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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 1987

Cassazione n. 17628/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1987 avverso l'ordinanza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , che ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio - 11 ottobre 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere dal 20 gennaio 2017 al 16 novembre 2020 in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, accusa da cui è stato, infine, assolto dalla Corte di appello di Catanzaro, in riforma della condanna inflitta in primo grado all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 16 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 10 aprile 2021.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe meramente apparente.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe, ad avviso del ricorrente, negato - ma, si stima, illegittimamente ed erroneamente - il diritto alla riparazione in assenza di elementi integranti dolo o colpa grave, desumendo circostanze di fatto ritenute ostative alla equa riparazione attraverso un vero e proprio travisamento delle risultanze probatorie emergenti dalla sentenza di assoluzione.

Richiamata la motivazione dell'ordinanza reiettiva, la si sottopone a censura, in quanto la stessa, ad avviso della Difesa, ripercorre testualmente la sentenza della cassazione emessa nella fase cautelare (Sez. 5, n. 40508 del 13/07/2017), dalla quale mutua anche, alla p. 7, una svista contenutistica (la data dell'Il settembre 2014 in luogo di quella 20 novembre 2014), senza, tuttavia, tenere conto del contenuto della successiva assoluzione, che ha espressamente ritenuto privi di rilevanza gli elementi in precedenza valorizzati.

In particolare: avere accompagnato lo zio [OSCURATO:PERSONA] in tre occasioni (ossia: a.

I'll settembre 2014, anzi, il 20 novembre 2014; b.

Il 27 ottobre 2014; c. febbraio 2015) ed avere assistito a dialoghi dal contenuto criminale (ritenuto indice di fiducia di appartenente alla malavita verso il nipote) sono circostanze valorizzate alle pp. 4-5 dell'ordinanza impugnata ma che sono state già ritenute espressamente prive di qualsiasi valenza alla p. 534 della sentenza di assoluzione, ove si legge - testualmente - che «Appare però evidente che si tratta di tre- sole occasioni distribuite nell'arco di mesi e di vicende rispetto alle quali il [OSCURATO:PERSONA] non è mai intervenuto attivamente né ha mai pronunciato alcuna parola e dunque in effetti non evidenziano alcuna attiva partecipazione o conoscenza»;ed anche il riferimento, che si rinviene alla p. 5 dell'ordinanza impugnata, alla circostanza che Trapasso sarebbe stato costantemente in contatto con altri associati ed avrebbe aggiornato il sodalizio sulle attività che si svolgevano all'interno di un villaggio turistico, sarebbe stato decisamente escluso nella sentenza assolutoria, che, alle pp. 534-536, afferma - letteralmente - che «Neppure può dirsi che il [OSCURATO:PERSONA] operasse per conto del cugino [OSCURATO:PERSONA] all'interno del villaggio Riviera del Sole.

Il resoconto che il [OSCURATO:PERSONA] fa al cugino relativamente alla discussione avuta con un animatore del villaggio infatti non può assumere alcun valore associativo, riflettendo soltanto la circostanza che l'imputato lavorava effettivamente come cameriere nel villaggio dove era stato maltrattato e minacciato di licenziamento da uno degli animatori.

Occorre convenire con la difesa poi che il fatto di essere trattato male e minacciato di licenziamento da parte di un semplice animatore del villaggio appare davvero illogico per un supposto partecipe ad una associazione mafiosa e dipendente di un villaggio che era sotto il pieno controllo del sodalizio (...) Non è dunque vero che gli elementi probatori dimostrano il ruolo dell'imputato come uomo di assoluta fiducia del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del villaggio Rivera del Sole nel quale viceversa il [OSCURATO:PERSONA] appare soltanto svolger le mansioni di cameriere o i lavori in spiaggia».

Si richiama il principio, anche di recente fissato dalla S.C. (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039), secondo il quale il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate e che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate.

Infine, allegate materialmente la richiamata sentenza della S.C. (Sez. 5, n. 40508 del 13/07/2017), la sentenza assolutoria della Corte di appello, l'ordinanza cautelare genetica e quella pronunziata dal Tribunale per il riesame ex art. 309 cod. proc. pen., l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3.

Il P.G. nella requisitoria scritta del 9 gennaio 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura dello Stato con memoria del 13 gennaio 2023, pervenuta il 16 gennaio 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

2. La Corte territoriale ha individuato, con motivazione stringata ma non illogica né incongrua (che si rinviene alla p. 4 del provvedimento impugnato), il comportamento dell'imputato colposamente concausativo, in uno con l'errore dell'A.G., della privazione della libertà personale.

In effetti, le circostanze di avere accompagnato lo zio in più occasioni, collocate tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, in cui si è parlato di tangenti sulla fornitura di videogiochi da pagare alla cosca dominante e di due avvenuti arresti, con attribuzioni di "patenti" di mafiosità, avendo lo zio [OSCURATO:PERSONA] «afferma[...to], alla presenza del nipote Giuseppe, che nell'uno e nell'altro caso si trattava di suoi uomini» (così alla p. 534 della sentenza assolutoria), seppure - correttamente - ritenute prive di valenza dimostrativa circa la intraneità criminale di Giuseppe, tuttavia sono state ricondotte alla categoria della colpa extraprocessuale, sotto il profilo delle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) ovvero delle ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782) ovvero dell'agire di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425).

Né a diverse conclusioni può condurre la valutazione operata dai giudici della cognizione (e che si rinviene alle pp. 534-536 della sentenza irrevocabile di assoluzione), che non può essere trasposta tout-court nell'ambito della equa riparazione.

Infatti, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).

Il giudice della riparazione, infatti, deve seguire un iter logico- motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale, costituendo compito del primo - adeguatamente adempiuto nel caso di specie - la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

3. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc.), al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1987 avverso l'ordinanza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , che ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio - 11 ottobre 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere dal 20 gennaio 2017 al 16 novembre 2020 in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, accusa da cui è stato, infine, assolto dalla Corte di appello di Catanzaro, in riforma della condanna inflitta in primo grado all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 16 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 10 aprile 2021. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe meramente apparente. In particolare, la Corte territoriale avrebbe, ad avviso del ricorrente, negato - ma, si stima, illegittimamente ed erroneamente - il diritto alla riparazione in assenza di elementi integranti dolo o colpa grave, desumendo circostanze di fatto ritenute ostative alla equa riparazione attraverso un vero e proprio travisamento delle risultanze probatorie emergenti dalla sentenza di assoluzione. Richiamata la motivazione dell'ordinanza reiettiva, la si sottopone a censura, in quanto la stessa, ad avviso della Difesa, ripercorre testualmente la sentenza della cassazione emessa nella fase cautelare (Sez. 5, n. 40508 del 13/07/2017), dalla quale mutua anche, alla p. 7, una svista contenutistica (la data dell'Il settembre 2014 in luogo di quella 20 novembre 2014), senza, tuttavia, tenere conto del contenuto della successiva assoluzione, che ha espressamente ritenuto privi di rilevanza gli elementi in precedenza valorizzati. In particolare: avere accompagnato lo zio [OSCURATO:PERSONA] in tre occasioni (ossia: a. I'll settembre 2014, anzi, il 20 novembre 2014; b. Il 27 ottobre 2014; c. febbraio 2015) ed avere assistito a dialoghi dal contenuto criminale (ritenuto indice di fiducia di appartenente alla malavita verso il nipote) sono circostanze valorizzate alle pp. 4-5 dell'ordinanza impugnata ma che sono state già ritenute espressamente prive di qualsiasi valenza alla p. 534 della sentenza di assoluzione, ove si legge - testualmente - che «Appare però evidente che si tratta di tre- sole occasioni distribuite nell'arco di mesi e di vicende rispetto alle quali il [OSCURATO:PERSONA] non è mai intervenuto attivamente né ha mai pronunciato alcuna parola e dunque in effetti non evidenziano alcuna attiva partecipazione o conoscenza»;ed anche il riferimento, che si rinviene alla p. 5 dell'ordinanza impugnata, alla circostanza che Trapasso sarebbe stato costantemente in contatto con altri associati ed avrebbe aggiornato il sodalizio sulle attività che si svolgevano all'interno di un villaggio turistico, sarebbe stato decisamente escluso nella sentenza assolutoria, che, alle pp. 534-536, afferma - letteralmente - che «Neppure può dirsi che il [OSCURATO:PERSONA] operasse per conto del cugino [OSCURATO:PERSONA] all'interno del villaggio Riviera del Sole. Il resoconto che il [OSCURATO:PERSONA] fa al cugino relativamente alla discussione avuta con un animatore del villaggio infatti non può assumere alcun valore associativo, riflettendo soltanto la circostanza che l'imputato lavorava effettivamente come cameriere nel villaggio dove era stato maltrattato e minacciato di licenziamento da uno degli animatori. Occorre convenire con la difesa poi che il fatto di essere trattato male e minacciato di licenziamento da parte di un semplice animatore del villaggio appare davvero illogico per un supposto partecipe ad una associazione mafiosa e dipendente di un villaggio che era sotto il pieno controllo del sodalizio (...) Non è dunque vero che gli elementi probatori dimostrano il ruolo dell'imputato come uomo di assoluta fiducia del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del villaggio Rivera del Sole nel quale viceversa il [OSCURATO:PERSONA] appare soltanto svolger le mansioni di cameriere o i lavori in spiaggia». Si richiama il principio, anche di recente fissato dalla S.C. (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039), secondo il quale il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate e che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate. Infine, allegate materialmente la richiamata sentenza della S.C. (Sez. 5, n. 40508 del 13/07/2017), la sentenza assolutoria della Corte di appello, l'ordinanza cautelare genetica e quella pronunziata dal Tribunale per il riesame ex art. 309 cod. proc. pen., l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 9 gennaio 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato con memoria del 13 gennaio 2023, pervenuta il 16 gennaio 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. La Corte territoriale ha individuato, con motivazione stringata ma non illogica né incongrua (che si rinviene alla p. 4 del provvedimento impugnato), il comportamento dell'imputato colposamente concausativo, in uno con l'errore dell'A.G., della privazione della libertà personale. In effetti, le circostanze di avere accompagnato lo zio in più occasioni, collocate tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, in cui si è parlato di tangenti sulla fornitura di videogiochi da pagare alla cosca dominante e di due avvenuti arresti, con attribuzioni di "patenti" di mafiosità, avendo lo zio [OSCURATO:PERSONA] «afferma[...to], alla presenza del nipote Giuseppe, che nell'uno e nell'altro caso si trattava di suoi uomini» (così alla p. 534 della sentenza assolutoria), seppure - correttamente - ritenute prive di valenza dimostrativa circa la intraneità criminale di Giuseppe, tuttavia sono state ricondotte alla categoria della colpa extraprocessuale, sotto il profilo delle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) ovvero delle ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782) ovvero dell'agire di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425). Né a diverse conclusioni può condurre la valutazione operata dai giudici della cognizione (e che si rinviene alle pp. 534-536 della sentenza irrevocabile di assoluzione), che non può essere trasposta tout-court nell'ambito della equa riparazione. Infatti, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione, infatti, deve seguire un iter logico- motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale, costituendo compito del primo - adeguatamente adempiuto nel caso di specie - la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. 3. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc.), al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifu
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