CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 32259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 11/01/2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 20/12/2021, assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 44, lettera b), d.P.R. 380/2001 (capo A) perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere ex art. 131-bis cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 44, lettera a), d.P.R. 380/2001 (capo B), mentre confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il capo B) e la condanna del medesimo in ordine al reato di cui all'articolo 19 I. 241/1990 (capo C), rideterminando la pena inflitta in anni 1 e giorni 10 di reclusione. La condanna costituiva l'epilogo di una vicenda in cui i tre imputati avevano presentato una SCIA ex art. 22 d.P.R. 380/2001 per la modifica di destinazione d'uso con opere interne di un immobile con passaggio da ufficio a ristorante, in riferimento alla quale i giudici del merito hanno concordemente ritenuto necessario il permesso di costruire ovvero la c.d. "super-SCIA". 2. Avverso la sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'articolo 19 I. 241/1990 e 22-29 d.P.R. 380/2001. Nel caso di specie, gli imputati avevano presentato una SCIA semplice di cui all'articolo 22 del d.P.R. 380/2001, non anche una "super-SCIA" ai sensi del successivo articolo 23, sostitutiva del permesso di costruire. Solo in questo secondo caso, come in quello di permesso di costruire, incombono in capo al tecnico degli oneri di asseverazione della conformità urbanistica dell'intervento, limitandosi, nel caso in esame, i suoi doveri alla ricognizione dello stato di fatto. Non a caso, l'articolo 19 si applica solo «ove espressamente previsto dalla normativa vigente». 2.2. con il secondo motivo, censura violazione dell'articolo 78, comma 2, I.r. Liguria n. 16/2008, che consente di ridurre nelle strutture turistico-recettive di ridurre l'altezza a mt. 2,40 anziché 2,70, come sarebbe confermato anche dal parere ASL. Il ricorrente evidenzia altresì che viene contestata la violazione del regolamento edilizio comunale (n. 316 del 14/04/2017) che prevede altezze superiori a quelle della legge regionale, in ciò presentandosi come illegittimo e da disapplicare. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione dell'articolo 78, comma 2, I.r. Liguria n. 16/2008, che consente di ridurre l'altezza nei locali accessori a m. 2,10 quando detto locale si trovi in un sottotetto non orizzontale. 2.4. con il quarto lamenta violazione di legge e di norme processuali, nonché illogicità di motivazione in ordine alla dedotta circostanza secondo cui il soppalco non era idoneo a creare nuovi locali. Erra la Corte di appello laddove ritiene che detto vano non sia indipendente ma costituisca parte di un unico locale, in quanto erano previste tramezzature per dividere i vani ed eliminare la precedente unicità. Si contesta inoltre l'altezza misurata dall'accusa, in quanto essendo il soffitto a volta presentava una estensione nella parte più alta pari a 2,40 mt, ossia a norma. Segue la indicazione di alcuni stralci di documenti da cui si sarebbe desunta la indipendenza del vano soppalco rispetto al resto dell'immobile.2.4. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo di cui al capo C), nonostante l'espressa eccezione difensiva. La Corte desume la colpevolezza del capo C) da quella di cui al capo B), pur trattandosi in un caso di delitto e nell'altro di contravvenzione. Non costituisce verità il fatto che l'imputato ha confessato il fatto, poiché nell'espressione proferita («io avrò anche detto bugie»), l'utilizzo del futuro non implica ammissione, e inoltre in quel momento si parlava del cambio di destinazione d'uso, non di altezze. 3. In data 24 giugno 2024 gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, depositavano motivo aggiunto in relazione ai capi sub b) e sub e) e all'art. 606 comma 1 lett. e), deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di merito, affermando (in sentenza) che «la violazione di cui sub b) era così palese da non essere mai stata contestata e da avere obbligato gli interessati alla spontanea remissione in pristino dei luoghi senza potere ripresentare, neppure con modificazioni, il progetto originario, perché gli spazi non consentivano la soluzione tecnica proposta dal Carzolio», contraddice una evidente e ben diversa risultanza delle elaborazioni grafiche prodotte in giudizio, incorrendo nel vizio della illogicità. In ricorso principale (quarto motivo) il ricorrente ha argomentato l'illogicità della motivazione nella parte in cui si è ritenuto di parcellizzare le altezze sottostanti e soprastanti il soppalco, anziché tener conto dell'altezza media dell'unico vano costituito dalla sala da pranzo, dalla porzione soprastante il soppalco e da quella sottostante quest'ultimo. Con il presente motivo aggiunto si vuole rilevare che in ogni caso l'altezza della porzione sottostante il soppalco, che secondo il capo di imputazione dovrebbe essere di m. 2,70 è effettivamente tale, come emerge dalle sezioni di progetto allegate alla SCIA. 4. In data 1° luglio 2024, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, depositavano note di replica in cui insistevano per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, in riferimento alla posizione del Carziolo, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» di merito. Per conseguenza, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Inoltre, in caso di «doppia conforme», il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.). 2. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile: come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, esso, in cui si lamenta violazione di legge, non era infatti stato dedotto come motivo di appello ed è quindi tardivo ai sensi dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.. 3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto censurano violazione della medesima legge regionale, sono manifestamente infondati e comunque inammissibili. 3.1. Ai sensi dell'articolo 78, comma 1, della I.r. Liguria n. 16/2008, «l'altezza interna utile degli immobili destinati a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico- ricettive, non può essere inferiore a 2,70 metri per i locali abitabili riducibili a 2,40 metri per spazi accessori e di servizio. [omissis]». Ai sensi del connma 2 (il corsivo è del Collegio), «nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente e l'immobile presenti caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare oppure nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta senza alterazioni il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate al comma 1, si potrà prescindere dal rispetto dei parametri dimensionali ivi indicati sempreché venga dimostrato e verificato l'effettivo miglioramento igienico e funzionale rispetto alla situazione in atto. A tal fine alla dichiarazione del progettista che attesti la conformità del progetto al regolamento edilizio e alle norme igienico-sanitarie dovrà essere allegato il parere della ASL competente». Affinché possa trovare applicazione il comma in esame, occorre dimostrare la sussistenza di una delle tre condizioni legittimanti (ossia): a) l'immobile presenti caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare, oppure: b) la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta senza alterazioni il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate al connma 1); c) l'intervento sia conforme al regolamento edilizio comunale, elemento che deve risultare nella dichiarazione del progettista, che ne attesta la conformità.Nel caso di specie, la sentenza impugnata precisa che l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 78 in parola non è mai stata argomentata in alcun atto della pratica amministrativa, ma esclusivamente in sede di appello. Inoltre, in nessun punto del ricorso o dell'atto di appello si discetta della presenza dei primi due requisiti richiesti dalla normativa regionale, mentre, in riferimento al terzo è impossibile la conformità al regolamento edilizio (che, ove attestata nella dichiarazione di conformità, sarebbe mendace), posto che proprio la sua violazione è contestata. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 3.2. Quanto al comma 3 dell'articolo 78 I.r. 16/2008, esso prevede che «negli interventi di nuova costruzione e negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia, laddove il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l'altezza media interna netta - da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio stesso - non può essere inferiore a 2,30 metri per i locali destinati ad abitazione, riducibili a 2,10 metri per i locali accessori e di servizio. L'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. Per gli edifici posti a quota superiore a 1.000 metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l'altezza media interna netta può essere ridotta a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. L'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,30 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,10 metri per gli spazi accessori e di servizio. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo». Sul punto, con valenza assorbente, il Collegio evidenzia che a pagina 6 dell'atto di appello si era dedotta esclusivamente l'omessa applicazione del comma 2 dell'articolo 78 in parola, e non anche quella del comma 3. La doglianza, essendo stata introdotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, è pertanto tardiva ai sensi dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.. Ad ogni buon conto, oltre a quanto evidenziato nel sottoparagrafo che precede (ossia che mai l'applicabilità di tale disposizione è stata dedotta nell'iter amministrativo della pratica), va evidenziato che già il primo giudice aveva precisato sul punto che (pag. 11) «non può sostenersi l'applicazione dell'articolo 78 co. 3 I.r. 16/08, riferendosi questa norma all'ultimo piano di un immobile, mentre, nel caso di specie, si tratta di un unico piano», motivazione mai contestata dal ricorrente. Il motivo è quindi anche inammissibile per genericità. 4. Il quarto motivo è inammissibile. In primo luogo, esso è meramente fattuale, sia nella parte in cui contesta le misurazioni delle altezze operate dalla pubblica accusa, sia laddove propone stralci di documenti, peraltro parziali e neppure allegati al ricorso (in violazione del principio di autosufficienza), e pertanto sfugge al vaglio dei giudici di legittimità. In secondo luogo, viene introdotto un profilo, quello relativo alla unicità o pluralità di locali (pag. 17 del ricorso), che non aveva costituito oggetto di doglianza nell'atto di appello, posto che, sullo specifico punto, non impugnato, il primo giudice aveva semplicemente affermato (pag. 11) che «è evidente che il soppalco, che è stato ampliato e dotato di una scala fissa, non potesse essere ritenuto un locale di sgombero ... bensì un'area di passaggio per raggiungere il terrazzo ... prima non raggiungibile dall'interno», punto della sentenza su cui è calata la preclusione del devolutum ai sensi dell'articolo 597, comma 1, cod. proc. pen. (secondo cui «l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»). 5. Il quinto motivo è inammissibile. I giudici di entrambi i gradi del merito hanno attribuito valenza confessoria alle dichiarazioni dell'imputato, laddove dichiarava: «io avrò anche detto bugie». Tale valutazione, che non costituisce certamente travisamento della prova deducibile in cassazione (v. supra, par. 1), non può costituire oggetto di doglianza in questa sede di legittimità. Quest'ultima, infatti, solleciterebbe questa Corte a una rilettura del quadro probatorio in chiave favorevole al ricorrente, operazione esclusa nel giudizio di cassazione se non nei limiti angusti (soprattutto in caso di c.d. "doppia conforme", come è in questo caso) del vizio di motivazione. Ma il controllo del giudice di legittimità sul vizio della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argonnentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). [OSCURATO:PERSONA] richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è soltanto quella «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542. Pertanto, questa Corte non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il motivo è pertanto inammissibile. 6. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. 7. Alla inammissibilità del ricorso accede l'inammissibilità del motivo aggiunto. Trattasi, peraltro, di doglianza meramente fattuale relativa alla altezza media, corroborata mediante il riferimento a documenti di progetto, che non può costituire oggetto del sindacato di legittimità, come affermato dal Collegio nelle superiori considerazioni. P.Q.M. Dichiara