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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36213/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso ì [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 42871 del 2023), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000 di multa in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, ritenuta non configurabile in suo favore la causa di improcedibilità dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

La sentenza rescindente aveva annullato la precedente decisione del giudice di pace per vizio di motivazione relativo alla verifica della sussistenza delle condizioni per dichiarare la causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto.

2. Avverso tale sentenza emessa nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui eccepisce violazione di legge e vizio di omessa motivazione riguardo alla mancata applicazione della causa di improcedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

La motivazione del provvedimento impugnato si limita ad escludere la particolare tenuità del fatto facendo tautologicamente richiamo alla sussistenza degli elementi tipici della fattispecie incriminatrice, senza rispettare il vincolo di rinvio imposto dalla sentenza di annullamento, che faceva esplicito richiamo alla necessità di una puntuale argomentzione con cui si dia conto dell'apprezzamento svolto tramite un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce degli indici normativamente indicati ed enunciati anche dalla giurisprudenza di legittimità.

3. [OSCURATO:PERSONA] Sassone ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta.

3.1. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le ragioni di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La sentenza rescissoria, rispondendo sinteticamente al vincolo di rinvio imposto dalla decisione di annullamento della Prima Sezione Penale, ha evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di non riconoscere la causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

In particolare, al fine di negare la sussistenza dei presupposti per concedere il proscioglimento, si è evidenziato che l'imputato si trovava irregolarmente sul territorio italiano, in violazione di plurimi ordini espulsivi, sin dal 2.8.2016, e che egli si è trattenuto in Italia nonostante la precedente condanna già subita per il medesimo reato di trattenimento illegale nello Stato (art. 14, comma 5 -quater, d.

Igs. n. 286 del 1998), senza preoccuparsi di tentare una regolarizzazione della sua condizione, magari impugnando il decreto di espulsione oppure presentando domanda di rilascio di permesso di soggiorno o protezione internazionale.

Da tali riflessioni in ordine al comportamento del ricorrente ed al significato ad esso attribuibile la sentenza d'appello ha fatto discendere una valutazione di non esiguità del danno o del pericolo derivato dalla condotta di reato, secondo un ragionamento non manifestamente illogico né tantomeno del tutto carente o insufficiente.

Non sussistono profili di violazione di legge, poiché nell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 la non occasionalità della condotta può leggersi, con valutazione da svolgersi in concreto, come condizione di ostacolo al riconoscimento della causa di improcedibilità (in tema, cfr. Sez.

U, n. 53683 del 22/6/2017, Pmp, Rv. 271588, in motivazione).

2.1. Il giudizio negativo sul riconoscimento della causa di improcedibilità svolto dal giudice di pace, pertanto, resiste alle critiche della difesa e conduce al rigetto del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso ì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 42871 del 2023), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000 di multa in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, ritenuta non configurabile in suo favore la causa di improcedibilità dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. La sentenza rescindente aveva annullato la precedente decisione del giudice di pace per vizio di motivazione relativo alla verifica della sussistenza delle condizioni per dichiarare la causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto. 2. Avverso tale sentenza emessa nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui eccepisce violazione di legge e vizio di omessa motivazione riguardo alla mancata applicazione della causa di improcedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. La motivazione del provvedimento impugnato si limita ad escludere la particolare tenuità del fatto facendo tautologicamente richiamo alla sussistenza degli elementi tipici della fattispecie incriminatrice, senza rispettare il vincolo di rinvio imposto dalla sentenza di annullamento, che faceva esplicito richiamo alla necessità di una puntuale argomentzione con cui si dia conto dell'apprezzamento svolto tramite un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce degli indici normativamente indicati ed enunciati anche dalla giurisprudenza di legittimità. 3. [OSCURATO:PERSONA] Sassone ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le ragioni di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza rescissoria, rispondendo sinteticamente al vincolo di rinvio imposto dalla decisione di annullamento della Prima Sezione Penale, ha evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di non riconoscere la causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. In particolare, al fine di negare la sussistenza dei presupposti per concedere il proscioglimento, si è evidenziato che l'imputato si trovava irregolarmente sul territorio italiano, in violazione di plurimi ordini espulsivi, sin dal 2.8.2016, e che egli si è trattenuto in Italia nonostante la precedente condanna già subita per il medesimo reato di trattenimento illegale nello Stato (art. 14, comma 5 -quater, d. Igs. n. 286 del 1998), senza preoccuparsi di tentare una regolarizzazione della sua condizione, magari impugnando il decreto di espulsione oppure presentando domanda di rilascio di permesso di soggiorno o protezione internazionale. Da tali riflessioni in ordine al comportamento del ricorrente ed al significato ad esso attribuibile la sentenza d'appello ha fatto discendere una valutazione di non esiguità del danno o del pericolo derivato dalla condotta di reato, secondo un ragionamento non manifestamente illogico né tantomeno del tutto carente o insufficiente. Non sussistono profili di violazione di legge, poiché nell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 la non occasionalità della condotta può leggersi, con valutazione da svolgersi in concreto, come condizione di ostacolo al riconoscimento della causa di improcedibilità (in tema, cfr. Sez. U, n. 53683 del 22/6/2017, Pmp, Rv. 271588, in motivazione). 2.1. Il giudizio negativo sul riconoscimento della causa di improcedibilità svolto dal giudice di pace, pertanto, resiste alle critiche della difesa e conduce al rigetto del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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