CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 40634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in totale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di lesione personale e minaccia, commessi il 24 luglio 2015; 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo, tra l'altro, con il terzo motivo (rubricato con la lettera C) la mancata rinnovazione dell'istruzione. 3. Il motivo — che, pur enunciato come mancata assunzione di prova decisiva, si collega, nella sostanza, alla inosservanza dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. — non è manifestamente infondato, tenuto conto che la riforma della decisione assolutoria si fonda su una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando periodi di sospensione e considerato che l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. pur contestata non è stata ritenuta, il termine massimo di prescrizione dei reati è maturato il 24 gennaio 2023. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso