CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42099/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, Udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del PG. -4 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 21/2/2020, in riforma della sentenza con cui il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, il 14/12 2017 con cui il giudice aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato ascritto, e riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 bis cod. pen. prevalenti sulla contestata aggravante lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendogli i doppi benefici di legge e ordinando la sospensione della patente di guida per mesi, assolveva [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 589 cod. pen. imputatogli, perché per colpa, consistita in negligenza, im- prudenza e imperizia, nonché in violazione di norme del codice stradale (art. 141 co. 1 cod. strada), essendo alla guida dell'autovettura FIAT Punto targata [OSCURATO:TARGA], circolante lungo corso Grosseto con direzione via Botticelli, essendo giunto all'intersezione con via Chiesa della Salute, e avendo impegnato tale inter- sezione verso via Botticelli, non avendo prestato la dovuta attenzione alla pur evi- dente presenza del pedone [OSCURATO:PERSONA] (il quale, a circa trenta metri dall'attra- versamento pedonale est dell'intersezione menzionata, stava attraversando la car- reggiata ad andatura non elevata), procedendo alla velocità eccessiva di almeno 77 km/h, non avendo posto in essere tempestiva manovra di frenata per evitare l'impatto, investiva il [OSCURATO:PERSONA] (quando questi si trovava a circa sette metri dal margine destro della carreggiata) e ne cagionava la morte per politraumatismo cranico-toracico e lacerazione di organi intratoracici. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procura- tore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il PG ricorrente deduce vizio di motivazione in quanto la Corte di appello, capovolgendo le conclusioni della sentenza di primo grado, valorizzerebbe, al fine di motivare l'assoluzione dell'imputato, elementi e dati con- trastanti tra loro, come la repentinità e la lentezza dello spostamento della vittima nonché la presenza/assenza di ostacoli alla visuale dell'imputato. Il PG ricorrente ritiene, inoltre, contraddittoria la decisione di proscioglimento perché fondata sull'insussistenza del fatto nel dispositivo e sul non costituire reato nella motivazione. Si lamenta nel ricorso che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto l'inevitabilità del sinistro in quanto l'imputato non aveva avuto tempo di avvedersi del pedone, in fase di attraversamento, e, nel contempo, non aveva trasgredito alcuna regola cautelare. L'impatto, secondo la ricostruzione operata dai giudici di appello, sa- rebbe avvenuto a 4,5 metri dalla banchina di provenienza e non a 6,5 metri come ritenuto dalla sentenza di primo grado, dal momento che non sarebbe verosimile che la vittima, della corporatura di circa kg. 130, potesse attraversare veloce- mente la carreggiata. La posizione della vittima, all'inizio dell'attraversamento, dove vi era una ban- china erbosa, ne avrebbe impedito la visibilità. Né vi sarebbero stati motivi per ridurre la velocità consentita di 70 km/h trattandosi di strada illuminata, senza nebbia, fogliame in terra, e avendo appena superato un semaforo verde senza alcun attraverso pedonale in prossimità. Il PG ricorrente obietta, però, che il punto di impatto a 4,5 metri dalla ban- china è più vicino al centro della carreggiata che alla banchina, in quanto la lar- ghezza totale della carreggiata, rilevata dalla polizia municipale, è di 11,80 metri. Contraddittorie apparirebbero, oltre alle affermazioni sulla lentezza/repenti- nità dell'attraversamento del pedone. anche le affermazioni sulla presenza e as- senza di intralci alla visuale tali da determinare la necessità di ridurre la velocità. Con un secondo motivo si deduce l'illogicità della motivazione e, nello spe- cifico, l'avvenuto travisamento delle conclusioni della consulenza tecnica svolta dall'esperto nominato dal P.M. In particolare si afferma, nell'impugnata sentenza, che l'imputato rispettava i limiti di velocità di 70 km/h, mentre il consulente aveva attestato una velocità tra i 75 e gli 80 km/h, pari a 77 km/h di media. Tale conclusione veniva ribadita dal consulente in sede di esame dibattimentale. La velocità tenuta, superiore ai limiti imposti dall'art. 142 cod. strada per le strade urbane, spiegherebbe il motivo per cui l'imputato non vedeva la vittima tanto da non tentare nemmeno di frenare il veicolo, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] si trovasse al centro della carreggiata e si muovesse lentamente. Il ricorrente deduce, quindi, che la mancata corrispondenza tra il valore pro- batorio attribuito alle conclusioni del consulente e l'effettivo contenuto di tali con- clusioni renda manifestamente illogica la motivazione dell'impugnata sentenza. Con un terzo motivo si deduce violazione di legge laddove la corte di appello esclude la penale responsabilità del Pinzino, sul presupposto dell'avvenuto rispetto dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 cod. strada per le strade urbane, senza tener conto dell'elasticità delle norme cautelari in tema di circolazione stradale. All'interno dei limiti massimi di velocità i conducenti dei veicoli devono tener conto di tutti gli elementi che possono incidere sulla visibilità e sulla sicurezza stradale, in modo tale da essere in grado di assicurare l'arresto tempestivo del veicolo per qualsiasi ostacolo prevedibile.I giudici di appello - ci si duole- non avrebbero applicato tali norme cautelari, senza considerare che l'investimento era avvenuto in orario notturno, che l'illumi- nazione pubblica, come rappresentato nei rilievi fotografici degli elaborati tecnici, non equivaleva a quella diurna, che a 30 metri dal luogo dell'impatto vi era una grossa intersezione stradale e che i tronchi di albero ad alto fusto impedivano la visuale all'imputato come attestato nella stessa sentenza impugnata. Pertanto, conclude il procuratore ricorrente, una regolazione della velocità alle condizioni della strada avrebbe certamente impedito l'evento, mentre non è rav- visabile nella condotta della vittima quella valenza causale autonoma, tale da escludere, per la sua eccezionalità, l'imputabilità oggettiva del fatto, non costi- tuendo la presenza di pedoni lungo la corsia di percorrenza di una strada urbana accadimento del tutto imprevedibile. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. In data 7/10/2021 è stata depositata memoria scritta nell'interesse dell'im- putato [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto l'inammissi- bilità del ricorso per violazione dell'art. 582 co. 2 cod. proc. pen., derivante dall'as- senza di prova circa il rispetto delle prescrizioni relative al deposito delle impugna- zioni a mezzo incaricato, quindi ha controdedotto sui singoli motivi del ricorso del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistono, ad avviso del Collegio, i lamentati vizi di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza impugnata che, pertanto, va annul- lata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. 2. In premessa, va rilevato che non sussiste alcuna violazione procedurale nella proposizione del ricorso da parte del PG. Ed invero, è lo stesso difensore dell'imputato, nella sua memoria, a ricono- scere come vi sia un granitico orientamento di questa Corte nel senso che l'inam- missibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art.582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza - il che non è nel caso in esame- sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando l'identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conse- guenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è adde- bitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo (così Sez. 2, n. 40254 del 12/6/2014, Avallone ed altri, Rv. 260443, che ha escluso l'inammissibilità dell'appello del P.M., in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né ad identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di que- st'ultimo; conf. Sez. 1, n. 46171 del 5/11/2009, Tancredi, Rv. 245508; Sez. 2, n. 2017 del 11/04/2000, Mannuccia, Rv. 215911). In altri termini, come più volte ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle forma- lità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (cfr. Sez. 6, n. 57871 del 18/9/2018, Robledo, Rv. 274944, in una fattispe- cie in cui è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicché doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelle- ria; conf. Sez. 2, n. 43895 del 3/7/2019, Middioni, Rv. 277738; Sez. 4, n. 42867 del 26/9/2019, P., Rv. 277630 che ha escluso l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione recava l'intestazione della procura della repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sic- chè doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata anno- tazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria; Sez. 5, n. 8904 del 19/01/2021, Oddo, Rv. 280728 in cui la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero perché certa la provenienza dell'atto di impugnazione sottoscritto da un magistrato della procura della repubblica ed inizialmente depositato presso la segreteria di tale ufficio; Sez. 1, n. 17549 del 12/1/2021, Maisto, Rv. 281220 in cui la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello cautelare del pubblico ministero depositato da persona identificata dal cancelliere come "ausiliario Procura", senza l'indicazione delle relative generalità, rilevando che detta attestazione rendeva comunque pa- lese la qualifica di soggetto incaricato dalla parte pubblica alla presentazione dell'atto) 3. Sempre in premessa, va anche ricordato e riaffermato che, econdo la con- solidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che, in radicale riforma della sentenza di condanna di primo grado, pronunci sentenza di assoluzione ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di condanna, essendo ne- cessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione as- sunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova (Sez. 5, n. 21008 del 6.5.2014, Barzaghi ed altri, rv. 260582), ciò non appare essere avvenuto nel caso che ci occupa. 4. Venendo alle (fondate) doglianze proposte, va evidenziato che il profilo di colpa specifica di cui all'imputazione -che si aggiunge a quello di generica negli- genza ed imperizia- attiene alla violazione dell'art. 141 co. 1 cod. strada, norma secondo cui "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione". Questa Corte ha più volte precisato - e va qui ribadito- che in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del condu- cente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada (così la recente Sez. 4, n. 7093 del 27/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280549 che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). L'art. 141 cod. strada impone al conducente di un veicolo di regolare la ve- locità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni al-tra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza e prevede inoltre che il conducente deve conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicu- rezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità. E questa Corte di legittimità ha anche chiarito che l'obbligo di moderare ade- guatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condi- zioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali im- prudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176, che ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio).E' pur vero che la contestazione del profilo di colpa specifica di cui all'art. 141 cod. strada non necessita che sia individuata la specifica velocità di marcia, ma reputa sufficiente che si proceda ad una velocità non adeguata rispetto alle con- dizioni di tempo e di luogo in cui il mezzo si trovava a circolare (pioveva, come detto, si era di sera e perciò, come legge a pag. 8 della sentenza di primo grado "le condizioni climatiche erano certamente avverse, ma non assolutamente im- provvise od eccezionali da escludere del tutto la visibilità". Dunque nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità rela- tiva - vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circo- stanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità - il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale (cfr. Sez. 4, n. 8526 del 13/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262449, in una fattispecie in cui l'imputato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in considerazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all'interse- zione con altra strada nonché della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco). Tuttavia, anche per valutare se la velocità sia o meno adeguata, occorre in qualche modo individuare quella a cui il veicolo procedeva investitore. Ebbene, su questo decisivo elemento si registra un'importante contraddizione tra la sentenza di primo grado, con cui si è pervenuti alla condanna dell'imputato, e quella di appello con cui lo si è assolto. Pacificamente acclarato che il limite di velocità consentito su quella strada fosse di 70 kmh il giudice di primo grado scrive che "i consulenti di PM e difesa valutano, con sostanziale concordia, in 70/77 chilometri all'ora" la velocità della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado). La Corte territoriale scrive invece a pag. 5 della sentenza impugnata che l'im- putato "nel caso di specie rispettava per ammissione di entrambi i ct i limiti di velocità massimi previsti per la strada in oggetto (70 km/h). E' il primo punto che il giudice del rinvio dovrà chiarire: chi dei due giudici è caduto in errore, visto che entrambi dicono di riferirsi alle concordi conclusioni della parti, ma poi uno colloca la velocità di marcia del Pinzino nei limiti consentiti e l'altro al di sopra? Una volta chiarita tale velocità dovrà poi darsi una risposta motivata e circo- stanziata in relazione al quesito che propone l'editto accusatorio: era in ogni caso la velocità di marcia dell'odierno ricorrente consona alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il tragico sinistro? Gli artt. 140 e 141 co. 1, 2, 6 cod. strada - come visto- prevedono che all'in- terno dei limiti di velocità gli automobilisti devono comunque comportarsi in modo da salvaguardare - in ogni modo - la sicurezza stradale e devono modulare la velocità tenendo conto di ogni circostanza che caratterizza la circolazione in modo da assicurare l'arresto tempestivo del mezzo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile e tanto più in caso di visibilità limitata, di ore notturne, in prossimità di intersezioni quando i pedoni che sono sulla strada siano incerti o tarino a scansarsi, o siano incerti, in modo da compiere le manovre utili e necessarie a tutela della vita umana. Quali erano le condizioni di visibilità dell'arteria stradale percorsa dal Pinzino? Il PG ricorrente evidenzia poi che l'intersezione tra via Grosseto/via Chiesa della Salute si trovava a soli 30 metri dal punto di impatto tra l'auto dell'imputato e il pedone, vi erano ostacoli alla visuale rappresentati dagli alberi ad alto fusto. 5. Il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato non manca, tutta- via, di ulteriori contraddizioni. Il peso della vittima, cui si fa riferimento, ad esempio, dovrebbe portare ad escludere piuttosto che ad affermare la repentinità della sua comparsa alla visutale dell'automobilista investitore. In primis, i giudici del gravame del merito hanno rilevato che il presunto atteggiamento di disattenzione del Pinzino, tale da non scorgere il [OSCURATO:PERSONA], è privo di riscontri probatori e fondato esclusivamente su un giudizio presuntivo, avulso dalle evidenze probatorie acquisite in giudizio. Determinante appare anche la testimonianza del teste Cursolo, che prece- deva di qualche secondo l'imputato e scorgeva l'incidente dallo specchietto retro- visore, che confermava di non aver visto nessuno attraversare la carreggiata. Come si concilia tutto questo con la circostanza che, comunque, il pedone, secondo i calcoli di cui si dà conto in sentenza, era al centro della carreggiata? A questi deficit motivazionali del provvedimento impugnato dovrà fornire una risposta il giudice del rinvio, in applicazione dei principi di diritto in preced