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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 settembre 2020

Cassazione n. 34596/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1772-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1870/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 01772 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 1772/2021 Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 18.9.2020, ha accolto parzialmente il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e, totalmente, quello interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con cui erano state rigettata le domande presentate in primo grado dai lavoratori - dipendenti della predetta società, con mansioni di autista -, dirette ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione della voce «agente unico», avendo i medesimi svolto tali mansioni, nonché il pagamento della relativa indennità nella misura di legge;

2. pertanto, la Corte di merito, in riforma della pronunzia impugnata, ha condannato la società datrice di lavoro, per i titolo azionati, al pagamento, in favore del Tafuri, della somma di Euro 1.451,25 e di Euro 2.341,35, in favore del Viscovo, oltre accessori come per legge;

3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; i

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che:

5. con il primo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'interpretazione dell'Accordo nazionale del 27.7.2010, dell'Accordo regionale del 6.10.2010 e del successivo verbale di incontro dell'1.11.2011, e si afferma che, a partire dall'anno 2011, l'organizzazione del settore trasporti e recapito aveva subito una radicale trasformazione sulla base di nuovi accordi sindacali che avevano espressamente mutato i precedenti accordi e che, pertanto, le pretese del dipendente «non potevano trovare più alcuna giustificazione», perché, in relazione al periodo per cui è causa, l'Accordo sindacale nazionale tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e le 00.SS. di categoria in data 27.7.2010 e l'Accordo sindacale regionale del 6.10.2010 hanno interamente ridefiniito, superando gli accordi del 1996 in materia, la precedente organizzazione della rete logistica e dei trasporti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., determinando modifiche radicali degli orari di lavoro, dei turni e delle attività lavorative svolte da tutti i dipendenti applicati ai settori interessati, tra i quali quello presso il quale prestano servizio i lavoratori di cui si tratta, che svolgono le mansioni di «autista ed addetto alla consegna ed al ritiro dei pacchi postali», come previsto nel vigente CCNL di categoria; in quest'ultimo è espressamente stabilito che «con il nuovo modello dei trasporti si intende superata la precedente organizzazione del settore», con ciò volendosi intendere che ogni richiamo a precedenti accordi sindacali risulta ormai inconferente ai fini del presente giudizio; pertanto, a parere della società ricorrente, in base ai nuovi accordi, sarebbe stata prevista la possibilità di impiegare gli operatori addetti ai trasporti, tra cui Tafuri e Viscovo, ad altre attività collaterali, al fine di evitare possibili eccedenze e perdite di produttività derivanti dalla riduzione delle attività collegate al calo dei volumi della corrispondenza, nonché dai nuovi turni e dal nuovo orario di lavoro settimanale;

6. con il secondo motivo si denunzia, in riferimenl:o all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., perché «la motivazione resa dalla Corte di merito, oltre ad essere viziata da un totale travisamento dei fatti e delle allegazioni delle parti, presenta anche profili di illogicità, ove si consideri che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le controparti - in aperta violazione dell'art. 2697 c.c. - non hanno fornito elementi idonei a dimostrare lo svolgimento delle attività di "agente unico" nel periodo di riferimento; attività che essi genericamente asseriscono di avere svolto per ogni turno di servizio quando, in realtà, detta attività non era stata più prevista dalle Parti sociali»;7. con il terzo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma., n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c.; 36 Cost. e 1362 c.c. in relazione all'interpretazione dell'Accordo del 23.5.1995 nonché dell'Accordo del 12.9.1996, per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto natura «retributiva» all'indennità di cui si tratta;

8. il primo ed il terzo motivo - da trattare congiuntamente per ragioni di interferenza - non sono fondati.

Al riguardo, va premesso che gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (ai quali il Collegio intende dare continuità, non essendovi ragioni che inducano a discostarsene) hanno statuito che l'indennità di cui si tratta remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, «sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale e, dunque, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove - in ipotesi - siano mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di lavoro neppure invocato un'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta» (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 33715/2019; 33714/2019; 8458/2016; 20651/2014; 11330/2014; 4561/2013; 17830/2011).

Inoltre, questa Corte ha «già osservato che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro all'obbligo di retribuzione ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all'importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo» (Cass., SS.UU., n. 11325/2005).

9. il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto palesemente diretto ad ottenere un nuovo esame del merito, con una nuova valutazione delle prove operata dai giudici di seconda istanza, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

Peraltro, anche nel caso di specie, va confermato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo Vonus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni» (conf.

Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); ipotesi, questa, che, nella fattispecie, non si configura;

10. per tutte le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va respinto;

11. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo - e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario -, seguono la soccombenza;

12. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1772-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1870/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01772 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 1772/2021 Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 18.9.2020, ha accolto parzialmente il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e, totalmente, quello interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con cui erano state rigettata le domande presentate in primo grado dai lavoratori - dipendenti della predetta società, con mansioni di autista -, dirette ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione della voce «agente unico», avendo i medesimi svolto tali mansioni, nonché il pagamento della relativa indennità nella misura di legge; 2. pertanto, la Corte di merito, in riforma della pronunzia impugnata, ha condannato la società datrice di lavoro, per i titolo azionati, al pagamento, in favore del Tafuri, della somma di Euro 1.451,25 e di Euro 2.341,35, in favore del Viscovo, oltre accessori come per legge; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; i 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. con il primo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'interpretazione dell'Accordo nazionale del 27.7.2010, dell'Accordo regionale del 6.10.2010 e del successivo verbale di incontro dell'1.11.2011, e si afferma che, a partire dall'anno 2011, l'organizzazione del settore trasporti e recapito aveva subito una radicale trasformazione sulla base di nuovi accordi sindacali che avevano espressamente mutato i precedenti accordi e che, pertanto, le pretese del dipendente «non potevano trovare più alcuna giustificazione», perché, in relazione al periodo per cui è causa, l'Accordo sindacale nazionale tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e le 00.SS. di categoria in data 27.7.2010 e l'Accordo sindacale regionale del 6.10.2010 hanno interamente ridefiniito, superando gli accordi del 1996 in materia, la precedente organizzazione della rete logistica e dei trasporti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., determinando modifiche radicali degli orari di lavoro, dei turni e delle attività lavorative svolte da tutti i dipendenti applicati ai settori interessati, tra i quali quello presso il quale prestano servizio i lavoratori di cui si tratta, che svolgono le mansioni di «autista ed addetto alla consegna ed al ritiro dei pacchi postali», come previsto nel vigente CCNL di categoria; in quest'ultimo è espressamente stabilito che «con il nuovo modello dei trasporti si intende superata la precedente organizzazione del settore», con ciò volendosi intendere che ogni richiamo a precedenti accordi sindacali risulta ormai inconferente ai fini del presente giudizio; pertanto, a parere della società ricorrente, in base ai nuovi accordi, sarebbe stata prevista la possibilità di impiegare gli operatori addetti ai trasporti, tra cui Tafuri e Viscovo, ad altre attività collaterali, al fine di evitare possibili eccedenze e perdite di produttività derivanti dalla riduzione delle attività collegate al calo dei volumi della corrispondenza, nonché dai nuovi turni e dal nuovo orario di lavoro settimanale; 6. con il secondo motivo si denunzia, in riferimenl:o all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., perché «la motivazione resa dalla Corte di merito, oltre ad essere viziata da un totale travisamento dei fatti e delle allegazioni delle parti, presenta anche profili di illogicità, ove si consideri che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le controparti - in aperta violazione dell'art. 2697 c.c. - non hanno fornito elementi idonei a dimostrare lo svolgimento delle attività di "agente unico" nel periodo di riferimento; attività che essi genericamente asseriscono di avere svolto per ogni turno di servizio quando, in realtà, detta attività non era stata più prevista dalle Parti sociali»;7. con il terzo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma., n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c.; 36 Cost. e 1362 c.c. in relazione all'interpretazione dell'Accordo del 23.5.1995 nonché dell'Accordo del 12.9.1996, per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto natura «retributiva» all'indennità di cui si tratta; 8. il primo ed il terzo motivo - da trattare congiuntamente per ragioni di interferenza - non sono fondati. Al riguardo, va premesso che gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (ai quali il Collegio intende dare continuità, non essendovi ragioni che inducano a discostarsene) hanno statuito che l'indennità di cui si tratta remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, «sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale e, dunque, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove - in ipotesi - siano mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di lavoro neppure invocato un'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta» (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 33715/2019; 33714/2019; 8458/2016; 20651/2014; 11330/2014; 4561/2013; 17830/2011). Inoltre, questa Corte ha «già osservato che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro all'obbligo di retribuzione ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all'importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo» (Cass., SS.UU., n. 11325/2005). 9. il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto palesemente diretto ad ottenere un nuovo esame del merito, con una nuova valutazione delle prove operata dai giudici di seconda istanza, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014). Peraltro, anche nel caso di specie, va confermato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo Vonus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni» (conf. Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); ipotesi, questa, che, nella fattispecie, non si configura; 10. per tutte le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va respinto; 11. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo - e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario -, seguono la soccombenza; 12. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p