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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18050/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata il 24 giugno 2020 dal Tribunale di Ferrara con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver detenuto a fini di cessione a terzi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], circa 253 grammi di marijuana.

Risulta dagli atti che, il 20 aprile 2020, nel corso di una perquisizione eseguita ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n.309/90, nel bagagliaio, nel cruscotto e nella portiera lato guida dell'autovettura occupata dai tre giovani furono rivenute tre buste di plastica che contenevano rispettivamente gr. 50, gr. 160 e gr. 43 di tale sostanza stupefacente.

I tre giovani furono tratti in arresto e dichiararono che la sostanza era stata donata loro da un conoscente affinché ne facessero uso.

2. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il solo Balboni che lamenta: - con il primo motivo, erronea interpretazione di norma di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo all'elemento oggettivo del reato, ritenuto sussistente - ancorché gli imputati fossero seguiti dal Sert e assuntori di sostanza - sulla base del solo dato ponderale e delle modalità della detenzione, senza neppure aver verificato quale fosse l'esatta quantità del principio attivo ed affidandosi al solo narcotest; - col secondo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. fondato anch'esso sul solo dato ponderale in assenza di elementi di prova atti a definire l'esatta qualità della sostanza; - col terzo motivo, la totale mancanza di motivazione in ordine alla richiesta concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R n. 309/90 che sarebbe giustificata dall'atteggiamento collaborativo tenuto sin da subito cercando fornire informazioni ai carabinieri «circa persone e luoghi collegati allo spaccio e detenzione di droga».

Osserva in proposito il ricorrente che la sentenza impugnata ha omesso ogni motivazione riguardo a questo specifico motivo di gravame limitandosi a motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

La difesa del ricorrente ha depositato tempestive memorie di replica.

4. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità.

5. Quanto ai primi due motivi, si deve osservare che si tratta di mera riproposizione di questioni già sollevate in !sede di appello alle quali la Corte territoriale ha risposto con motivazione completa e non viziata da errori logico- giuridici.

La sentenza impugnata ha affermato, infatti - ric:hiamandosi ad un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Hu, Rv. 257462; Sez. 4, Sentenza n. 22238 del 29/01/2014, Feola, Rv. 259157) - che per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o un accertamento tec:nico, ma è sufficiente il materiale probatorio costituito dall'indagine con narcotest purché integrato da elementi ulteriori che, nel caso di specie, sono costituiti dal forte odore di marijuana percepito dagli operanti all'interno del veicolo e dalle dichiarazioni rese dagli imputati, che si sono detti assuntori di tale sostanza.

Secondo i giudici di merito, inoltre, il dato ponderale (253 grammi di marijuana) è tale da escludere la detenzione per uso esclusivamente personale anche in assenza di accertamento della quantità di principio attivo: in primo luogo, perché si tratta di sostanza vegetale soggetta a rapida deteriorabilità e perdita di efficacia drogante che non avrebbe senso detenere in quantità così elevata al solo scopo di farne uso; in secondo luogo, perché i tre pacchi nei quali la sostanza era suddivisa erano stati accuratamente occultati in nascondigli diversi e il pacco nascosto all'interno della portiera poté essere rinvenuto solo in un secondo momento, all'esito di una perquisizione più attenta di quella eseguita per strada.

Sulla base dei medesimi argomenti - come si è detto non contraddittori né manifestamente illogici - la Corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen osservando che, anche ammettendo un parziale uso personale, la quantità di sostanza destinata alla cessione era comunque idonea a raggiungere una «amplia platea di assuntori».

6. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla richiesta di riconoscimento della attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. n. 309/90 che, pure, era stata avanzata in sede di gravame.

Osserva che, già in quella sede, era stata censurata la motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva escluso l'applicabilità della attenuante, perché riferita solo alle dichiarazioni rese nell'udienza di convalida e non anche a quelle rese, nell'immediatezza, alla polizia giudiziaria.

Tale motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorrente si limita infatti a riferire, come già aveva fatto nell'atto di appello, che, nelle dichiarazioni rese al giudice in udienza, gli imputati avevano evidenziato di avere «sin da subìto [...] cercato di fornire informazioni ai Carabinieri circa persone e luoghi collegati allo spaccio e detenzione di droga», ma non chiarisce quale sarebbe stato il contenuto di tali dichiarazioni, né, tanto meno, quali dichiarazioni sarebbero state rese, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA].

Non spiega inoltre (e ancor meno documenta) quale aiuto concreto tali dichiarazioni avrebbero fornito all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria.

Se è vero, infatti, che, in presenza di traffici di modesta entità, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90 è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze permettendo l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347); è pur vero, che il ricorrente non ha fornito nell'atto d'appello e neppure nel ricorso alcun elemento che consenta di apprezzare l'eventuale rilevanza del contenuto delle dichiarazioni rese, nell'immediatezza, alla polizia giudiziaria.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata il 24 giugno 2020 dal Tribunale di Ferrara con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver detenuto a fini di cessione a terzi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], circa 253 grammi di marijuana. Risulta dagli atti che, il 20 aprile 2020, nel corso di una perquisizione eseguita ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n.309/90, nel bagagliaio, nel cruscotto e nella portiera lato guida dell'autovettura occupata dai tre giovani furono rivenute tre buste di plastica che contenevano rispettivamente gr. 50, gr. 160 e gr. 43 di tale sostanza stupefacente. I tre giovani furono tratti in arresto e dichiararono che la sostanza era stata donata loro da un conoscente affinché ne facessero uso. 2. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il solo Balboni che lamenta: - con il primo motivo, erronea interpretazione di norma di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo all'elemento oggettivo del reato, ritenuto sussistente - ancorché gli imputati fossero seguiti dal Sert e assuntori di sostanza - sulla base del solo dato ponderale e delle modalità della detenzione, senza neppure aver verificato quale fosse l'esatta quantità del principio attivo ed affidandosi al solo narcotest; - col secondo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. fondato anch'esso sul solo dato ponderale in assenza di elementi di prova atti a definire l'esatta qualità della sostanza; - col terzo motivo, la totale mancanza di motivazione in ordine alla richiesta concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R n. 309/90 che sarebbe giustificata dall'atteggiamento collaborativo tenuto sin da subito cercando fornire informazioni ai carabinieri «circa persone e luoghi collegati allo spaccio e detenzione di droga». Osserva in proposito il ricorrente che la sentenza impugnata ha omesso ogni motivazione riguardo a questo specifico motivo di gravame limitandosi a motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato tempestive memorie di replica. 4. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 5. Quanto ai primi due motivi, si deve osservare che si tratta di mera riproposizione di questioni già sollevate in !sede di appello alle quali la Corte territoriale ha risposto con motivazione completa e non viziata da errori logico- giuridici. La sentenza impugnata ha affermato, infatti - ric:hiamandosi ad un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Hu, Rv. 257462; Sez. 4, Sentenza n. 22238 del 29/01/2014, Feola, Rv. 259157) - che per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o un accertamento tec:nico, ma è sufficiente il materiale probatorio costituito dall'indagine con narcotest purché integrato da elementi ulteriori che, nel caso di specie, sono costituiti dal forte odore di marijuana percepito dagli operanti all'interno del veicolo e dalle dichiarazioni rese dagli imputati, che si sono detti assuntori di tale sostanza. Secondo i giudici di merito, inoltre, il dato ponderale (253 grammi di marijuana) è tale da escludere la detenzione per uso esclusivamente personale anche in assenza di accertamento della quantità di principio attivo: in primo luogo, perché si tratta di sostanza vegetale soggetta a rapida deteriorabilità e perdita di efficacia drogante che non avrebbe senso detenere in quantità così elevata al solo scopo di farne uso; in secondo luogo, perché i tre pacchi nei quali la sostanza era suddivisa erano stati accuratamente occultati in nascondigli diversi e il pacco nascosto all'interno della portiera poté essere rinvenuto solo in un secondo momento, all'esito di una perquisizione più attenta di quella eseguita per strada. Sulla base dei medesimi argomenti - come si è detto non contraddittori né manifestamente illogici - la Corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen osservando che, anche ammettendo un parziale uso personale, la quantità di sostanza destinata alla cessione era comunque idonea a raggiungere una «amplia platea di assuntori». 6. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla richiesta di riconoscimento della attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. n. 309/90 che, pure, era stata avanzata in sede di gravame. Osserva che, già in quella sede, era stata censurata la motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva escluso l'applicabilità della attenuante, perché riferita solo alle dichiarazioni rese nell'udienza di convalida e non anche a quelle rese, nell'immediatezza, alla polizia giudiziaria. Tale motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente si limita infatti a riferire, come già aveva fatto nell'atto di appello, che, nelle dichiarazioni rese al giudice in udienza, gli imputati avevano evidenziato di avere «sin da subìto [...] cercato di fornire informazioni ai Carabinieri circa persone e luoghi collegati allo spaccio e detenzione di droga», ma non chiarisce quale sarebbe stato il contenuto di tali dichiarazioni, né, tanto meno, quali dichiarazioni sarebbero state rese, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA]. Non spiega inoltre (e ancor meno documenta) quale aiuto concreto tali dichiarazioni avrebbero fornito all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria. Se è vero, infatti, che, in presenza di traffici di modesta entità, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90 è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze permettendo l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347); è pur vero, che il ricorrente non ha fornito nell'atto d'appello e neppure nel ricorso alcun elemento che consenta di apprezzare l'eventuale rilevanza del contenuto delle dichiarazioni rese, nell'immediatezza, alla polizia giudiziaria. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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