CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 marzo 1967
Cassazione n. 20134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 gennaio 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 14 ottobre 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, revoca della patente di guida e condanna al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, in ordine al delitto di cui agli artt. 589-bis, commi 4 e 5 n. 1, e 589-ter cod. pen. 1.1. E' stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabilità del Tranchina per avere attinto alla guida della sua autovettura, per negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre a colpa specifica consistita nella violazione di norme sulla circolazione stradale (artt. 140, 141, commi 1 e 2, 141, comma 3, e 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), un velocipede a pedalata assistita condotto da [OSCURATO:PERSONA], cagionando a quest'ultimo lesioni gravissime che ne hanno poi provocato il decesso. Con le aggravanti di aver commesso il fatto procedendo ad una velocità superiore a 70 Km/h in strada urbana e di essersi dato alla fuga subito dopo il sinistro. Per come giudizialmente accertato dai giudici merito, in esito alle risultanze probatorie acquisite, nonché alla disposta consulenza tecnica del P.M., il mortale evento si era verificato a seguito di un sinistro stradale accaduto il 27 aprile 2017 in Palermo, allorquando il Tranchina, procedendo ad una velocità (pari a circa 93 Km/h) superiore ai previsti limiti di legge, e comunque inadeguata rispetto alle condizioni dei luoghi e del manto stradale, senza ridurre la stessa in prossimità di un'intersezione con altra via, in orario notturno ed in condizioni di visibilità ridotta, aveva violentemente impattato un velocipede condotto dal Gambino, immessosi da una strada laterale provvista di segnale di stop e posizionatosi in prossimità della zona centrale della carreggiata percorsa dall'imputato, nella fase finale di effettuazione della sua manovra di immissione. A fronte di tale scenario, è stata ritenuta la corresponsabilità di entrambi i protagonisti nella verificazione dell'evento, in modo particolare incentrando il riconoscimento della colpevolezza del Tranchina sul fatto che, ove costui avesse mantenuto una velocità prudenziale pari o inferiore al limite di 50 Km/h imposto in quel tratto stradale, avrebbe potuto agevolmente arrestare la sua autovettura prima di raggiungere l'area dell'incrocio.E' stato, altresì, accertato che nell'immediatezza del fatto l'imputato non si fosse fermato ad apprestare i soccorsi alla vittima, ma si fosse dato alla fuga, poi presentandosi circa due ore dopo presso un Commissariato di P.S. a riferire quanto accaduto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo sono stati eccepiti inosservanza e falsa applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione degli artt. 40, 41, 43, 133 e 589-bis, comma 7, cod. pen., ed omessa applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe confermato il giudizio di colpevolezza in esito ad un'asettica riproposizione delle argomentazioni espresse dal giudice di primo grado, senza valutare, in chiave critica, i rilievi formulati da parte della difesa, propositivi di una possibile ricostruzione alternativa del sinistro. In particolar modo carente sarebbe stata la motivazione della Corte territoriale per non aver tenuto conto, in maniera adeguata, della condotta gravemente imprudente tenuta dal Gambino, e quindi del contributo causale da questi offerto ai fini della concreta verificazione del sinistro, determinante l'impossibilità da parte del Tranchina di poterne prevedere l'improvviso comportamento. Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato inosservanza e falsa applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione dell'art. 589-bis, commi 4 e 5, cod. pen. La velocità a cui avrebbe proceduto il Tranchina, pari a circa 90 km/h, non avrebbe dovuto consentire, a fronte di un limite massimo di 50 Km/h, l'applicazione dell'aggravante prevista dal suddetto articolo, in quanto inferiore al doppio di quella consentita. Con il terzo motivo il Tranchina ha dedotto inosservanza e falsa applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione degli artt. 40, 41, 43 e 133 cod. pen., anche aivuto riguardo alla corretta applicazione della pena e della diminuente di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., oltre ad inosservanza dell'art. 125 cod. proc. per. e degli artt. 140, 145, commi 1, 4 e 5, 146, comma 1, 154, commi 1 lett. a) e 3 lett. b), cod. strada. La carenza di motivazione in ordine al contributo causale offerto dalla vittima ai fini della determinazione dell'evento, posto in essere con un comportamento gravemente negligente ed in violazione di diverse norme del codice della strada, avrebbe comportato, infatti, la violazione delle citate disposizioni, in particolar modo con riguardo alla corretta applicazione della pena, dovendone essere applicata una di entità inferiore rispetto a quella sproporzionata concretamente applicata al ricorrente. Con l'ultima censura, il Tranchina ha eccepito inosservanza e falsa applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. L'impugnata sentenza, infatti, sarebbe carente di motivazione e manifestamente illogica per avere escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur a fronte dello stato di incensuratezza dell'imputato, del concorso causale posto in essere dalla persona