CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07667/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 41435/23 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata dal Tribunale su concorde richiesta delle parti la pena di legge per la detenzione a fini di cessione di oltre un chilo di cocaina e di 3 chili di hashish; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso lamenta l'assenza di motivazione; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che il ricorrente non ha allegato nessun concreto elemento a suo favore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente