CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 22923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 17/03/2025 della Corte d'appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;vista la memoria difensiva del 4 marzo 2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Novara con sentenza emessa in data 18 aprile 2023 haaffermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento allacontestazione di associazione per delinquere (con ruolo di promotrice) finalizzataalla commissione di più delitti di alterazione dei dispositivi di sicurezza posti atutela dei lavoratori dell’autotrasporto (in ciò riducendo la originariacontestazione in fatto di cui al capo n. 1 della rubrica). In riferimento ai fatti dicui al capo n.2 il Tribunale, previa riqualificazione giuridica nelle diversefattispecie di cui agli articoli 610 e 611 cod. pen., ha dichiarato non doversiprocedere per intervenuta prescrizione.1.1. La Corte di Appello di Torino con sentenza emessa in data 17 marzo2025 ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la decisione diprimo grado. Vi è condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituiteparti civili.2. Secondo quanto accertato in sede di merito, l’imputata avrebbepartecipato, con un ruolo verticistico, ad un’associazione per delinquere, insiemea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (coimputati nel medesimo procedimento), finalizzata allacommissione di una serie indeterminata di delitti, commessi nell’ambito di variesocietà e cooperative tutte riconducibili allo stesso gruppo societario facente capoalla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, i delitti-scopo sono stati ritenuti quelli dicui all’art. 437 cod. pen. perché gli imputati, costringendo i dipendenti a formaredei falsi dischi cronotachigrafi da mostrare alla polizia stradale in caso di controllie al fine di evitare le contravvenzioni derivanti dal mancato rispetto dellanormativa di sicurezza sul massimo di ore di guida consentite, alteravano ilfunzionamento dei cronotachigrafi. Tali stratagemmi consistevano sianell’esibizione di false attestazioni inerenti ai giorni di riposo, sia nel sistemadenominato del “doppio disco”, consistente nell’inserire nel cronotachigrafo duefogli di registrazione, come se a bordo del veicolo vi fossero due autisti,togliendo dopo le prime nove ore di guida il primo disco e continuando a guidareutilizzando il secondo, nel quale le prime nove ore risultavano di riposo. Similicomportamenti, in tesi accusatoria, sono stati idonei ad ingenerare nelle personeoffese uno stato di coartazione psicologica che le ha portate ad accettare ledeteriori ed illegali condizioni di lavoro, con corrispondente profitto ingiusto infavore della società, consistente nel risparmio economico derivante dal reiteratoimpiego di un solo autista, nei più brevi tempi di consegna della merce, nonchénel risparmio sulle buste paga, considerato che le ore lavorate dagli autisti ineccesso ai limiti di legge venivano attribuite sotto voci differenti da quellastipendiale. Simili condotte, inoltre, avrebbero creato dei danni alla salute dellevittime, oltre al rischio di seri danni per la propria e l’altrui incolumità, attesol’aumento del rischio di incidenti stradali.3. Quanto alle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, viene in rilievo,anzitutto, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], odierna parte civile, che halavorato come autotrasportatore presso la cooperativa NP Service, che“distaccava” i lavoratori presso la [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver lavorato nei primianni circa 7 ore al giorno, a seguito dell’aumento degli affari della MaifrediTrasporti, la giornata lavorativa ha iniziato ad essere dalle 04:00 alle 20:00-21:00, per un monte complessivo mensile di 312-315 ore, a fronte delle 168consentite dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. [OSCURATO:PERSONA] ha riferitodi essersi opposto, con altri colleghi, al sistema del cd. doppio disco, e di avercontinuato a consegnare, al termine della giornata lavorativa, un unico discocronotachigrafo. La società, dunque, per occultare simili attività illecite, era solitasopprimere tali dischi, rilasciando documenti con i quali si attestava falsamenteche il lavoratore non aveva utilizzato un veicolo rientrante nella categoria deimezzi pesanti o addirittura che aveva goduto di un giorno di ferie. Secondoquanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], coloro che si rifiutavano di sottostare a tale sistemacriminale venivano minacciati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di essere “lasciati a casa”,minaccia che, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], si è poi concretizzata, avendo lo stesso vistodiminuire di un terzo la propria retribuzione mensile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre,avrebbero deciso di cessare il rapporto di lavoro con la cooperativa NP Serviceper fondarne una nuova (la TNO [OSCURATO:PERSONA]), nella quale sono confluitii soli autisti che si erano conformati alla prassi illecita.Ulteriore parte civile escussa è [OSCURATO:PERSONA], anch’egli autotrasportatorepresso la NP Service, che ha riferito di aver ricevuto le varie direttive da [OSCURATO:PERSONA],talvolta tramite il suo “portavoce” [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA] era colei chefirmava le schede di rapporto ove erano indicate le consegne da effettuare nelcorso della giornata. La giornata di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] iniziava verso mezzanotte,per terminare intorno alle 18, circostanza che lo ha indotto ad adottare il sistemadel doppio disco. Nei casi in cui [OSCURATO:PERSONA] non utilizzava tale meccanismo, l’addettopresente all’Ufficio rientri compilava un documento che attestava falsamente cheil lavoratore non aveva utilizzato un veicolo rientrante nella categoria dei mezzipesanti. La parte civile ha precisato di non aver mai ricevuto pressioni espliciteper sottostare a tale sistema (al quale si è conformato per mantenere il proprioposto di lavoro), ha evidenziato come simili prassi fossero del tutto comuni e hasegnalato che alcuni colleghi, quando si sono lamentati con [OSCURATO:PERSONA] del carico dilavoro, si sono visti rispondere in più occasioni “o è così o state a casa”. Il testeha anche parlato della vicenda di [OSCURATO:PERSONA], collega deceduto per unincidente stradale mentre guidava il proprio automezzo e che aveva più volteprotestato per gli estenuanti turni di lavoro. Infine, ha precisato che le orelavorate in eccesso rispetto ai limiti di legge non sono state retribuite a titolo distraordinario e che le voci fittizie inserite nella busta paga non corrispondevano aquanto dovuto ai lavoratori per il lavoro effettivamente svolto.4. A seguito delle denunce di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono state svolte delleindagini, dalle quali è emerso che: gli autotrasportatori svolgevano,mensilmente, un totale tra le 250 e le 320 ore di lavoro (a fronte delle 168consentite per legge), con picchi di anche oltre 21 ore al giorno; nelle buste paganon sono risultati emolumenti a titolo di “lavoro straordinario”; a seguito dicontrolli stradali, gli autotrasportatori si scambiavano frequentemente veicoli ecarte tachigrafiche o sostituivano tali dischi; [OSCURATO:PERSONA], standoall’esposto presentato dal fratello, tra il febbraio e il luglio del 2013 (ossia pochimesi prima della morte) aveva lavorato in media oltre 330 ore al mese.Altra testimonianza è quella di Caraviello, impiegato presso la NP Servicecon la funzione di gestione del personale nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli ha duramente imposto, nel caso in cuifosse emerso un disco cronotachigrafo indicante una violazione delle ore diguida, di eliminarlo e di sostituirlo con un documento che attestasse falsamenteche il lavoratore non aveva utilizzato un veicolo rientrante nella categoria deimezzi pesanti, e che in caso contrario avrebbe dovuto pagare egli stesso lesanzioni amministrative comminate. Nella compilazione di tali attestazioni,Caraviello ha notato che alcuni autotrasportatori, specie quelli stranieri,lavoravano effettivamente sino a 15/18 ore al giorno. Infine, ha segnalato chePlebani aveva assunto un ruolo decisamente direttivo all’interno della MaifrediTrasporti.Sono poi stati escussi altri sette lavoratori, che hanno sostanzialmenteconfermato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Uno di essi, [OSCURATO:PERSONA],ha anche raccontato che [OSCURATO:PERSONA], il giorno del sinistro mortale, dopo averterminato la propria giornata lavorativo alle ore 03:00, ha ricevuto l’ordine diriprendere il servizio alle 05:00, e che, poco prima dell’incidente, [OSCURATO:PERSONA] loaveva contattato, confessandogli di sentirsi stanco per il troppo poco tempo diriposo. Anche un amico di [OSCURATO:PERSONA] e suo fratello hanno riferito di aver ricevutoconfidenze in ordine al carico di lavoro eccessivo.In seguito, si è dato conto delle testimonianze acquisite su istanza delladifesa, e precisamente di dodici lavoratori. Tra essi, [OSCURATO:PERSONA] hadichiarato di aver lavorato circa 250 ore mensili complessive e che le oreeccedenti il limite massimo venivano retribuite in busta paga con voci diverse daquella dedicata al lavoro straordinario. Lo stesso ha negato di aver mai sostituitoil disco del cronotachigrafo o subito pressioni o minacce, ma ha ricordato che ilavoratori che si rifiutavano di fare ciò venivano “lasciati a casa”.Per quanto concerne gli esami degli imputati, [OSCURATO:PERSONA] ha negato di averavuto alcun rapporto diretto con gli autisti delle cooperative appaltatrici ed hariferito di essersi stupita quando era venuta a sapere, nell’ottobre del 2015, dellagià citata prassi dei doppi dischi.A tutto ciò devono aggiungersi le produzioni documentali, che, per comeritenuto nella decisione di primo grado, hanno dato conto di numeroseirregolarità, sia in riferimento alle ore di lavoro risultanti dagli orari di timbraturache in relazione, con riferimento ad un gran numero di autisti, alla presenza didoppi o anche tripli dischi.5. Il Tribunale, in sede valutativa, ha spiegato le notevoli differenze tra larealtà descritta dai testimoni dell’accusa e quella riferita dai testimoni della difesa(tutte ritenute dichiarazioni credibili e attendibili), facendo riferimento alladifferenza tra le consegne a corto raggio (effettuate, tra gli altri, dai soggettiescussi su istanza della difesa) e quella a lungo raggio (effettuate invece daisoggetti sentiti su iniziativa dell’accusa).In riferimento al reato associativo il Tribunale ha ritenuto i tre soggettilegati da un vincolo stabile, volto a preservare lo status quo aziendale, fondatosu prassi illecite volte ad aggirare la normativa sulle ore massime di guida. I treimputati sono stati ritenute figure chiave che intervenivano quando eranecessario per assicurare il mantenimento delle prassi illecite: [OSCURATO:PERSONA] conmansioni operative immediate, ed in posizione più vicina agli autisti; [OSCURATO:PERSONA] concompetenze specifiche nella gestione degli itinerari di consegna e che forniva congrande frequenza indicazioni e ordini ai singoli autotrasportatori; [OSCURATO:PERSONA] cheinterveniva direttamente solo in situazioni più critiche, mostrando grande forzaintimidatrice e prevaricatrice al fine di mantenere in piedi il sistema illecito.6. In appello la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’assoluzione dell’imputata, siainsistendo sulla non decisività delle prove relative alla sussistenza delleirregolarità sul conteggio delle ore di guida, che ribadendo l’insufficienza deglielementi acquisiti per ritenere sussistente l’indeterminatezza del piano criminosoe il vincolo associativo tra gli imputati. La stessa difesa ha poi ritenuto nonraggiunta la prova dell’esistenza dell’elemento soggettivo ed ha infineconcentrato l’attenzione sull’erronea attribuzione della qualifica di promotore ocapo.La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado inpunto di responsabilità. Condivisa la valutazione complessiva delle testimonianzeoperate dal [OSCURATO:PERSONA], ha poi ribadito la rilevanza della documentazioneprodotta. Difatti, se è vero che gran parte dei documenti acquisiti erano relativiad un solo segmento del periodo in contestazione (settembre e parte di ottobre2015), ritiene che la difesa abbia operato una indebita parcellizzazione delmateriale istruttorio, che, invece, il giudice di primo grado avrebbecorrettamente considerato in maniera unitaria, esaminando i documenti alla lucedelle testimonianze.Per quanto riguarda lo stabile vincolo associativo e la presenza di unastruttura organizzativa adeguata a realizzare gli obiettivi criminosidell’associazione per delinquere, i tre imputati avrebbero utilizzato la strutturadella società [OSCURATO:PERSONA] e delle cooperative create ad hoc per attuareil programma criminoso, nella piena consapevolezza del fine illecito perseguito invia autonoma e ben distinta dall’attività propria della società [OSCURATO:PERSONA]. Quantoall’indeterminatezza del programma criminoso, il giudice di appello ritiene che gliimputati si siano associati certamente al fine di violare la disciplina relativa almassimo di ore di guida degli autisti, senza limitare la propria azione a specificheoccasioni, ma organizzandosi in modo tale da garantire per diversi anni lapossibilità di applicare il consueto modus operandi criminoso ogni volta cheservisse. Corretta e conforme alle risultanze processuali è ritenuta – dalla Cortedi secondo grado – anche l’attribuzione all’imputata del ruolo di capodell’associazione. Si ricorda, anzitutto, la testimonianza del Caraviello, che hafornito numerosi elementi che consentirebbero di comprendere il ruolo svoltodalla predetta, avendo il medesimo più volte chiarito che a comandare fosse laPlebani, la quale più volte gli aveva ricordato di essere “l’unica che comandava”.Particolarmente significativo è ritenuto l’episodio, riferito dal testimone, che lo havisto convocato dalla imputata, alla presenza di tutta la famiglia [OSCURATO:PERSONA], al finedi rimproverarlo e insultarlo pesantemente per non essersi attenuto alle sueindicazioni. Ciò a definitiva riprova degli equilibri interni al consesso familiare checonduceva la [OSCURATO:PERSONA]. Altri elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoriasono stati tratti dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], all’epocacompagno della figlia di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato sia il ruolo egemonedell’imputata all’interno della famiglia e dell’azienda, sia la sua tendenza aricorrere alle minacce. Infine, ulteriori elementi significativi sono stati rinvenutinelle dichiarazioni degli autotrasportatori escussi a dibattimento.7. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo del proprio difensore, affidando le proprie deduzioni a cinque motivi.7.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine agli elementi del fatto di reato previsto dall’art. 416 cod.pen., con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di uno stabile vincoloassociativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso, che non sarebberostati sufficientemente provati. Ad opinione della ricorrente, i giudici del meritonon si sarebbero posti il problema concreto della distinzione tra concorso dipersone nel reato scopo (unico nell’ipotesi accusatoria) rispetto alla esistenza diuna vera e propria associazione a delinquere. La motivazione offerta dalla Cortedi Appello sul punto sarebbe insufficiente, dal momento che non si sarebbetenuto adeguato conto né della mancata di una struttura organizzata perrealizzare un programma delittuoso indeterminato, né del fatto che esistesserolegittime società commerciali, nell’ambito delle quali i soggetti coinvoltioperavano legittimamente. Diverse sarebbero le prove documentali e testimonialinon correttamente considerate, e precisamente indicate dalla difesa. Inoltre,sempre in tesi difensiva, la Corte di secondo grado non avrebbe fatto rettaapplicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sullapossibilità di un programma criminoso indeterminato diretto alla commissione diuna serie indeterminata di delitti identici. Piuttosto, saremmo al massimo alcospetto di un concorso in autonomi reati compiuti solo in determinate occasioni,quando se ne sentiva il bisogno. Si insiste, in seguito, sulla liceità delle attivitàcommerciali operate dalle ditte della famiglia [OSCURATO:PERSONA], e sul fatto che l’aziendanon pianificasse viaggi su tratte fisse, né stipulasse contratti che imponevanoorari rigidi o percorrenze predeterminate, circostanze che escluderebbero inradice la possibilità di una programmazione certa di un numero indeterminato direati di cui all’art. 437 cod. pen.Si deve anche considerare che la c.d. pratica dei doppi dischi sarebbe statalimitata a pochi casi, comprovati dalla documentazione sequestrata, e che laCorte abbia confuso tale tipologia di illeceità con la falsificazione dellesolamente i dischi sarebbero i presidi antinfortunistici la cui violazione sarebbeidonea ad integrare il reato di cui all’art. 437 cod. pen.7.2. Al secondo motivo di ricorso la difesa deduce vizio di motivazione inrapporto alla ritenuta penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 cod.pen.Più precisamente, la motivazione parrebbe viziata in riferimento all’esistenzao meno di plurimi reati ex art. 437 cod. pen., perché le Corti del meritoavrebbero fatto confusione tra la semplice circostanza che i lavoratorilavorassero più ore del consentito e la circostanza, in tesi difensiva non provata,che vi fosse una costante e continua prassi di manomissione dei cronotachigrafi.Si ricorda, peraltro, che i datori di lavoro degli autotrasportatori erano lecooperative, e non la [OSCURATO:PERSONA]. A ciò deve aggiungersi che idocumenti sequestrati ricoprono un arco di tempo molto limitato, ossia meno di40 giorni, a fronte di un capo di imputazione che riguarda condotte poste inessere dal 2009 al 2014. La difesa, in seguito, concentra l’attenzione sui varielementi di prova che sarebbero stati erroneamente valutati dalla Corte diAppello.7.3. Al terzo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo delreato. A fronte di precise deduzioni difensive sulla mancata prova del dolospecifico richiesto dall’art. 416 cod. pen. vi sarebbe una mancanza grafica dellamotivazione.7.4. Nel quarto motivo di ricorso la difesa deduce un ulteriore vizio dimotivazione, ma sotto il diverso profilo della errata attribuzione alla stessa delruolo di promotrice dell’associazione per delinquere, con correlati travisamenti.Le testimonianze richiamate dalla Corte di appello a giustificazione delle propriededuzioni sarebbero meramente generiche, “di colore”, come dimostra, in tesidifensiva, l’analisi delle dichiarazioni del Caraviello, puntualmente indicate neltesto del ricorso. Nessun teste avrebbe riferito di episodi specifici di “comando”della imputata, ed anzi alcuni avrebbero persino escluso di aver mai ricevutoordini o direttive dalla predetta. Inoltre, il ruolo di “proprietaria” delle variesocietà commerciali appare smentito per via documentale. Si riportano, infine,vari stralci della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero idonei a dimostrare leincongruità del ragionamento effettuato dai giudici del merito.7.5 Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazionedi legge ed un vizio di motivazione in riferimento alle statuizioni civili, allacondanna generica ai danni e alla provvisionale prevista in favore delle particivile costituite. Ad opinione della difesa, la Corte di Appello di Torino nonavrebbe consolidato quel pacifico e consolidato orientamento della SupremaCorte in base al quale nei reati associativi l’unica persona offesa è solo lo Stato,posto che il bene giuridico protetto è esclusivamente l’ordine pubblico. Da ciòdiscenderebbe l’impossibilità di considerare persona offesa o, comunque,danneggiata la persona fisica. A ciò si aggiunga la mancata individuazione di unnesso mediato, ma eziologicamente rilevante, tra i danni causati in manieradiretta dai reati fine dell’associazione a delinquere e le condotte associative chehanno garantito le condizioni per la loro determinazione. Sul punto, la Corte disecondo grado, nonostante le deduzioni difensive, non avrebbe offerto sufficientemotivazione. Infine, per quanto concerne la sola parte civile “[OSCURATO:PERSONA]”,la difesa segnala una violazione ed errata applicazione di legge, in quanto lesignore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il signore CorradoGambuzza non possono considerarsi eredi del fu [OSCURATO:PERSONA], avendo glistessi rinunciato all’eredità di quest’ultimo già nel 2013. Circostanza di cuil’odierna ricorrente sarebbe venuta a conoscenza solamente dopo la pronunciadella sentenza di secondo grado, e precisamente tramite una richiesta allacancelleria della Volontaria giurisdizione del Tribunale di Novara. Ne consegueche deve ritenersi errato e non legittimo il riconoscimento in capo a tali soggettidella qualifica di eredi, e quindi di soggetti danneggiati.Le argomentazioni difensive sono state ribadite con memoria depositatadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in prossimità della trattazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza deimotivi addotti, tesi peraltro a sollecitare nuovi e non consentiti apprezzamenti infatto.2. Prendendo le mosse dal primo motivo, va rilevato che le doglianzemuovono da una errata considerazione degli argomenti impiegati dalla Corte dimerito a fini di conferma della decisione di primo grado.Ed invero, nel caso oggetto del presente procedimento l’esistenza di unastruttura associativa finalizzata alla commissione di più delitti di omissione dicautele contro gli infortuni sul lavoro non si è basata sulla mera considerazionedella inerenza delle finalità illecite a strutture aziendali esistenti, quanto sullaconsiderazione del profilo funzionale che ha determinato – in modo organizzato eprogrammato – l’utilizzo in modo improprio delle cooperative collegate allaazienda [OSCURATO:PERSONA], con sviamento delle ordinarie finalità di impresa a scopi illeciti,realizzati mediante l’alterazione dei sistemi di prevenzione degli infortuni. Ciòrisulta conforme – in tema di individuazione dei caratteri della fattispecie –all’insegnamento di questa Corte per cui è configurabile il delitto di associazioneper delinquere nel caso in cui i singoli componenti di una società commerciale e,dunque, di un'organizzazione con finalità e scopi leciti, pongono in essere, insinergia tra loro, attività illecite in esecuzione di comprovate direttive generali,loro impartite dai responsabili dell'organizzazione stessa, posto che lasovrapposizione o la coincidenza tra l'"ente sociale lecito" e quello "criminale"non deve essere totale, essendo sufficiente che il legame agevolato da unaconcomitanza spazio-temporale e, in tutto o in parte soggettiva, non trovi