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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06146/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (avente a oggetto due bicilette), con esclusione della circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis dello stesso codice.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deducono in particolare il difetto assoluto di motivazione circa la ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., in ragione della non intellegibilità della stessa e della conseguente non percepibilità del sotteso iter logico-giuridico, e comunque il vizio cumulativo di motivazione in merito al medesimo profilo, nonché la violazione del citato articolo, avendo invece l'imputata rivelato il nome di un correo.

3. Ha depositato conclusioni la Procura generale nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, non essendosi il ricorrente confrontato a con la ratio decidendi sottesa alla decisione.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2. Nella specie la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato, ha escluso l'attenuante in esame con percorso argomentativo il cui iter logico- giuridico, oltre a essere percepibile, è immune dai vizi dedotti, quindi insindacabile in sede di legittimità.

È stato difatti escluso che, nella specie, la mera indicazione di un nominativo («Igor») abbia integrato condotta sufficiente a consentire l'individuazione dei correi, avvenuta invece mediante l'attività d'indagine eseguita nell'immediatezza a cui la rivelazione del detto nominativo avrebbe, per il giudice di merito, al più fornito mero eventuale riscontro.

3. Peraltro, argomentando nei termini di cui innanzi, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di principi di diritto governanti la materia, con i quali il ricorrente sostanzialmente non si confronta, con motivo di ricorso pertanto inammissibile anche perché manifestamente infondato.

Occorre sul punto difatti evidenziare, nei limiti di quanto rileva in questa sede, che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante speciale (a effetto speciale) di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire, prima del giudizio, un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei correi o di coloro che abbiano acquistato, ricevuto o occultato la cosa sottratta o si siano comunque intromessi per farla acquistare, ricevere o occultare.

L'utilità e la concretezza del detto contributo sono però rimesse al discrezionale apprezzamento del giudice (ex plurimis: Sez. 4, n. 29045 del 22/07/2022, Zaffonte, non massimata; Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850-01, in fattispecie in cui la Corte ha escluso l'attenuante della collaborazione in relazione alla chiamata in correità di un soggetto che aveva già reso piena e immediata confessione).

Esso è peraltro censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 29045 del 2022, Zaffonte, cit.).

Sullo specifico punto si veda Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659-01, in fattispecie in cui, come nella presente, si è escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire l'individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (avente a oggetto due bicilette), con esclusione della circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis dello stesso codice. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono in particolare il difetto assoluto di motivazione circa la ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., in ragione della non intellegibilità della stessa e della conseguente non percepibilità del sotteso iter logico-giuridico, e comunque il vizio cumulativo di motivazione in merito al medesimo profilo, nonché la violazione del citato articolo, avendo invece l'imputata rivelato il nome di un correo. 3. Ha depositato conclusioni la Procura generale nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, non essendosi il ricorrente confrontato a con la ratio decidendi sottesa alla decisione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Nella specie la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato, ha escluso l'attenuante in esame con percorso argomentativo il cui iter logico- giuridico, oltre a essere percepibile, è immune dai vizi dedotti, quindi insindacabile in sede di legittimità. È stato difatti escluso che, nella specie, la mera indicazione di un nominativo («Igor») abbia integrato condotta sufficiente a consentire l'individuazione dei correi, avvenuta invece mediante l'attività d'indagine eseguita nell'immediatezza a cui la rivelazione del detto nominativo avrebbe, per il giudice di merito, al più fornito mero eventuale riscontro. 3. Peraltro, argomentando nei termini di cui innanzi, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di principi di diritto governanti la materia, con i quali il ricorrente sostanzialmente non si confronta, con motivo di ricorso pertanto inammissibile anche perché manifestamente infondato. Occorre sul punto difatti evidenziare, nei limiti di quanto rileva in questa sede, che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante speciale (a effetto speciale) di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire, prima del giudizio, un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei correi o di coloro che abbiano acquistato, ricevuto o occultato la cosa sottratta o si siano comunque intromessi per farla acquistare, ricevere o occultare. L'utilità e la concretezza del detto contributo sono però rimesse al discrezionale apprezzamento del giudice (ex plurimis: Sez. 4, n. 29045 del 22/07/2022, Zaffonte, non massimata; Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850-01, in fattispecie in cui la Corte ha escluso l'attenuante della collaborazione in relazione alla chiamata in correità di un soggetto che aveva già reso piena e immediata confessione). Esso è peraltro censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 29045 del 2022, Zaffonte, cit.). Sullo specifico punto si veda Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659-01, in fattispecie in cui, come nella presente, si è escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire l'individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 06146/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris