CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 30696/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 069PMT0), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Z97GLP), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] (CUI 062PRZS), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] (CUI 065UKTM), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Verona del 2.3.2023, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 2.3.2023 il GUP presso il Tribunale di Verona, su richiesta degli imputati ed acquisito il consenso del PM, ha applicato: ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto a lui ascritto al capo 1), la pena di anni 2 di reclusione ed euro 400 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena; a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui ai capi 1), 2) e 4), la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa; a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui ai capi 1) e 5), la pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione ed euro 1.000 di multa; a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, la pena di 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa; 2. ricorrono per cassazione tutti gli imputati, deducendo: 2.1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione di cui assumono il carattere apodittico e di mero stile quanto alla esclusione delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla età del Soufyni, ritenuto diciannovenne sulla scorta del mero esame radiologico; 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge con riferimento agli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. avendo il giudicante omesso di valutare la possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; 3. I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena (sulla cui nozione, cfr., da ultimo, Sez. U, del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) o della misura di sicurezza. In particolare, è pacifico che, in questa sede, ed in relazione ad una sentenza di applicazione concordata della pena, non è consentito lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (cfr., Sez. F -, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01). Quanto all'età del Soufyni, è appena il caso di ricordare che l'esame radiografico del polso costituisce strumento idoneo ad accertare l'età dell'imputato in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva, ancorché diversamente indichino documenti di identità dei quali non si conosca l'efficacia identificativa e fidefacente (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 16946 del 20/03/2015, M., Rv. 263448 01; Sez. 5 - , n. 8908 del 05/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282822 01; Sez. 5, n. 9493 del 19/10/2005, Duric, Rv. 233883 - 01). 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende