CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 46962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/6/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, Sezione misure di prevenzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revocazione della confisca, adottata in via disgiunta, il 4 ottobre 2019, ed avente ad oggetto un'autovettura, un appartamento e un motociclo, intestato alla figlia e i saldi attivi di un conto corrente a lui intestato e di altro, intestato alla moglie. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125, 28 d. Igs. 159 del 2011, 7 CEDU 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione. Sostiene che, in forza del principio di legalità recato dall'art. 673 cod. proc. pen., l'avvenuta assoluzione dal reato associativo (che aveva costituito il fondamento dell'applicazione della confisca) imponeva, alla stessa stregua dell'abrogazione di una legge o di una dichiarazione di incostituzionalità della norma penale incriminatrice, la revocazione della stessa. Tale principio appare a fondamento della ratio della revocazione, al pari del divieto di bis in idem che garantisce dalla riapertura del processo nell'ipotesi di un vizio fondamentale della procedura antecedente. Evidenzia che fin dal primo grado, nel processo di merito, il Pirrotta era stato assolto - assoluzione sempre confermata in tutti i gradi dei merito e, in ultimo, ribadita dalla Corte di appello a seguito di annullamento con rinvio - e che la Corte di merito ha attribuito rilevanza all'appartenenza all'associazione che le sentenze di assoluzione hanno, invece, escluso. In conclusione, rileva che il giudice della prevenzione avrebbe dovuto conformarsi alla decisione di assoluzione fungendo tale assoluzione da "limite" alla libertà di valutazione del giudice della prevenzione e che l'applicazione della misura deve, comunque, essere disposta sulla base di elementi connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza, nel caso insussistenti in presenza delle tre sentenze di assoluzione intervenute nei confronti del Pirrotta avendo trasfuso il concetto di illegalità che regnava nello Zen in una presunta appartenenza del Pirrotta alla consorteria, pur essendo stato escluso, in sede di merito, che questi potesse avere svolto attività di mantenimento dei carcerati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati, al limite della manifesta infondatezza per quanto concerne l'affermazione di principio che la sentenza di assoluzione dal reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. avrebbe addirittura imposto, alla stessa stregua dell'abrogazione di una legge o di una dichiarazione di incostituzionalità della norma penale incriminatrice, la revocazione della confisca per la impossibilità di individuare una base legale alla misura patrimoniale. La sentenza non costituisce una fonte legale, al pari di una legge, per la regolazione della vicenda concreta e la sentenza di assoluzione nel procedimento di merito ordinario non è equiparabile all'abrogazione o alla dichiarazione di incostituzionalità di una norma incriminatrice, che fanno venire meno le condizioni stesse per la perdurante esecuzione di una misura definitiva. La sentenza, infatti, costituisce un mero accertamento per l'applicazione al caso concreto dei principi e criteri direttivi fissati nella legge ed è solo la legge che determina le condotte suscettibili d'integrare gli estremi di reato - o, nella materia della prevenzione, i presupposti di pericolosità - con la conseguenza che solo l'abrogazione della legge o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice possono - con gli effetti loro propri nei settori di ordinamento coinvolti - incidere su un provvedimento giurisdizionale quale, nel caso in esame, la confisca di prevenzione divenuta definitiva: tanto ciò è vero che, in presenza della declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza n. 24 della 2019 della Corte Costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 (la norma definitoria della figura di pericolosità ai fini dell'adozione del provvedimento ablatorio) si è discusso di quali fossero, in concreto, i rimedi esperibili per tradurre, in relazione ai provvedimenti confisca definitivi, la dichiarazione di incostituzionalità in un provvedimento definitorio, spaziando tra la revoca della confisca - alfine individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte come rimedio appropriato - o la procedura di esecuzione, prevista negli artt. 666 e ss. del codice di rito. La complessa struttura della sentenza della Corte Costituzionale, nella vicenda ora richiamata, ha dato luogo alla necessità della verifica dell'autonomia e dell'autosufficienza della qualifica soggettiva di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), cit. (o di altra qualifica soggettiva diversa da quella oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale) a sostenere, da sola, il provvedimento ablativo (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino, Rv. 282474). A ben altra funzione assolve, invece, il principio del ne bis in idem che, in materia di procedimento di prevenzione e procedimento penale, non opera comunque attraverso l'automatismo enunciato dalla difesa. Si è affermato che la revocazione ex art. 28, lett. b) del d. Igs 6 settembre 2011, n. 159 non consegue automaticamente all'intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità, non sussistendo altrimenti inconciliabilità di giudicati (Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019, Husovic, Rv. 275778). E, ancora, proprio in tema di confisca, che il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655). Il giudice investito della domanda di revoca è, dunque, tenuto ad effettuare l'analisi e la valutazione della sentenza di assoluzione di merito ai fini della verifica della sussistenza del presupposto di cui all'art. 28, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011, secondo cui la revoca della confisca è imposta quando i fatti accertati con sentenze penali definitive sopravvenute o conosciute in epoca successiva, escludano in modo assoluto i presupposti per l'applicazione della confisca. Si è affermato che l'istituto della revoca di cui all'art. 28 d. Igs. 159 cit. costituisce espressione della tendenziale prevalenza del giudicato favorevole intervenuto in sede penale su un fatto storico incidente sul giudizio di pericolosità sociale rispetto al provvedimento del giudice della prevenzione ma l'intervenuta assoluzione non comporta automaticamente il diritto alla revocazione, tranne che il fatto escluso in sede penale sia il medesimo posto a fondamento del giudizio di pericolosità: solo in questo caso infatti può ritenersi sussistere il presupposto indicato dall'art. 28 codice antimafia, altrimenti non sussistendo sostanziale inconciliabilità di giudicati. Il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è, infatti, costituito da una "condizione" personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, mentre il presupposto tipico per l'applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale (Sez. 6, n. 44608 del 06/10/2015, Cincinnato, Rv. 265056). Il decreto impugnato ha fatto corretta applicazione di queste regole nella parte in cui ha ripercorso l'iter processuale dell'applicazione della misura di prevenzione di carattere patrimoniale a carico del Pirrotta che si era intrecciato con l'assoluzione di questi dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. intervenuta in via definitiva (dopo alterne vicende) con sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 aprile 2021, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2021. Come anticipato, proprio l'assoluzione era stata allegata a fondamento della richiesta di revocazione sostenendo che gli elementi così acquisiti non consentissero di formulare il giudizio di pericolosità sociale, presupposto della confisca. La Corte di appello, premessa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione e richiamato il presupposto della revoca della confisca ha escluso, da un lato, che l'intervenuta assoluzione dal reato associativo potesse operare in maniera automatica, tenuto conto che l'assoluzione era intervenuta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, dall'altro, che la ricostruzione complessiva della sentenza di assoluzione operasse nel senso di presupposto incontrovertibile per ritenere insussistente la pericolosità del Pirrotta.La sentenza di assoluzione, infatti, sulla scorta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato l'odierno ricorrente come persona incaricata di riscuotere, anche su suo incarico mentre era reggente dell'associazione mafiosa Zen negli anni 2009 e 2010, il pizzo che ogni occupante abusivo dei padiglioni del quartiere Zen doveva mensilmente all'associazione (diecimila lire) pure in assenza di prove ulteriori relative al coinvolgimento del ricorrente nel mantenimento dei carcerati o nella organizzazione delle attività dei capi-condomini, incaricati per ciascun edificio, di tale adempimento, aveva escluso la condotta partecipativa del ricorrente all'associazione. Gli elementi acquisiti sono, ad avviso della Corte che ha respinto l'istanza di revocazione, idonei a ritenere il ricorrente "contiguo" all'associazione e, pertanto, persona appartenente all'associazione in quanto persona di fiducia incaricata dell'esazione delle tangenti in un quadro di assoluta illegalità evidenziando che risultava, altresì, provato che altro collaboratore ([OSCURATO:PERSONA]) aveva confermato l'incarico svolto dal Pirrotta, di riscossore delle tangenti del palazzo in cui lo stesso Arnone abitava ma che non aveva da lui esatto il canone avendogli l'Arnone esplicitato la sua appartenenza all'associazione. Secondo il decreto impugnato era dunque plausibile che Arnone discutesse con il ricorrente di cose di interesse dell'associazione, quali la devoluzione degli incassi alle famiglie dei carcerati. In conclusione, il ricorrente era persona di fiducia dei reggenti dell'associazione che gli avevano dato l'incarico di riscuotere il pizzo, elementi che ne denotavano l'appartenenza al gruppo mafioso. Il decreto impugnato, che ha esaminato nel merito la richiesta di revocazione rifuggendo da interpretazioni formalistiche ha, ad avviso del Collegio, assunto a base del giudizio di pericolosità una nozione, quella di appartenenza, che necessita di una precisazione nel senso che il concetto di "appartenenza" a una associazione mafiosa, rilevante quale condizione di applicabilità della misura (e, quindi, per la configurabilità della nozione di pericolosità sociale) comprende anche condotte non connotate da un vincolo stabile, che si sostanzino in azioni funzionali a circoscritte esigenze associative, che non può, tuttavia, essere sovrapposto a quello di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). Come è noto il concetto di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa ha una portata più ampia di quello di "partecipazione", richiesto ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.: infatti, la "partecipazione" richiede una presenza attiva del soggetto nell'ambito del sodalizio criminoso (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), mentre la nozione di "appartenenza" comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione, si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi. [OSCURATO:PERSONA] .Unite (Sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 271512), hanno chiarito che nel concetto di appartenenza, richiamato nell'art. 4 d.lgs. cit., quale condizione legittimante l'applicazione della misura, si ritengono rilevanti anche condotte non connotate dal vincolo stabile, ma astrattamente inquadrabili nella figura del concorso esterno di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., per definizione caratterizzata da una collaborazione occasionale, espressa in unico o diluito contesto temporale, che si realizza con riferimento a circoscritte esigenze del gruppo, in correlazione con la loro insorgenza, ed è quindi ontologicamente priva della connotazione tipica della condotta partecipativa, costituita dallo stabile inserimento nell'organizzazione criminale con caratteristica di spiccata e persistente pericolosità, derivante dalla connotazione strutturale, mentre risulta estranea a tale concetto la mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine. La precisazione del giudice di appello, al di là della sovrapposizione linguistica tra contiguità e appartenenza, ha, comunque, preso avvio proprio dalla descritta nozione di "appartenenza" e ne ha individuato, con riferimento al rapporto del ricorrente con esponenti anche apicali del clan operante nel quartiere Zen, quale ricostruito nella stessa sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. che avrebbe richiesto la prova di un attivo contributo al mantenimento in vita e all'operatività del sodalizio, un contributo materiale (quello della raccolta del "pizzo" imposto agli occupanti abusivi delle case del padiglione) e psicologico (perché di piena conoscenza del funzionamento del sistema e della destinazione delle somme riscosse al mantenimento dei carcerati), in termini che andavano al di là della mera contiguità o vicinanza al gruppo mafioso, fornendo un contributo continuo e fattivo a servizio delle richieste dei vertici del clan, con la conseguenza che è stata esaminata, con riferimento al periodo preso in esame, la pericolosità sociale del Pirrotta ostativa alla revoca della misura ablativa disposta a suo carico, escludendo con argomentazioni logiche e corrispondenti alla descritta valenza dell'istituto della revocazione di cui all'art. 28, lett. b) del d. Igs 6 settembre 2011, n. 159 che l'intervenuta assoluzione interferisca in modo assoluto con il giudizio di pericolosità posto a fondamento della misura ablativa. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagam