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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 11694/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pe della Corte di appello di Genova; Ritenuto che i motivi di ricorso proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta: - [OSCURATO:PERSONA] denuncia difetto di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen., ma non specifica da quali elementi sarebbe emersa in modo inconfutabile la propria innocenza, a fronte di una sentenza di condanna in primo grado; - [OSCURATO:PERSONA] lamenta di non aver ricevuta tempestiva notifica delle conclusioni del procuratore generale; ma non è ravvisabile alcuna lesione al diritto di difesa, dato che l'imputato conosceva le conclusioni del P.G. con il quale aveva concordato la pena; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]‘ rosini SteOV r 3 t t r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pe della Corte di appello di Genova; Ritenuto che i motivi di ricorso proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta: - [OSCURATO:PERSONA] denuncia difetto di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen., ma non specifica da quali elementi sarebbe emersa in modo inconfutabile la propria innocenza, a fronte di una sentenza di condanna in primo grado; - [OSCURATO:PERSONA] lamenta di non aver ricevuta tempestiva notifica delle conclusioni del procuratore generale; ma non è ravvisabile alcuna lesione al diritto di difesa, dato che l'imputato conosceva le conclusioni del P.G. con il quale aveva concordato la pena; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]‘ rosini SteOV r 3 t t r
Sentenza Cassazione n. 11694/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris