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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2020

Cassazione n. 05336/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

0 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 26346 /202 0 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona dell’Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e MINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12; –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza n. 544 /20 2 0 della CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA, depositata il14/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/1/2026dal Consigliere dr . [OSCURATO:PERSONA] .

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; Udital’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di un procedimento amministrativo di delimitazione di aree demaniali nella Laguna di Caleri, attivato ex art. 32 cod. nav. dalla Capitaneria di Porto di Chioggia su sollecitazione dell’Agenzia del Demanio di Venezia, la [OSCURATO:PERSONA] s.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., proprietaria dei predetti beni, oppose il verbale di delimitazioneapprovato dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al T.A.R.Veneto , che declinò la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Confermata la giurisdizione ordinaria dal Consiglio di Stato, la predetta società impugnò avanti i l Tribunale di Venezia gli atti amministrativi che avevano sancito la natura demaniale dei beni, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi degli artt. 234 T CE e 267 T FUE , l’accertamento della natura privata delle aree in contestazione e il risarcimento de i danni ex art. 2043 cc patiti per l’ illegittima compromissione del diritto dominicale.

In esito a una c.t.u., il Tribunale adito dichiarò la demanialità dei beni e, inparziale accoglimento del la domanda riconvenzionale delle Amministrazioni evocate, condannòl’attrice al rilascio degli stessi .

La società soccombente propose appello.

Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e Porti – Ufficio della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio – Filiale di Venezia , resistettero al gravameproponendo appello incidentale in relazione alla domanda riconvenzionale di pagamento dell’indennità.

Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] –Capitaneria di Porto di Chioggia rimase contumace.

Con sentenza n. 544 del 14 febbraio 2020 la Corte d’appello di Venezia, previa conferma dell’inammissibilità dell’istanza di rimessione alla Corte di Giustizia europea,respinse l’impugnazione , dichiarando altresì inammissibile l a nuova domanda di liquidazione di equo indennizzo avanzata dall’appellante.

Ritenne , inoltre, non rilevantile lamentate irregolarità del procedimento di delimitazione, afferenti alla violazione del contraddittorio necessario con i soggetti privati interessati e all’acquisizione di dati tecnici elaborati in un diverso giudizio, r eputa ndo che il diritto soggettivo dell’appellante fosse condizionato alle caratteristiche intrinseche delle aree in contestazione e che il primo Giudice av e sse ovviato alle carenze dell’istruttoria amministrativa mediante espletamento di una c.t.u. nel contraddittorio tra le parti.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. propone ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro doglianze.

L’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] – Capitaneria di Porto di Chioggia è rimasto intimato.

Il Procuratore Generale ha concluso peril rigetto del ricorso.

In prossimità della pubblica udienza la società ricorrente ha depositato una memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Conla prima censura la [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del R.D. 30.03.1942n. 327 in relazione all’art. 360, nn. 1 e 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello di Venezia avrebbe disatteso le argomentazioni addotte dalla società a sostegno della rilevanza delle denunziate irregolarità del procedimento di delimitazione , giungendo financ he a sostenere che il Tribunale avesse ovviato alla carenza strutturale dell’istruttoria svoltain sede amministrativa mediante una sanatoria giudiziale.

Il motivo è infondato.

La società ricorrente si duole sostanzialmente che i giudici di merito abbiano disatteso la questione circa l’illegittimità del procedimento amministrativo presupposto.

Orbene, va premesso che il procedimento di delimitazione del demaniomarittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 cod. civ., e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demaniomarittimo rispetto alle proprietà dei privati, se nza l'esercizio di un potere discrezionale della P.A.; ne consegue che il privato, il quale contesti l'accertatademanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo(Sez. 1, n. 14048 del 21 maggio 2021; Sez. 2, n.10817 dell’11 maggio 2009).

Sul punto dell’asserita irregolarità dell’istruttoria espletata in sede amministrativa, la Corte d’appello, dopo aver richiamato le considerazioni del Tribunale e l’incertezza circa gli effetti lamentati dalla ricorrente, “quanto alla difformità dello stato dei luoghi rispetto alle descrizioni verbalizzate dalla Commissione”, aggiunge che, in ogni caso, il Tribunale ha dato luogo ad una C.T.U. svolta nel regolare contraddittorio delle parti, alla quale non sono state mosse critiche, né metodologiche, né contenutistiche.

Com’è noto, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario, sicché del tutto correttamente i giudici di merito hanno demandato l’accertamento della natura demaniale del bene ad un elaborato peritale.

E d’altronde, come sottolineato dalla sentenza impugnata, l’odierna ricorrente non ha svolto specifiche censure e neppure in sede di legittimità ha indicato in modo dettagliato i vizi da cui, in tesi, sarebbe risultatoafflitto il procedimento di delimitazione.

La censura, quindi, non coglie nel segno.

2. Con la seconda doglianza, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la contraddittori età della motivazione circa la questione connessa con il richiesto invio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in relazione all’art. 267 TFUE e all’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, consistente nel ritenere impossibile l’acquisto a titolo originario, da parte dello Stato,di aree accatastate a privati in quanto proprietari, emergendo non un iter provvedimentale di tutela che potesse dar luogo a un equo indennizzo, bensì un comportamento antigiuridico della pubblica amministrazione, vietato dalla CEDUoltre che dal diritto interno.

Il motivo– laddove investe la motivazione - è inammissibile Inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alla violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez.

U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).

La sentenza impugnata si pone al di sopra del minimo costituzionale e quindi nessuna grave anomalia motivazionale è ravvisabile.

La Corte d’appello ha, infatti, affermato, da un lato, che la questione era già stata risolta dalla CEDU con sentenza del 23 settembre 2012 ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a./Italia) e, dall’altro, mediante la mancata efficace confutazione dell’ordinanza istruttoria del 19/24- 10-12, “che nega la diretta ed indiscriminata applicabilità dei diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nel nostro ordinamento”.

A fronte di tale motivazione, il mezzo di ricorso non censura in modo specifico né l’uno né l’altro profilo, e, a ben vedere, non contiene neppure una specifica denunzia di violazione di legge.

Infatti, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, v.

Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019).

3. Col terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62 c.p.c. e 28 cod. nav., per avere il giudice del gravame operato un’errata valutazione delle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di prime cure , dalla quale emergerebbe l’insussistenza dei presupposti necessari e sufficienti per il riconoscimento della natura demaniale dei beni.

Il motivo è inammissibile.

Diversamente dall’assunto della ricorrente, la sentenza impugnata esamina la relazione del C.T.U. (cfr. pagg. 9 e ss) , richiamando specificamente gli elementi considerati (pesca, navigazione, balneabilità), per rivisitarli criticamente, così da concludere che “Pesca e navigazione pubbliche –quindi accessibili alla collettività – non sono infatti impedite dallo stato dei luoghi ovvero interdette dalle coltivazioni in sito ma, semmai, solo limitate dallo sfruttamento privato dell’area già attuato, che mantiene comunque le vie di transito interno navigabile”.

La doglianza si risolve, in realtà, in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito.

In particolare, la differente lettura delle risultanze dell’elaborato peritalenon tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U., n. 24148 del 25 ottobre 2013).

E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione del materiale istruttorio, compresa una consulenza tecnica d’ufficio (a maggior ragione se “percipiente”), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la considerazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez.

U., n. 20867 del 30 settembre 2020).

È, in conclusione, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).

4. Attraverso la quarta censurasi denunzia, in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., l’inidonea motivazione in ordine alla domanda espletata,connessa con il risarcimento del danno o equo indennizzo.

Avrebbe errato la Corte d’appello nel ritenere che la domanda indennitaria per il caso di ritenuta demanialità dei beni fosse stata introdotta per la prima volta soltanto in appello, atteso chela stessa era stata menzionata nella comparsa conclusionale in primo gradoe comunque emergeva da un’attenta lettura dell’atto introduttivo; inoltre, avrebbe disatteso il consolidato orientamento di legittimità che, nell’interpretazione del contenuto della domanda, rimette al giudice di merito il potere di ricostruire correttamente la volontà della parte.

Il motivo è inammissibileper varie ragioni.

Innanzitutto, perché svolge una censura alla motivazione della sentenza (il che, come si è visto, non è più consentito, stante l’espressa formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc).

In secondo luogo, perché, in relazione alla domanda di indennizzo, che –si badi bene – è ben diversa da quella di risarcimento danni ex art. 2043 - è anche privo di autosufficienza (art. 366 n. 6 cpc) in quanto omette perfino di trascrivere le richieste formulate nell’atto di citazione (vi è espressa eccezione al riguardo a pagg. 4 e 5 controricorso) e quindi non consente alla Corte di verificare se la domanda di indennizzo fosse stata tempestivamente formulata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.s. alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti.

La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte della ricorrente.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso.

CondannaSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.s. al pagamento delle spese processualia favore dei controricorrenti, liquidate in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 26346 /202 0 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona dell’Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e MINISTERO DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12; –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza n. 544 /20 2 0 della CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA, depositata il14/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/1/2026dal Consigliere dr . [OSCURATO:PERSONA] . Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; Udital’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di un procedimento amministrativo di delimitazione di aree demaniali nella Laguna di Caleri, attivato ex art. 32 cod. nav. dalla Capitaneria di Porto di Chioggia su sollecitazione dell’Agenzia del Demanio di Venezia, la [OSCURATO:PERSONA] s.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., proprietaria dei predetti beni, oppose il verbale di delimitazioneapprovato dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al T.A.R.Veneto , che declinò la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Confermata la giurisdizione ordinaria dal Consiglio di Stato, la predetta società impugnò avanti i l Tribunale di Venezia gli atti amministrativi che avevano sancito la natura demaniale dei beni, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi degli artt. 234 T CE e 267 T FUE , l’accertamento della natura privata delle aree in contestazione e il risarcimento de i danni ex art. 2043 cc patiti per l’ illegittima compromissione del diritto dominicale. In esito a una c.t.u., il Tribunale adito dichiarò la demanialità dei beni e, inparziale accoglimento del la domanda riconvenzionale delle Amministrazioni evocate, condannòl’attrice al rilascio degli stessi . La società soccombente propose appello. Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e Porti – Ufficio della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio – Filiale di Venezia , resistettero al gravameproponendo appello incidentale in relazione alla domanda riconvenzionale di pagamento dell’indennità. Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] –Capitaneria di Porto di Chioggia rimase contumace. Con sentenza n. 544 del 14 febbraio 2020 la Corte d’appello di Venezia, previa conferma dell’inammissibilità dell’istanza di rimessione alla Corte di Giustizia europea,respinse l’impugnazione , dichiarando altresì inammissibile l a nuova domanda di liquidazione di equo indennizzo avanzata dall’appellante. Ritenne , inoltre, non rilevantile lamentate irregolarità del procedimento di delimitazione, afferenti alla violazione del contraddittorio necessario con i soggetti privati interessati e all’acquisizione di dati tecnici elaborati in un diverso giudizio, r eputa ndo che il diritto soggettivo dell’appellante fosse condizionato alle caratteristiche intrinseche delle aree in contestazione e che il primo Giudice av e sse ovviato alle carenze dell’istruttoria amministrativa mediante espletamento di una c.t.u. nel contraddittorio tra le parti. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. propone ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro doglianze. L’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] – Capitaneria di Porto di Chioggia è rimasto intimato. Il Procuratore Generale ha concluso peril rigetto del ricorso. In prossimità della pubblica udienza la società ricorrente ha depositato una memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conla prima censura la [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del R.D. 30.03.1942n. 327 in relazione all’art. 360, nn. 1 e 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello di Venezia avrebbe disatteso le argomentazioni addotte dalla società a sostegno della rilevanza delle denunziate irregolarità del procedimento di delimitazione , giungendo financ he a sostenere che il Tribunale avesse ovviato alla carenza strutturale dell’istruttoria svoltain sede amministrativa mediante una sanatoria giudiziale. Il motivo è infondato. La società ricorrente si duole sostanzialmente che i giudici di merito abbiano disatteso la questione circa l’illegittimità del procedimento amministrativo presupposto. Orbene, va premesso che il procedimento di delimitazione del demaniomarittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 cod. civ., e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demaniomarittimo rispetto alle proprietà dei privati, se nza l'esercizio di un potere discrezionale della P.A.; ne consegue che il privato, il quale contesti l'accertatademanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo(Sez. 1, n. 14048 del 21 maggio 2021; Sez. 2, n.10817 dell’11 maggio 2009). Sul punto dell’asserita irregolarità dell’istruttoria espletata in sede amministrativa, la Corte d’appello, dopo aver richiamato le considerazioni del Tribunale e l’incertezza circa gli effetti lamentati dalla ricorrente, “quanto alla difformità dello stato dei luoghi rispetto alle descrizioni verbalizzate dalla Commissione”, aggiunge che, in ogni caso, il Tribunale ha dato luogo ad una C.T.U. svolta nel regolare contraddittorio delle parti, alla quale non sono state mosse critiche, né metodologiche, né contenutistiche. Com’è noto, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario, sicché del tutto correttamente i giudici di merito hanno demandato l’accertamento della natura demaniale del bene ad un elaborato peritale. E d’altronde, come sottolineato dalla sentenza impugnata, l’odierna ricorrente non ha svolto specifiche censure e neppure in sede di legittimità ha indicato in modo dettagliato i vizi da cui, in tesi, sarebbe risultatoafflitto il procedimento di delimitazione. La censura, quindi, non coglie nel segno. 2. Con la seconda doglianza, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la contraddittori età della motivazione circa la questione connessa con il richiesto invio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in relazione all’art. 267 TFUE e all’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, consistente nel ritenere impossibile l’acquisto a titolo originario, da parte dello Stato,di aree accatastate a privati in quanto proprietari, emergendo non un iter provvedimentale di tutela che potesse dar luogo a un equo indennizzo, bensì un comportamento antigiuridico della pubblica amministrazione, vietato dalla CEDUoltre che dal diritto interno. Il motivo– laddove investe la motivazione - è inammissibile Inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alla violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). La sentenza impugnata si pone al di sopra del minimo costituzionale e quindi nessuna grave anomalia motivazionale è ravvisabile. La Corte d’appello ha, infatti, affermato, da un lato, che la questione era già stata risolta dalla CEDU con sentenza del 23 settembre 2012 ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a./Italia) e, dall’altro, mediante la mancata efficace confutazione dell’ordinanza istruttoria del 19/24- 10-12, “che nega la diretta ed indiscriminata applicabilità dei diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nel nostro ordinamento”. A fronte di tale motivazione, il mezzo di ricorso non censura in modo specifico né l’uno né l’altro profilo, e, a ben vedere, non contiene neppure una specifica denunzia di violazione di legge. Infatti, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, v. Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019). 3. Col terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62 c.p.c. e 28 cod. nav., per avere il giudice del gravame operato un’errata valutazione delle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di prime cure , dalla quale emergerebbe l’insussistenza dei presupposti necessari e sufficienti per il riconoscimento della natura demaniale dei beni. Il motivo è inammissibile. Diversamente dall’assunto della ricorrente, la sentenza impugnata esamina la relazione del C.T.U. (cfr. pagg. 9 e ss) , richiamando specificamente gli elementi considerati (pesca, navigazione, balneabilità), per rivisitarli criticamente, così da concludere che “Pesca e navigazione pubbliche –quindi accessibili alla collettività – non sono infatti impedite dallo stato dei luoghi ovvero interdette dalle coltivazioni in sito ma, semmai, solo limitate dallo sfruttamento privato dell’area già attuato, che mantiene comunque le vie di transito interno navigabile”. La doglianza si risolve, in realtà, in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. In particolare, la differente lettura delle risultanze dell’elaborato peritalenon tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013). E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione del materiale istruttorio, compresa una consulenza tecnica d’ufficio (a maggior ragione se “percipiente”), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la considerazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020). È, in conclusione, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 4. Attraverso la quarta censurasi denunzia, in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., l’inidonea motivazione in ordine alla domanda espletata,connessa con il risarcimento del danno o equo indennizzo. Avrebbe errato la Corte d’appello nel ritenere che la domanda indennitaria per il caso di ritenuta demanialità dei beni fosse stata introdotta per la prima volta soltanto in appello, atteso chela stessa era stata menzionata nella comparsa conclusionale in primo gradoe comunque emergeva da un’attenta lettura dell’atto introduttivo; inoltre, avrebbe disatteso il consolidato orientamento di legittimità che, nell’interpretazione del contenuto della domanda, rimette al giudice di merito il potere di ricostruire correttamente la volontà della parte. Il motivo è inammissibileper varie ragioni. Innanzitutto, perché svolge una censura alla motivazione della sentenza (il che, come si è visto, non è più consentito, stante l’espressa formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc). In secondo luogo, perché, in relazione alla domanda di indennizzo, che –si badi bene – è ben diversa da quella di risarcimento danni ex art. 2043 - è anche privo di autosufficienza (art. 366 n. 6 cpc) in quanto omette perfino di trascrivere le richieste formulate nell’atto di citazione (vi è espressa eccezione al riguardo a pagg. 4 e 5 controricorso) e quindi non consente alla Corte di verificare se la domanda di indennizzo fosse stata tempestivamente formulata. Al rigetto del ricorso segue la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.s. alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte della ricorrente. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. CondannaSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.s. al pagamento delle spese processualia favore dei controricorrenti, liquidate in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05336/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris