CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16273/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 43, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] extracontrattuale —Cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) –Fatto colposo del danneggiato — Caso fortuito – Configurabilità — Presupposti — Fattispecie avverso la sentenza della Corte di a ppello di Lecce n. 320 /20 2 1 , depositata il18 marzo 202 1 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che — giudicando in contraddittorio anche con la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiamata in causa dal convenuto — aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per i danni subiti a seguito dell’incidente occorsole il giorno 22 settembre 2009 , alle ore 20.00 circa, in [OSCURATO:PERSONA] allorché, percorrendo il viale V. Lilla, nell’apprestarsi a scendere dal marciapiedi, era inciampata in una buca creatasi fra due caditoie per il convogliamento delle acque piovane. Conformemente al primo giudice ha ritenuto, la Corte salentina , che l’evento fosse causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta imprudente e non accorta della stessa danneggiata , tale da configurare «caso fortuito»escludente la responsabilità dell’ente. Ha in tal senso, in particolare , rilevato che « dalle foto versate in atti è evidente che lo spazio tra le due caditoie, ove si sarebbe creata la fessura, è ridottissimo e non costituisce alcun pericolo aggiuntivo rispetto a quello creato dalle stesse caditoie per lo smaltimento delle acque piovane caratterizzate, per loro stessa natura, dalla presenza di feritoie attraverso le quali assicurare il deflusso dell'acqua. Un comportamento di normale prudenza esigibile dall'utente della strada, avrebbe, dunque, imposto una particolare cautela ed attenzione nello scendere dal gradino del marciapiede proprio in corrispondenza delle dette caditoie. Inoltre, le caditoie, unitamente alla zona tra le due griglie, risultano visibilissime essendo evidenziate dalla presenza della vernice delle strisce pedonali, come rilevato dal primo giudice. Né, per altro verso è stato provato che la zona non fosse bene illuminata, emergendo, al contrario, che si tratta della strada principale del comune, dotata di illuminazione pubblica e caratterizzata dalla presenza di esercizi commerciali con vetrine ben illuminate che alle 20,00 di sera del mese di settembre, certamente, non erano chiusi. «Va anche sottolineato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] stava scendendo dal marciapiedi e - come sottolineato dal teste [OSCURATO:PERSONA] (marito della stessa) - "era intenta", quindi, non le poteva sfuggire la presenza delle caditoie». 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste il Comune di [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. L’altra intimata non svolge difese nella presente sede. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione ed errata applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. …; mancata prova della condotta imprevedibile della vittima ex ante sinistro da parte del custode; omessa prova liberatoria del caso fortuito (ordinanza Suprema Corte di Cassazione n. 456/2021 del 13/01/2021)». Premesso che, come affermato dalla suindicata pronuncia, la condotta della vittima può escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. solo ed esclusivamente qualora abbia i caratteri di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità, inevitabilità, rileva che, nel caso di specie, il Comune di Francavilla non ha mai offerto alcuna prova sulla condotta tenuta dalla vittima e, comunque, in ogni caso una presunta (e non provata) condotta colposa in capo alla vittima avrebbe potuto avere tutt'al più l'efficacia di una concausa del danno, ma non di causa esclusiva dell'accaduto, dal momento che, senza la presenza della buca, creatasi tra le due caditoie in ghisa per il convogliamento delle acque piovane, la caduta mai si sarebbe potuta verificare. Osserva che la condotta della vittima di un danno causato da una cosa custodia in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi «caso fortuito», e tale può reputarsi quando sia imprevedibile da parte del custode ovvero qualora la condotta dell'utente della strada sia eccezionale, imprevedibile ed inevitabile Soggiunge che, però , una condotta imprevedibile della vittima non è necessariamente una condotta colposa, né è vero il contrario; i giudizi di "negligenza" della vittima,da un lato, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode,dall’ altro , non si implicano a vicenda: il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 cod. civ.; il secondo va compiuto, invece , guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia. 2. Il motivo è infondato. Come è noto, i più avanzati approdi della riflessione giurisprudenziale di questa Corte, sul tema della responsabilità per i danni da cosa in custodia (art. 2051 cod. civ.) sono in atto rappresentati dalle ordinanze della Terza Sezione Civile 1° febbraio 2018, nn. 2477 - 2483, nelle quali si sono stabilit i i seguenti principi, cui da ultimo ha prestato avallo anche Cass. Sez. U. n. 20943 del 30/06/2022:a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso; c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere; d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. 3. La più recente evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, ulteriormente chiarendo la portata ed il significato di tale ultimo principio, ha più volte rimarcato che: —i n tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come «caso fortuito» e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (v. Cass. 16/02/2021, n. 4035); —la eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile (v. Cass. 31/10/2017, n. 25837; v. anche Cass. n. 26524 del 20/11/2020); — stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse o meno imprevedibile e non prevenibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito. 4. Tutto ciò premesso, va rilevato che, n el caso di specie , quest’ultimavalutazione deve ritenersi operata nel primo senso (ossia nel senso della imprevedibilità ed eccezionalità della condotta dell’utente della strada) dal giudice a quo, sia pure indirettamente o per implicito, là dove rileva che la fessura indicata come causa della caduta «non costituisce … pericolo aggiuntivo rispetto a quello creato dalle stesse caditoie … caratterizzate dalla presenza di feritoie» ben visibili. È chiaramente implicita in tale rilievo la considerazione che l’attenzione a porre i propri passi su una caditoia ben visibile costituisce regola di comportamento minimamente esigibile la cui inosservanza non è prevedibile né prevenibile. 5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto,a norma dell’art. 1- bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p