CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 24476-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1644/16/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di procedura DOCFA posta in essere dalla parte contribuente, quest'ultima proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo alla modifica catastale con il quale l'Agenzia delle Entrate rideterminava la categoria, la classe e la rendita catastale di una unità immobiliare sita a Napoli in via dei Mille; La Corte di Giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente e la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado rigettava il ricorso proposto dall'Ufficio affermando che la motivazione era stringata e poco specifica tale da non far comprendere se la modifica catastale dell'immobile effettuata dall'Ufficio dipende da una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene o da una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dalla parte contribuente cosicché la motivazione avrebbe dovuto fare riferimento agli elementi che hanno contribuito alla loro attribuzione. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2021 n. 24476 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, convertito in legge n. 75 del 1993 in quanto l'onere motivazionale sotteso all'avviso di accertamento era invece da ritenersi soddisfatto poiché la maggiore rendita catastale accertata dall'Ufficio derivava dall'applicazione di parametri meramente tecnici e sulla scorta di dati fattuali trasmessi dalla società tramite la procedura DOCFA. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte infatti: in tema di riqualificazione catastale degli immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale sia avvenuta, come nel caso in esame, a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso emesso dall'ufficio è da ritenere soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora, come nel caso in esame, gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza fra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica circa il valore economico del bene (cfr. Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12005 del 2020; Cass. n. 26100 del 2021; Cass. n. 25820 del 2022); in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Ric. 2021 n. 24476 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800 del 2019; RG 18578 del 2021). La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che la motivazione era stringata e poco specifica tale da non far comprendere se la modifica catastale dell'immobile effettuata dall'Ufficio dipende da una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene o da una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dalla parte contribuente cosicché la motivazione avrebbe dovuto fare riferimento agli elementi che hanno contribuito alla loro attribuzione - ha ritenuto che non fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento dal quale non si comprendesse se la pretesa impositiva dipendesse o meno da una diversa considerazione degli elementi di fatto che hanno dato luogo alla rettifica catastale, non avendo così l'Amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur", non potendosi affermare nella specie una convergenza fra gli elementi di fatto indicati dal contribuente nella procedura DOCFA attivata e quelli fatti propri dall'Ufficio (anche perché quest'ultimo, contravvenendo al principio della doverosa autosufficienza del ricorso, non ha riportato l'avviso di accertamento), cosicché non appare adeguata la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento, non potendosi affermare che essa contenesse solo una diversa valutazione tecnica dei medesimi dati esposti dal contribuente. Ric. 2021 n. 24476 sez. MT - ud. 29-09-2022 -4- Il ricorso è dunque infondato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. P.Q.M. rigetta il ricors