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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 43807/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui, a fonte di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, si è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte emesso una declaratoria di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, volto a sollecitare un sindacato sulle risultanze istruttorie, e, dall'altra, perché generico, non essendo stata indicata la ragione per cui la Corte avrebbe dovuto, con una operazione meramente constatativa, emettere una sentenza di assoluzione; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui, a fonte di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, si è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte emesso una declaratoria di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, volto a sollecitare un sindacato sulle risultanze istruttorie, e, dall'altra, perché generico, non essendo stata indicata la ragione per cui la Corte avrebbe dovuto, con una operazione meramente constatativa, emettere una sentenza di assoluzione; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 43807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris