CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21297/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Canepa e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamentedomiciliato in Roma, alla via E.Q. Visconti n. 20;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Numero registro generale 15584/2018Numero sezionale 4953/2026Numero di raccolta generale 21297/2026Data pubblicazione 23/06/2026Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore;-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLiguria n. 299/2018, depositata in cancelleria in data 16/3/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 16 giugno 2026;[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) ricevette in data31/8/2011 la notifica della cartella di pagamento n.04820110016723059 emessa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora in poi,“agente della riscossione”) per l’importo di euro 8.039,10, e, sulpresupposto dell’omessa notifica dell’avviso di accertamento a monte,propose ricorso alla C.T.P. di Genova.Per quel che in questa sede ancora interessa, l’Agenzia delle Entratesgravò una parte dell’importo portato dalla cartella, ma il ricorso controla cartella deducente l’illegittimità dell’atto esattivo per l’omessanotificazione dell’avviso di accertamento presupposto fu respinto.Proposto appello da parte del contribuente, la C.T.R. della Liguriaconfermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a due motivi, illustrati con successiva memoriadifensiva.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre l’Agente dellariscossione è rimasto intimato.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e/or.g. n. 15584/2018 a.c. 16/6/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15584/2018Numero sezionale 4953/2026Numero di raccolta generale 21297/2026Data pubblicazione 23/06/2026falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 655/1982, nonché violazionee/o falsa applicazione del comma terzo dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 bis,comma terzo, del d.P.R. n. 600/1973 e/o degli artt. 6 e 12, commasettimo, della legge n. 212 del 2000. Rinvio ex art. 383 c.p.c.”, ilcontribuente censura la sentenza impugnata per aver consideratovalidamente perfezionata la notificazione dell’avviso di accertamento amonte della cartella di pagamento, senza che fosse stata spedita lacomunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale del piegocontenente l’atto non recapitato per temporanea irreperibilità deldestinatario, e senza che fosse stata spedita la comunicazione aldestinatario di avvenuta notifica mediante consegna nelle mani di unconsegnatario.1.1. Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, la notifica di un avvisodi accertamento può essere eseguita direttamente dall’ufficiofinanziario a mezzo del servizio postale con raccomandata con avvisodi ricevimento.Orbene, in tal caso, le norme sulle modalità di recapito nel caso in cuiil destinatario sia temporaneamente assente al domicilio o il piego siaconsegnato a persona diversa dal destinatario non sono quelle delcodice di rito civile, dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, né quelledel d.P.R. n. 600 del 1973; ma sono quelle del regolamento postaleche disciplina gli invii di ordinarie raccomandate con avviso diricevimento (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv.657732 – 01; Cass., n. 15541/2026; Cass., n. 18376/2026).Orbene, il regolamento postale non richiede che, nel caso ditemporanea assenza del destinatario e di deposito del piego danotificare presso l’ufficio postale di zona, sia spedito per raccomandataun avviso di giacenza o che, nel caso di consegna del piego ad unr.g. n. 15584/2018 a.c. 16/6/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15584/2018Numero sezionale 4953/2026Numero di raccolta generale 21297/2026Data pubblicazione 23/06/2026consegnatario diverso dal destinatario, sia spedita per raccomandatauna comunicazione di avvenuta consegna presso uno dei consegnatariprevisti dalla legge.Il regolamento postale richiede solo che venga lasciato, nella cassettapostale, un avviso di giacenza.Il motivo in esame, dunque, muove da un presupposto errato, che cioèanche per gli invii di ordinarie raccomandate postali con avviso diricevimento occorra la spedizione di un avviso nel caso in cui il piegosia depositato presso l’ufficio postale o sia consegnato nelle mani di unsoggetto diverso dal destinatario.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.: dell’art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973 e/o degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982,nonché violazione e/o falsa applicazione del comma terzo dell’art. 19del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 36 bis, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e/o degliartt. 6 e 12, comma settimo, della legge n. 212 del 2000. Rinvio exart. 383 c.p.c.”, il contribuente, in subordine, censura la sentenzaimpugnata per non aver annullato la cartella di pagamento per il fattoche il sotteso avviso di accertamento era stato notificato senza laspedizione di un avviso che gli consentisse di conoscere che vi era statala notificazione di un atto impositivo e che tale atto non si era potutoconsegnarlo nelle sue mani.2.1. Il motivo è infondato.La C.T.R. ha accertato che l’Agenzia delle Entrate aveva notificatodirettamente l’avviso di accertamento presupposto alla cartella dipagamento con invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.Ne consegue che, nel caso di specie, non vengono in rilievo i parametrinormativi evocati dal contribuente nella rubrica del motivo in esame,come ha anche statuito questa Corte di legittimità, secondo la qualer.g. n. 15584/2018 a.c. 16/6/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15584/2018Numero sezionale 4953/2026Numero di raccolta generale 21297/2026Data pubblicazione 23/06/2026“in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo postadall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario,in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario,la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data delrilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (odalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agentepostale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovandoapplicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela dellepreminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postaleordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica,avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26,comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevolebilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicuratodalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini,ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementipresuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa alui non imputabile)” (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 10131 del28/05/2020, Rv. 657732 - 01).3. Il ricorso è, pertanto, infondato.Le spese, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, seguono lasoccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Non vi è luogo, invece, alla regolazione delle spese processuali neiconfronti dell’agente della riscossione, non avendo esso svolto attivitàdifensiva in questa sede di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.r.g. n. 15584/2018 a.c. 16/6/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15584/2018Numero sezionale 4953/2026Numero di raccolta generale 21297/2026Data pubblicazione 23/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese di lite, che si liquidano in euro millecinquecentoper compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 15584/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]