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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19836/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21303/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Accademia degli Agiati n. 39, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata edifesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,non costituita, - intimata - per la revocazione della ordinanzadi questa Corte suprema di cassazione n. 2900depositata il 31 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

RE201AR00250/2009, ritualmente notificato, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sant’Angelo dei Lombardi accertava, in capo a Chiusano [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2009 - REVOCAZIONE R.G.

N.21303/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un maggior reddito complessivo per l’anno 2004 per l’importo di € 185.219,28, sulla base della disponibilità di beni immobili indicati in un appartamento in Sant’Angelo dei Lombardi ed in un altro immobile in Cerignola, oltre che all’acquisto di terreni tra gli anni 2004 e 2008 del valore di circa € 900.000,00.

2. Avverso tale atto [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 365/04/2011, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento suddetto.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 48/12/2013, depositata il 13 febbraio 2013, accoglieva l’appello, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]; questa Corte, con ordinanza n. 2900del 31 gennaio 2022, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

5. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.

5. Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’udienza del 6 marzo 2024 , ai sensi degli artt.375, secondo comma, e 380 - bis . 1 cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Il ricorso per revocazione in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

R.G.

N.21303/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo la ricorrente chiede la revoca dell’ordinanza impugnata per errore materiale nella valutazione di un elemento provato nel giudizio, in relazione alla dichiarata inammissibilità del quarto e del quinto motivo di ricorso.

Deduce, in particolare, la ricorrente che la Corte aveva errato laddove aveva dichiarato improcedibili ( rectius : inammissibile) i motivi in questione, in quanto, trattandosi di motivi riguardanti l’ipotesi di cui al num. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., avrebbe dovuto comunque valutare il “fatto storico” ed il materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio, e quindi avrebbe dovuto entrare nell’analisi nomofilattica del quesito.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si richiede la revocazione dell’ordinanza impugnata per errore materiale nella valutazione di un elemento fondamentale in ordine alla sussistenza degli elementi di fattoe di diritto idonei a verificare l’infondatezza della pretesa erariale.

2. Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo è inammissibile.

Il motivo, infatti, contiene una prolissa trattazione sulla formulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., a seguito delle modifiche intervenute a seguito dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, n. 83/2012, e sui confini tra vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio.

Orbene, a parte ciò, secondo la ricorrente il nuovo art. 360, primo comma, num. 5), trasformerebbe la Corte in un giudice del fatto, e quindi, a suo avviso, la stessa Corte non avrebbe R.G.

N.21303/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dovuto dichiarare inammissibili i motivi quarto e quindi del precedente ricorso, ma avrebbe dovuto esaminare il fatto.

Tuttavia,come accertato con la precedente ordinanza, i motivi in questione erano formulati secondo la vecchia formulazione del num. 5), e quindi come vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, nel mentre non era stato indicato alcun “fatto decisivo” il cui esame sarebbe stato omesso, con la conseguenza che correttamente la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi in questione.

2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, sostanzialmente richiede un a mera rivalutazione delle proveacquisite in giudizio, sostenendo che la ricorrente aveva dimostrato la legittima provenienza della provvista utilizzata per acquistare gli immobili, e quindi la Corte aveva errato nel valutare il suddetto materiale probatorio.

Trattasi di una valutazione inammissibile in questa sede, non avendo, peraltro, la ricorrente indicato neanche uno specifico errore di fatto ex art. 395, num. 4), cod. proc. civ.

3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate.

Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

R.G.

N.21303/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21303/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Accademia degli Agiati n. 39, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata edifesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,non costituita, - intimata - per la revocazione della ordinanzadi questa Corte suprema di cassazione n. 2900depositata il 31 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. RE201AR00250/2009, ritualmente notificato, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sant’Angelo dei Lombardi accertava, in capo a Chiusano [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2009 - REVOCAZIONE R.G. N.21303/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un maggior reddito complessivo per l’anno 2004 per l’importo di € 185.219,28, sulla base della disponibilità di beni immobili indicati in un appartamento in Sant’Angelo dei Lombardi ed in un altro immobile in Cerignola, oltre che all’acquisto di terreni tra gli anni 2004 e 2008 del valore di circa € 900.000,00. 2. Avverso tale atto [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 365/04/2011, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento suddetto. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 48/12/2013, depositata il 13 febbraio 2013, accoglieva l’appello, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]; questa Corte, con ordinanza n. 2900del 31 gennaio 2022, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 5. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio. 5. Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’udienza del 6 marzo 2024 , ai sensi degli artt.375, secondo comma, e 380 - bis . 1 cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Il ricorso per revocazione in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. R.G. N.21303/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo la ricorrente chiede la revoca dell’ordinanza impugnata per errore materiale nella valutazione di un elemento provato nel giudizio, in relazione alla dichiarata inammissibilità del quarto e del quinto motivo di ricorso. Deduce, in particolare, la ricorrente che la Corte aveva errato laddove aveva dichiarato improcedibili ( rectius : inammissibile) i motivi in questione, in quanto, trattandosi di motivi riguardanti l’ipotesi di cui al num. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., avrebbe dovuto comunque valutare il “fatto storico” ed il materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio, e quindi avrebbe dovuto entrare nell’analisi nomofilattica del quesito. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si richiede la revocazione dell’ordinanza impugnata per errore materiale nella valutazione di un elemento fondamentale in ordine alla sussistenza degli elementi di fattoe di diritto idonei a verificare l’infondatezza della pretesa erariale. 2. Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. Il motivo, infatti, contiene una prolissa trattazione sulla formulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., a seguito delle modifiche intervenute a seguito dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, n. 83/2012, e sui confini tra vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio. Orbene, a parte ciò, secondo la ricorrente il nuovo art. 360, primo comma, num. 5), trasformerebbe la Corte in un giudice del fatto, e quindi, a suo avviso, la stessa Corte non avrebbe R.G. N.21303/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dovuto dichiarare inammissibili i motivi quarto e quindi del precedente ricorso, ma avrebbe dovuto esaminare il fatto. Tuttavia,come accertato con la precedente ordinanza, i motivi in questione erano formulati secondo la vecchia formulazione del num. 5), e quindi come vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, nel mentre non era stato indicato alcun “fatto decisivo” il cui esame sarebbe stato omesso, con la conseguenza che correttamente la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi in questione. 2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, sostanzialmente richiede un a mera rivalutazione delle proveacquisite in giudizio, sostenendo che la ricorrente aveva dimostrato la legittima provenienza della provvista utilizzata per acquistare gli immobili, e quindi la Corte aveva errato nel valutare il suddetto materiale probatorio. Trattasi di una valutazione inammissibile in questa sede, non avendo, peraltro, la ricorrente indicato neanche uno specifico errore di fatto ex art. 395, num. 4), cod. proc. civ. 3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. R.G. N.21303/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente
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