CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06646/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di IVREAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Paola ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ivrea ha applicato alla stessa su richiesta una pena per il reato di cui all'art. 624 bis, cod. pen. (in Cirié il 23/4/2021), quale aumento a titolo di continuazione sulla pena già inflitta con altra sentenza concernente fatto ritenuto più grave; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (asserita difformità del calcolo della pena, come richiesta, rispetto a quello operato nell'accordo) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), rilevato che la stessa difesa ha riconosciuto la coincidenza del trattamento sanzionatorio sul quale è intervenuto l'accordo con quello ratificato dal giudice, avendo solo genericamente asserito un calcolo difforme che neppure risulta dal testo della sentenza, nella quale è riportato il contenuto dell'atto negoziale (vedi pag. 2); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iden