CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 15151/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2019 del TRIBUNALE di TERNIvisti gli gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], imputata per lesioni colpose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lesioni derivanti dalla omessa vigilanza sul cane della prima, fatto del 12 novembre 2015, ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2019, in riforma della decisione assolutoria del giudice di pace di Orvieto dell'Il maggio 2019, ha riconosciuto l'imputata responsabile, condannandola al risarcimento dei danni. La ricorrente si affida a due motivi con i quali denunzia violazione di legge: (1) degli att. 521 e 75 cod. proc. pen., a causa della lamentata mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, per avere il decidente di ufficio individuato danni non contestati dal P.M.; e (2) dell'art. 185 cod. pen., lamentandosi la omessa considerazione della circostanza, documentata in atti, che la persona offesa aveva già ricevuto adeguata somma dalla compagnia di assicurazione. 2. Il P.G. della S.C7 nella propria requisitoria scritta del 27 dicembre 2021/ ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. E' pervenuta rinunzia al ricorso, sottoscritta dall'assistito, con firma autenticata dal Difensore. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), c.p.p., per intervenuta rinunzia all'impugnazione. 5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, in dispositivo. 6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 del1 18 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa dele ammende. Così deciso il 13/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] E manuelt/p", a Ivo D