offesa e della circostanza che il prevenuto si fosse spontaneamente presentato alle forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della gravata sentenza consente, infatti, di c:onstatare come le censure in questa sede proposte sostanzialmente ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio osserva come le censure eccepite dal ricorrente con la prima doglianza, afferenti all'imprevedibilità ed eccezionalità della condotta mantenuta dalla vittima, posta in essere in violazione di più disposizioni del codice della strada ed idonea ad elidere ogni efficienza causale della violazione della regola cautelare contestata al Tranchina, trovatosi nell'impossibilità di prevedere l'improvviso comportamento posto in essere dal Z.gambino, di fatto afferiscano alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione da parte di questa Corte. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la riletl:ura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione).4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, senza limitarsi ad un'acritica riproposizione delle motivazioni rese dal primo giudice, ed invece dando puntuale riscontro ai singoli motivi di appello dedotti dall'imputato, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. La Corte territoriale, infatti, al precipuo fine di disattendere l'alternativa ricostruzione dei fatti proposta dal prevenuto, ha conferito peculiare rilievo: alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere visto l'auto del Tranchina procedere ad altissima velocità poco prima dell'impatto con il velocipede; all'assenza di segni di frenata sull'asfalto; all'ampiezza della strada rettilinea teatro dell'impatto, peraltro adeguatamente illuminata; alle risultanze («_ 7E61( '2 C della polizia giudiziaria intervenuta e del consulente tecnico del P.M., che sin da subito avevano imputato la verificazione del sinistro airecce4va velocità tenuta dal Tranchina, inadeguata rispetto alla peculiarità del tratto stradale e all'orario notturno. In ragione di tutti i considerati aspetti, allora, la Corte di appello ha logicamente concluso che le indicate circostanza di fatto confermano la condotta colposa del Tranchina, nonché «la fallacia delle asserzioni dil'ensive secondo le quali quest'ultimo in sostanza non avrebbe avuto possibilità di accorgersi in tempo della presenza su strada del ciclista e come la presenza di detto ciclista dovesse ritenersi, alla fine, del tutto imprevedibile, trascurando essenzialmente dette asserzioni il fatto che tutto ha avuto origine dalla spericolata (e probabilmente anche disattenta) condotta di guida dell'imputato che non ha tenuto conto dei limiti di velocità esistenti in loco e delle condizioni della strada percorsa che presentava, tra l'altro, intersezioni con altri assi viari, dai quali era normale aspettarsi che altri utenti della strada potessero immettersi anche in modo irregolare (secondo quella che è la normale esperienza di ogni automobilista)». In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal Tranchina in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). Con riferimento, poi, alla presunta eccezionalità, atipicità ed imprevedibilità della condotta riferibile alla persona offesa, assume troncante valenza il principio per cui, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (così, espressamente, Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803-01; ma cfr. anche, negli stessi termini, Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258-01). 5. La correttezza delle superiori considerazioni rende, conseguentemente, priva di ogni fondamento anche la doglianza eccepita con il terzo motivo di ricorso, non potendo considerarsi sproporzionata la pena in concreto inflitta all'imputato per non essere stato adeguatamente considerato il contributo causale offerto dalla vittima ai fini della determinazione dell'evento. 6. Manifestamente infondato è anche il motivo dedotl:o con la seconda censura, in ordine alla presunta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 589-bis, comma 4, n. 1 cod. pen., per non essere stata la velocità dell'auto del Tranchina (90 Km/h) pari o superiore al doppio di quella consentita (50 Km/h), considerato che tale aggravante non è stata riconosciuta sulla scorta dell'indicato parametro, bensì su quello diverso, ugualmente previsto dall'indicata norma, di aver proceduto ad una velocità non inferiore a 70 Km/h in un centro urbano. 7. Del tutto privo di fondamento, infine, è anche l'ultimo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso del Collegio, infatti, non appare né irragionevole né contraddittoria la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per consentire la concessione del beneficio ex art.62-bis cod. pen., considerato che ciò è stato argomentato attraverso il richiamo a diversi parametri valutativi, nella specie afferenti: alla gravità della condotta dell'imputato, causativa del decesso del Gambino; alla decisione di darsi alla fuga e di non prestare soccorso alla vittima, «decisione, questa, il cui disvalore morale non può essere eliso dalla, pur apprezzabile, successiva decisione di presentarsi all'autorità di polizia». Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguarriento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analil:ica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la ,iecisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 8. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce