CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 aprile 2021
Cassazione n. 40066/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione ex artt. 175, comma 2 e 462 cod. proc. pen., avverso il decreto penale di condanna n. 40/2020 del 27/08/2020, emesso in ordine al reato di cui all'art. 2, comrna 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, notificato tramite il servizio postale, non personalmente all'imputato, ma con consegna dell'avviso di giacenza nel luogo di residenza, nel Comune di Pozzilli, in data 12 ottobre 2020. Nell'istanza, l'imputato aveva dichiarato di non avere avuto effettiva e tempestiva conoscenza del predetto decreto penale di condanna fino alla data del 15 gennaio 2021, in quanto al momento della notifica, avvenuta in piena emergenza Covid, dimorava stabilmente ed esclusivamente presso un'altra abitazione sita in Venafro, ove il medesimo ha il domicilio, in quanto esercita, in qualità di farmacista titolare, sia l'attiva di una farmacia che quella di un laboratorio di analisi cliniche. L'imputato aveva evidenziato che l'intensa attività professionale e il sovraccarico di lavoro, causati proprio dall'emergenza Covid, gli avevano impedito di recarsi presso l'abitazione di Pozzilli fino alla data del 15 gennaio 2021. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con due motivi di doglianza trattati unitariamente, la violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 462 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione. Si lamentano il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato e la violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. Secondo la difesa, l'ordinanza non contiene alcuna motivazione né sull'effettiva conoscenza tempestiva del decreto penale di condanna né su eventuali accertamenti disposti in tal senso, essendosi limitata a ritenere invertito l'onere della prova e a rigettare l'istanza di restituzione in termini per non avere l'imputato documentato e dimostrato le circostanze di fatto dedotte a fondamento. Si evidenzia che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, l'istante ha un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, mentre è dovere del giudice compiere accertamenti e verifiche in tal senso, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa la tempestiva ed effettiva conoscenza del predetto provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato dalla difesa, la risposta del Giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per la mancanza di documentazione e prova delle circostanze poste a fondamento dall'imputato, non tiene adeguatamente conto dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale cui il destinatario del decreto penale di condanna, che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito a sua richiesta nel termine per impugnare. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, a questo proposito, che grava sull'istante un mero onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11 della legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza. Ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021; Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018; Sez.,4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018). Nel caso di specie, il ricorrente ha adempiuto all'onere di allegazione delle circostanze di fatto sottese alla mancata conoscenza del decreto penale di condanna, pur regolarmente notificato per compiuta giacenza, riferendo in particolare l'impedimento rappresentato dalla sua situazione di titolare di farmacia impegnato anche presso un centro medico durante il periodo di emergenza sanitaria in luogo diverso da quello della sua formale residenza. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Isernia, affinché proceda a svolgere i dovuti accertamenti sulla fondatezza delle circostanze di fatto allegate dall'istante a fondamento della mancata tempestiva conoscenza del decreto penale di condanna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Isernia. Così deciso il