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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28582/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14.3.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eC,b-u.d2 uc .‹.(A. f FATTO E DIRITTO

1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 23.2.2023 con cui il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina aggravata e, con le ritenute circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante ed alla pur contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ordinando, inoltre, l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato;

2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 la manifesta illogicità e carenza della motivazione della sentenza impugnata; 2.2 l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per contrasto gli artt. 111 e 117 Cost.;

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01).

Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14.3.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eC,b-u.d2 uc .‹.(A. f FATTO E DIRITTO 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 23.2.2023 con cui il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina aggravata e, con le ritenute circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante ed alla pur contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ordinando, inoltre, l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 la manifesta illogicità e carenza della motivazione della sentenza impugnata; 2.2 l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per contrasto gli artt. 111 e 117 Cost.; 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01). Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d
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