CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13098/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17548/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PSSGLC82522I1563), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 38 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 133/05/18 depositata in data 13 marzo 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008 e redatto con metodologia sintetica, con cui era stata accertata maggiore capacità reddituale pari ad C 55.713,00 rispetto a quanto dichiarato, sulla base dell'applicazione degli indici di redditività di cui ai D.M. del 10 settembre e del 19 novembre del 1992, consistenti un motociclo, un autoveicolo e una abitazione secondaria, sulla quale gravavano delle rate di mutuo, con recupero di imposte e applicazione di sanzioni. 2. Il ricorrente ha dedotto - oltre a formulare questioni preliminari e a censurare il valore probatorio dei coefficienti ministeriali di cui ai citati DD.MM., anche in relazione alle caratteristiche dei beni indice considerati - che nella specie vi sarebbe stata idonea prova contraria a dimostrare l'esistenza di risorse esterne idonee a giustificare gli indici di capacità contributiva, quali (in particolare) la liquidità derivante dalla sottoscrizione di un contratto di mutuo per un importo superiore al valore dell'immobile il cui acquisto era stato oggetto di finanziamento. 3. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso, ritenendo insufficienti gli indici parametrici di cui ai citati DD.MM .4. La CTR delle Marche, con sentenza del 13 marzo 2018, ha accolto l'appello dell'Ufficio. Nel merito il giudice di appello, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto - ferma restando l'idoneità probatoria dei fattori-indice risultanti dal redditometro - che il contribuente non ha fornito la prova contraria a lui incombente, non avendo dimostrato che i redditi esenti conseguiti potessero ragionevolmente comportare il sostenimento sia degli incrementi patrimoniali accertati dall'Ufficio, sia l'entità delle spese sostenute dal contribuente, ritenendo irragionevole che la liquidità risultante dalla documentazione prodotta fosse idonea a consentire, tra le altre cose, il sostentamento di una famiglia composta di tre persone. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto non provato l'utilizzo del residuo importo del mutuo al fine del pagamento delle spese per il mantenimento del motociclo e dell'autoveicolo. 5. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l'Ufficio. 6. Il procedimento, già chiamato per la trattazione davanti alla Sesta Sezione Civile ex art. 380-bis cod. proc. civ., è stato sospeso per l'adesione da parte del ricorrente alla definizione agevolata di cui agli artt. 6, 7 d. I. 23 ottobre 2018, n. 119 ed è stato dichiarato estinto con decreto di questa Corte in data 13 dicembre 2021, n. 39488. Il ricorrente, dando atto di avere presentato istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2019, ha chiesto fissarsi udienza ex art. 391, terzo comma, cod. Iproc. civ. 7. La causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi quarto e quinto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non fornita la prova contraria da parte del contribuente per mancata prova del fatto che le fonti di cui il contribuente disponeva non sarebbero state in grado di coprire il flusso delle spese correnti. Deduce il ricorrente che la prova contraria del contribuente non debba investire la prova che le risorse esterne o i redditi esenti siano stati utilizzati per coprire specificamente le spese, ma sia sufficiente al riguardo dimostrare la mera disponibilità di tali risorse. Deduce, inoltre, il ricorrente che il giudice di appello avrebbe negato valore probatorio alla documentazione bancaria prodotta. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione delle medesime norme nella parte in cui il giudice di appello non ha considerato che gli indici di capacità contributiva non terrebbero conto delle caratteristiche degli stessi, quali l'inagibilità del bene immobile, né sarebbe stato considerato che i beni indice fossero nella disponibilità del contribuente. Contesta, in ogni caso, la pregnanza degli indici utilizzati dall'Ufficio in relazione agli altri beni indice (motociclo e autoveicolo), invocando l'omessa valutazione in concreto della prova contraria. Deduce, infine, violazione del principio di affidamento per effetto della definizione in sede di accertamento con adesione dell'accertamento relativo al precedente periodo di imposta. 2. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla prova contraria che deve essere fornita dal contribuente in sede di impugnazione di accertamento sintetico, sono infondati. In disparte dalla manifesta inammissibilità della deduzione relativa alla violazione del principio di affidamento, questione estranea alla sentenza impugnata, il ricorrente - da un lato - non coglie in pieno l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, dall'altro propugna in sede di legittimità una diversa valutazione del materiale istruttorio rispetto a quella adottata dal giudice di appello. Il giudice di appello, per quanto abbia astrattamente enunciato il principio secondo cui il contribuente dovrebbe dare la prova contraria che i redditi esenti siano in grado di soddisfare le spese sostenute dal contribuente, ha ritenuto - nella specie - che il contribuente non possa limitarsi a enunciare la mera sussistenza di redditi esenti o di fonti non tassate, dovendo invece dare la prova che le risorse esterne siano ragionevolmente in grado di soddisfare le spese sostenute dal contribuente. Il giudice di appello ha, quindi, proceduto a esaminare se e in quali termini le fonti esterne (essenzialmente incentrate sulla liquidità eccedentaria del mutuo contratto per l'acquisto di un bene immobile) fossero in grado, detratta la rata annuale del mutuo pari ad C 8.473,00, di soddisfare tali spese e di consentire un adeguato sostentamento familiare; all'esito, il giudice di appello ha ritenuto che la liquidità residua fosse insufficiente, anche alla luce dell'acquisto di una autovettura del valore di C 17.000,00. Ciò operando, il giudice di appello non si è discostato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova contraria che incombe al contribuente in tema di accertamento sintetico, concerne non solo la disponibilità e l'entità di redditi esenti, ma anche la durata del possesso al fine di dimostrare che tali fonti siano idonee al sostentamento delle spese contestate o che vi siano emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia potuto accadere (Cass., Sez. V, 21 febbraio 2022, n. 5509; Cass., Sez. V, 12 novembre 2021, n. 33786; Cass., Sez. V, 22 luglio 2021, n. 21043; Cass., Sez. V, 4 agosto 2020, n. 16637; Cass., Sez. VI, 13 novembre 2018, n. 29067; Cass., Sez. VI, Sez. VI, 10 luglio 2018, n. 18097; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1510), dimostrando che gli impieghi (spese), ancorché non specificamente soddisfatti dalle risorse (fonti) indicate dal contribuente, siano stati verosimilmente sostenuti con la provvista assicurata dalle suddette fonti (Cass., Sez. V, 2 dicembre 2021, n. 38060). E', quindi, sul giudizio di verosimiglianza di soddisfacimento degli impieghi con le fonti addotte dal contribuente che si incentra il giudizio che deve essere fornito dal giudice del merito, giudizio che è stato correttamente fornito dalla sentenza impugnata, ove osserva che «sommati i redditi familiari e detratta la rata annuale del mutuo, residua un reddito annuo di 24.000,00 Efuro] lordi con il quale sarebbero dovute vivere tre persone, acquistando altresì un'autovettura di E[uro] 17.000,00 almeno; il che appare del tutto irragionevole e in definitiva, non realistico». La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 3. Né può il ricorrente, in questa sede, ripercorrere il ragionamento che ha portato il giudice del merito a ritenere insufficienti gli elementi di prova contraria addotti, posto che il ricorrente (come correttamente evidenziato dal controricorrente), pur denunciando formalmente le norme in tema di accertamento sintetico e di distribuzione dell'onere della prova, mira con il suddetto motivo di gravame a una rivalutazione del ragionamento decisorio sull'accertamento del fatto, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758), essendo rimesso al giudice del merito l'apprezzamento delle prove (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), né essendo consentito nel giudizio di legittimità rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2017, n. 29404). 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi C 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in dat