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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 13967/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'emissione di una declaratoria di non doversi procedere nei confronti del proprio assistito per intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dopo aver presentato ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per il reato di truffa alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale della stessa città), deducendo plurimi vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, ha fatto pervenire rituale remissione di querela della p.o., con accettazione.

Risultando acquisite agli atti, come premesso, una valida e rituale remissione di querela e la successiva, ed altrettanto valida e rituale, accettazione della stessa, entrambe provenienti dai soggetti legittimati, il reato ascritto al ricorrente, procedibile a querela, va dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela.

Detta pronuncia è imposta ipso iure dal sopravvenire di un atto in virtù del quale, per legge, l'azione penale non deve essere proseguita, e non è subordinata alla previa disamina della sussistenza di elementi idonei a legittimare un più favorevole proscioglimento dell'imputato per ragioni di merito, ex art. 129 cod. proc. pen. (argomenta ex artt. 529 e 531 cod. proc. pen.): non può, pertanto, essere condiviso il contrario orientamento (cfr. Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, in motivazione), a parere del quale la declaratoria di estinzione del reato per remissione accettata di querela è subordinata all'esito negativo della predetta disamina.

Deve aggiungersi che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso: questa Corte (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione) ha, in proposito, già chiarito che "La sola causa di inammissibilità che sfugge all'inquadramento nella unitaria categoria [che ricomprende tutte le ipotesi di inammissibilità previste, in via generale, dall'art. 591, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., e, con riguardo specifico al ricorso per cassazione, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., "le quali viziano geneticamente l'atto, che, ponendosi al di fuori della cornice normativa di riferimento, provoca la reazione dell'ordinamento con la corrispondente sanzione, quale risposta ad un potere di parte non correttamente esercitato. (...) Il loro accertamento ha natura meramente dichiarativa e, quindi, efficacia ex tuncl di cui si è detto è la rinuncia alla impugnazione, che sia, però, geneticamente ammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), in quanto è vicenda diversa dalle altre e l'effetto che produce deriva dall'esercizio di un diritto potestativo dell'interessato, che pure è in grado di estinguere il rapporto processuale validamente .6._ introdotto, provocando, non appena dichiarata l'inammissibilità, la verificazione del giudicato formale".

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 01/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] !ere estensore [OSCURATO:PERSONA]./3‘idente Sergio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'emissione di una declaratoria di non doversi procedere nei confronti del proprio assistito per intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dopo aver presentato ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per il reato di truffa alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale della stessa città), deducendo plurimi vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, ha fatto pervenire rituale remissione di querela della p.o., con accettazione. Risultando acquisite agli atti, come premesso, una valida e rituale remissione di querela e la successiva, ed altrettanto valida e rituale, accettazione della stessa, entrambe provenienti dai soggetti legittimati, il reato ascritto al ricorrente, procedibile a querela, va dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela. Detta pronuncia è imposta ipso iure dal sopravvenire di un atto in virtù del quale, per legge, l'azione penale non deve essere proseguita, e non è subordinata alla previa disamina della sussistenza di elementi idonei a legittimare un più favorevole proscioglimento dell'imputato per ragioni di merito, ex art. 129 cod. proc. pen. (argomenta ex artt. 529 e 531 cod. proc. pen.): non può, pertanto, essere condiviso il contrario orientamento (cfr. Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, in motivazione), a parere del quale la declaratoria di estinzione del reato per remissione accettata di querela è subordinata all'esito negativo della predetta disamina. Deve aggiungersi che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso: questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione) ha, in proposito, già chiarito che "La sola causa di inammissibilità che sfugge all'inquadramento nella unitaria categoria [che ricomprende tutte le ipotesi di inammissibilità previste, in via generale, dall'art. 591, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., e, con riguardo specifico al ricorso per cassazione, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., "le quali viziano geneticamente l'atto, che, ponendosi al di fuori della cornice normativa di riferimento, provoca la reazione dell'ordinamento con la corrispondente sanzione, quale risposta ad un potere di parte non correttamente esercitato. (...) Il loro accertamento ha natura meramente dichiarativa e, quindi, efficacia ex tuncl di cui si è detto è la rinuncia alla impugnazione, che sia, però, geneticamente ammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), in quanto è vicenda diversa dalle altre e l'effetto che produce deriva dall'esercizio di un diritto potestativo dell'interessato, che pure è in grado di estinguere il rapporto processuale validamente .6._ introdotto, provocando, non appena dichiarata l'inammissibilità, la verificazione del giudicato formale". P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 01/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] !ere estensore [OSCURATO:PERSONA]./3‘idente Sergio
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