unaspiegazione logica nei rapporti commerciali, ma si estrinsechi nel perseguimentodi un progetto criminale condiviso (così Sez. 3, n. 11782 del 18/01/2023,D'offizi, Rv. 287178 - 01: fattispecie relativa ad attività sistematiche e durature,ascritte ai soci di una società commerciale, finalizzate all'adulterazione, con l'usodi zucchero e sostanze vietate, di vini illecitamente commercializzati come DOP oIGP).Si tratta di un profilo ampiamente scrutinato in sede di merito con argomentidel tutto logici e basati su solide verifiche in fatto (incrocio tra dichiarazionitestimoniali e verifiche documentali), i cui esiti non possono essere ridiscussinella presente sede di legittimità mediante riproposizione di tesi alternative.In diritto è peraltro pacifico che l’esistenza della struttura associativa puòessere riconosciuta anche in rapporto alla programmazione di più delittiomogenei, dovendosi ritenere decisiva la indeterminatezza del programmacriminoso, nel caso in esame ampiamente e logicamente argomentata (ai finidella configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria laprova dell'esistenza del programma di commettere un numero indeterminato direati; tra le molte, v. Sez. 6, n. 9096 del 17/01/2013, Brocca, Rv. 254718 - 01).3. Con il secondo, terzo e quarto motivo si ripropongono temi di merito (inpunto di individuazione degli elementi di prova della responsabilità individuale,del ruolo ricoperto e del relativo elemento psicologico), il cui apprezzamento insede di legittimità è precluso tutte le volte in cui il percorso argomentativoespresso in sede di merito non sia manifestamente illogico o del tutto scollegatodalla regola di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen.E nel caso in esame non si ravvisano né aspetti di illogicità né scollamentifunzionali dalla regola di giudizio secondo cui l’affermazione di responsabilità èimpedita dalla insorgenza di un ragionevole dubbio.Ciò perché le deposizioni testimoniali evidenziate in sede di merito – in unacon l’acquisizione della documentazione relativa ad un periodo di attività ditrasporto delle merci – hanno consentito di asseverare la tesi di accusa senzaalcuna smagliatura, essendo stata indicata in maniera concorde da più fonti laPlebani come colei che tendeva ad imporre l’uso degli strumenti e dei modi dialterazione del controllo delle prestazioni lavorative, sì da raggiungere – in modoillecito – gli obiettivi della massimizzazione dei profitti aziendali. In ciò vi è chiaroprofilo dimostrativo del ruolo svolto dalla ricorrente nell’ambito dell’associazione,con motivazione del tutto adeguata anche in riferimento al profilo psicologico,posto che è la stessa natura delle condotte (imporre l’utilizzo degli strumentiilleciti pena l’accantonamento lavorativo) a svelare in modo inequivoco laconsapevolezza e volontà della condotta delittuosa.Le doglianze, pertanto, si mostrano del tutto generiche, posto che reiteranoprofili in fatto senza adeguato confronto con le puntuali ragioni della decisione.Va ricordato, in particolare, che la Corte di secondo grado offre una congruaspiegazione dei contenuti delle deposizioni indicate come favorevoli alla difesa,correlata al diverso ambito spaziale di utilizzo degli autisti, dunque, nessunprofilo di incoerenza è rilevabile.4. Il quinto motivo va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.Sono molteplici gli arresti di questa Corte, cui si sono attenuti i giudici delmerito, in punto di responsabilità civile per danni mediati e indiretti correlati alladanno, è legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale non solo ilsoggetto passivo del reato, ma anche chiunque abbia riportato un dannoeziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo con laconseguenza che, ove il reato si inquadri nel piano criminoso di un'associazioneper delinquere, la cui commissione abbia facilitato l'esecuzione del reato fine(nella specie furto), il soggetto passivo è legittimato a costituirsi parte civileanche per il reato associativo in quanto danneggiato da quest'ultimo: v. Sez. 2,n. 31295 del 31/05/2018, P.c. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 273698 - 01)].Nel caso in esame vi è stato – in sede di merito – accertamento incidentaledelle condotte causative di danno (in punto di manomissione degli strumenti disicurezza) il che rende manifestamente infondato il profilo di critica, anche invirtù del fatto che l’accertamento, come specificato nella decisione di primogrado, è limitato al danno morale, il rende generiche le deduzioni in punto dilegittimazione.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]