CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Massa aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione anticipata per il periodo 19 luglio 2020 – 28 giugno 2021. Aragione della decisione osserva che il periodo per cui è stata richiesta la concessione del beneficio non è compreso,neppure a titolo di presofferto, nella pena determinata dal cumulo del 14 aprile 2023, la cui esecuzione ha avuto inizio il 28 febbraio 2023. Anche dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che la domanda di liberazione anticipata è stata formulata non per il titolo che è attualmente in esecuzione,ma in relazione a pena espiata per altro titolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, pe r il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] , sviluppando un unico motivo con cui denuncia errata applicazione dell’art. 54 Ord. pen. Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa, la liberazione anticipata è stata richiesta con riferimento ad un periodo in cui si trovava in custodia cautelare per un procedimento definito con una delle sentenze di condanna oggetto del provvedimento di cumulo in esecuzione: quella emessa dal Tribunale di Massa nel procedimento 2997/2018 R.G.N.R. Tale condanna, originariamente compresa nell’ordine di esecuzione n. 52/2022 della Procura della Repubblica di Massa,al momento della richiesta del beneficio dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza di Massa era confluita nel titolo in esecuzione, il n. 68/2023 della Procura della Repubblica diGenova, insieme con quella emessa nel procedimento n. 7834/2017 R.G.N.R e ciò perché nelle more il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza in data 11 aprile 2024, aveva ripristinato la carcerazione, a seguito della revoca dell’affidamento in prova concesso con ordinanza del 15 febbraio 2023. CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso è fondatonei limiti chiariti nel prosieguo . 1. Risulta dagli atti trasmessi a questo Ufficio: -che il titolo in esecuzione all’epoca della richiesta della liberazione anticipata dichiaratainammissibile dal Mag istrato di sorveglianza di Massa , ovvero l ’ ordine di esecuzionepene concorrentiemesso dal Procuratore di Genova il 14 aprile 2023, comprende la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Massa,emessa in data 13 luglio 2020 e divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2022; -che [OSCURATO:PERSONA], in ep oca precedente al semestre in relazione al quale ha avanzato la richiesta di liberazione anticipata ( dal 19 luglio 2020 al 28 giugno 2021), è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nel procedimento definito dalla citatasentenza del G.i.p. del Tribunale di Massa ( per 3 mesi e 22 giorni, dal 17 gennaio 2019 al 7 maggio 2019). Pertanto, l’affermazione, posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità, secondocui la rich ies ta di liberazione anticipata è relativa a d un periodo non compreso nel titolo in esecuzione ap pare apodittica e non sufficientementeriscontrata da lla documentazione rich i am ata , anche te nu to conto del principiogiurisprudenziale i n forza del qual e è possibile operare , ai fini della applicazione del beneficio della liberazione anticipata, il congiungimento di più periodi frazionati di pena espiata o presofferta purché imputabili alla stessa pena in esecuzione e non intervallati da periodi di libertà in cui risultino poste in essere condotte criminose o anche semplicemente antisociali (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Maggio, Rv. 275849 – 01; Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, Rv. 239884)e che non è nemmeno necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare. Infatti, il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art.54 Ord. Pen., può avvenire anche cumulando periodi di detenzione separati da un intervallo temporale (riferibili, comunque, alla medesima esecuzione), purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione (tra le altre, Sez. 1, n. 1019 del 04/02/1999, Rv. 213557; Sez. 1, n. 41956 del14/10/2003, Rv. 226243). 2. Quanto appena illustrato impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova che , nell’osservanza dei richiamati principi,effettuerà un nuovo ed autonomo giudizio, libero nell'esito ma emendato dal segnalato profilo critico. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così deciso, in Roma21