e 2720 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. Leparti dei pretesi accordi non avevano il potere di disporre dellaproprietà delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA] e, contrariamente a quantoritenuto dalla Corte d’appello, gli accordi conclusi dai fratelliHoepli non avevano natura ricognitiva di atti di disposizionecompiuti da chi disponeva di tale potere», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata laddove ha attribuito valore ricognitivoalle scritture private del 1954 e del 1980.Il motivo è inammissibile perché, ben lungi che allegare edimostrare l’eventuale errore ermeneutico compiuto dal giudicer.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026di appello in applicazione dei criteri generali di interpretazioneprevisti dal Codice civile, si limita a contrapporre alla valutazioneespressa dalla sentenza impugnata una propria personalericostruzione di quello che sarebbe stata la corretta conclusionedella vicenda qualificativa del rapporto, come desumibile daidocumenti citati nella censura. Operazione che, con ognievidenza, è inammissibile in questa sede, per le ragioni più voltericordate a confutazione di analoghe censure mosse dai ricorrentiprincipali e dalla ricorrente incidentale Sef, cui per brevità si faespresso rinvio.3.2. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione degliartt. 922 e 2355 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.Quand’anche le parti degli accordi avessero effettivamentedisposto delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA] suddividendole fra di lorosecondo quote determinate, tali accordi non avrebbero potutoavere l’effetto di procurare a ciascuna di esse l’acquisto delleazioni nella misura convenuta in assenza del corrispondentetransfert».Il motivo è inammissibile perché, in violazione delle regole dicompletezza del motivo di cassazione desumibili dal combinatodisposto degli artt. 366, primo comma n. 6) e 369, secondocomma, n. 4) cod. proc. civ., omette di indicare a questa Cortecome, dove e quando la questione dell’invalidità deltrasferimento azionario per mancata adozione della girataprevista all’uopo per le azioni [OSCURATO:SOCIETA] sia stata introdotta in lite ecoltivata nei gradi di merito; circostanza vieppiù necessaria nelcaso di specie, ove la sentenza impugnata dà conto delle ragionie delle difese dell’[OSCURATO:PERSONA] senza fare alcuna menzionedella validità del “transfert”, ciò che rende ancora più cogenter.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026l’obbligo di specificità della censura, in vista di un eventuale, eperaltro non dedotto, error in procedendo.3.3. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art.2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3 oltreché n. 5 c.p.c. Leragioni che escludono la validità e l’efficacia degli accordi con cuii fratelli [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero suddiviso fra di loro le azioni dellaHoepli s.p.a. valgono a fortiori ad escludere che gli stessi accordisiano stati conclusi mediante comportamenti concludenti orisultino da fatti o documenti che costituiscano presunzioni gravi,precise e concordanti. Ciò anche perché i fatti e documentiallegati da controparte e presi in considerazione dalla sentenzaimpugnata non danno luogo a presunzioni gravi, precise econcordanti da cui risulti la conclusione di accordi di taleimportanza.».Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni, da ritenersiqui trascritte, illustrate a confutazione del terzo motivo delricorso principale e del quarto motivo del ricorso incidentale Sef.3.4. Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione degliartt. 922 e 2355 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3 oltreché n.5 c.p.c. I fratelli [OSCURATO:SOCIETA] non avevano alcun titolo per cedere allaSEF a titolo fiduciario la proprietà delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]emesse a seguito dei due aumenti di capitale della società esottoscritte direttamente da SEF».Il motivo è inammissibile perché muove da una presunta, quantoindimostrata, in conseguenza della reiezione dei precedentimotivi di ricorso, insussistenza di validi atti dispositivi dellatitolarità delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] da parte dei tre fratelli [OSCURATO:SOCIETA],finendo per contrapporre ancora una volta proprie personalir.g. n. 25423/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25423/2022Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 21931/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricostruzioni a quella, la cui erroneità resta indimostrata,adottata dalla Corte territoriale.4. Le spese di lite possono essere integralmente compensatetra le parti, stante la loro reciproca soccombenza.5. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e dei due ricorrentiincidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale eper ciascun ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA]. S.p.a.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA]; compensa interamente tra le parti le spese di litedella presente fase di legittimità;dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e dei due ricorrentiincidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale e perciascun ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 25423/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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