CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 17037/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, come pure non ha mancato di rilevare la Corte territoriale a pag. 4 della sentenza impugnata, ove ha correttamente precisato che la contestata recidiva reiterata specifica ha determinato l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 157 comma secondo e 161 comma secondo cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena ed alla applicazione della recidiva, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 in relazione alle ragioni per l'applicazione della recidiva; quanto all'entità della pena, nessuna specifica motivazione era richiesta, essendo stato irrogato il minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]