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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 29235/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sull’istanza per correzione di errore materiale (iscritta al N.R.G. 11085/2023) relativa al ricorso (iscritto al N.R.G. 19109/2020) proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nel domicilio eletto di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL], -controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 14095/2023,pubblicata il 22/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - con istanza depositata in data 25 maggio 2023, rib adita con atto successivo, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha segnalato l’omissione della decisione di questa Corte, Sez.

V, ord. n. 14095/2023 del 22/05/2023, sollecitando la correzione ex officio dell’errore materiale nella parte in cui, in dispositivo, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle entrate, condannava quest’ultima al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e di euro 1.900,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, Iva e c.p.a. come per legge , senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario, che ne aveva avanzato richiesta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.; - che alla proposizione di tale istanza ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio; Considerato che: - va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017); le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); - l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nelle conclusioni precisate nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; - pertanto, deve procedersi alla corre zione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 7, dopo le parole “come per legge”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”; - non v i è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020); visto l’art. 391-bis c.p.c.; P. Q. M. dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 14095/2023 depositata il 22/05/2023 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 7, dopo le parole “come per legge”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”.

Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sull’istanza per correzione di errore materiale (iscritta al N.R.G. 11085/2023) relativa al ricorso (iscritto al N.R.G. 19109/2020) proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nel domicilio eletto di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL], -controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 14095/2023,pubblicata il 22/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con istanza depositata in data 25 maggio 2023, rib adita con atto successivo, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha segnalato l’omissione della decisione di questa Corte, Sez. V, ord. n. 14095/2023 del 22/05/2023, sollecitando la correzione ex officio dell’errore materiale nella parte in cui, in dispositivo, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle entrate, condannava quest’ultima al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e di euro 1.900,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, Iva e c.p.a. come per legge , senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario, che ne aveva avanzato richiesta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.; - che alla proposizione di tale istanza ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio; Considerato che: - va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017); le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); - l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nelle conclusioni precisate nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; - pertanto, deve procedersi alla corre zione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 7, dopo le parole “come per legge”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”; - non v i è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020); visto l’art. 391-bis c.p.c.; P. Q. M. dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 14095/2023 depositata il 22/05/2023 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 7, dopo le parole “come per legge”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria,
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