Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38078/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ed il difetto di motivazione.

3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva.

4. Il ricorso é inammissibile.

La questione sottoposta all'esame di questa Corte, peraltro in termini generici, non risulta essere stata dedotta nei motivi di appello ed essendo nuova non può essere esaminata in questa sede.

Deve pertanto farsi applicazione del principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 de/I'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270316).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28.10.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ed il difetto di motivazione. 3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva. 4. Il ricorso é inammissibile. La questione sottoposta all'esame di questa Corte, peraltro in termini generici, non risulta essere stata dedotta nei motivi di appello ed essendo nuova non può essere esaminata in questa sede. Deve pertanto farsi applicazione del principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 de/I'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270316). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28.10.20
Sentenza Cassazione n. 38078/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris