CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v-77- Motivi della decisione ISAAC Nosakhare ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del GUP del Tribunale di Civitavecchia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d. P.R. n. 309/1990, commesso in Civitavecchia il 16/5/2021; considerato che il ricorrente, con i motivi, ha dedotto vizio della motivazione sia con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d. P.R. n. 309/1990, che avuto riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, contestando la valutazione operata dai giudici del merito e opponendo una propria diversa lettura dei dati fattuali; che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono a questioni di puro merito e al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto alla attenuante di cui all'art. 73, comma 7 cit., sez. 4, n. 42463 del 14/6/2018, Albini, RV. 274347; sez. 6, n. 15977 del 24/3/2016, Ben, Rv. 266998, in cui si è, per l'appunto, precisato che, ai fini dell'applicazione di detta attenuante, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante; sez. 6, n. 35995 del 23/7/2015, Jayasekara, Rv. 264672, in cui si è ritenuto non sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, occorrendo che esse siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire; quanto, invece, al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 , Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]