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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 1972

Cassazione n. 09777/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1972 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo piemontese, in data 7 settembre 12M9; aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei plurimi fatti di rapina a lui ascritti e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono censure in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è articolato in termini che non sono evidentemente consentiti in sede di legittimità perché volti, in effetti, a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni all'evidenza estranee al sindacato proprio del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); la difesa, invero, nemmeno segnala specifici aspetti di travisamento della prova eventualmente rilevabili e sindacabili ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); ritenuto che le ulteriori doglianze, inerenti alla qualificazione giuridica del fatto, sono generiche e comunque manifestamente infondate in quanto la stessa violazione di legge sostanziale lamentata è fondata non già su una erronea operazione di sussunzione del fatto nella fattispecie legale, quanto, piuttosto, sulla erroneità della ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1972 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo piemontese, in data 7 settembre 12M9; aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei plurimi fatti di rapina a lui ascritti e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono censure in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è articolato in termini che non sono evidentemente consentiti in sede di legittimità perché volti, in effetti, a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni all'evidenza estranee al sindacato proprio del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); la difesa, invero, nemmeno segnala specifici aspetti di travisamento della prova eventualmente rilevabili e sindacabili ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); ritenuto che le ulteriori doglianze, inerenti alla qualificazione giuridica del fatto, sono generiche e comunque manifestamente infondate in quanto la stessa violazione di legge sostanziale lamentata è fondata non già su una erronea operazione di sussunzione del fatto nella fattispecie legale, quanto, piuttosto, sulla erroneità della ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.
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