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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06366/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti in questa sede, in quanto non risulta connotato dai requisiti richiesti a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, risultando così non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di merito, con congrue argomentazioni logiche e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui deve ritenersi pienamente integrata da parte dell'odierno ricorrente, considerata l'assenza di prova della sua partecipazione alla realizzazione del reato di furto presupposto, la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. (si vedano le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza, là dove si è sottolineata: da un lato, l'assenza di rilievi difensivi validi a superare gli elementi accusatori a carico del Colonna, che, trovato nella materiale disponibilità del marsupio contenente i gettoni trafugati dell'autolavaggio, non aveva provveduto a fornire una plausibile giustificazione in merito all'origine del possesso della res; dall'altro lato, l'indimostrata ricostruzione, solo prospettata dalla difesa, volta al riconoscimento di una mera connivenza non punibile del Colonna rispetto al furto commesso dall'altro passeggero); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti in questa sede, in quanto non risulta connotato dai requisiti richiesti a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, risultando così non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di merito, con congrue argomentazioni logiche e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui deve ritenersi pienamente integrata da parte dell'odierno ricorrente, considerata l'assenza di prova della sua partecipazione alla realizzazione del reato di furto presupposto, la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. (si vedano le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza, là dove si è sottolineata: da un lato, l'assenza di rilievi difensivi validi a superare gli elementi accusatori a carico del Colonna, che, trovato nella materiale disponibilità del marsupio contenente i gettoni trafugati dell'autolavaggio, non aveva provveduto a fornire una plausibile giustificazione in merito all'origine del possesso della res; dall'altro lato, l'indimostrata ricostruzione, solo prospettata dalla difesa, volta al riconoscimento di una mera connivenza non punibile del Colonna rispetto al furto commesso dall'altro passeggero); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ge
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