CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08345/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AbramoGianMarco Greco, .[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], StefanoEsposito, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcoGiuranna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancescoMaria Trianni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaDonata Raho, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Luciano DeNumero registro generale 12725/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 8345/2026Data pubblicazione 03/04/2026Virgilis, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], MariaAngela [OSCURATO:PERSONA], Igroup s.a., [OSCURATO:PERSONA], CarmineGiuranna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MassimoBianco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].;-intimati-avverso l’ordinanza del 26 marzo 2025, pronunciata dal Tribunale diPotenza nella causa iscritta al n.3225/2022 R.G.;udìta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorso.Rilevato che:1. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a mezzo del suo amministratore,[OSCURATO:PERSONA], nonché quest’ultimo in proprio, dopo che la societàera stata dichiarata fallita con sentenza del 19 settembre 2017 delTribunale di Lecce – premesso, tra l’altro, che il fallimento era statoindebitamente dichiarato sebbene alcuni crediti fossero contestati edaltri fossero stati già onorati; che, inoltre, la procedura fallimentare siera svolta in assenza di controllo di legalità, con sottostima dei benistaggiti e con loro liquidazione a prezzo vile, previa indebita reiezionedi numerose istanze di ammissione al concordato fallimentare; e che,infine, il giudice delegato aveva omesso di sospendere l’asta pubblicafissata per la vendita dei beni, non ostante la pendenza di un’istanzadi ricusazione formulata nei suoi confronti – hanno convenuto dinanzial Tribunale di Potenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altrisoggetti (persone fisiche e giuridiche), invocando: a) la declaratoriadella responsabilità dello Stato-giudice, ai sensi della leggen.117/1988, per i danni loro arrecati nello svolgimento delle funzionigiudiziarie dal giudice delegato al fallimento, di cui hanno dedotto lacolpa grave; b) l’accertamento della responsabilità «concorrente,Numero registro generale 12725/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 8345/2026Data pubblicazione 03/04/2026connessa e/o comunque collegata degli organi della procedurafallimentare», particolarmente dei curatori, dei membri del comitatodei creditori e dei consulenti nominati per la stima dei beni immobilidella massa attiva; c) la rivendicazione dei predetti beni immobili, exart.948 cod. proc., civ., dagli acquirenti degli stessi, previoaccertamento negativo del loro diritto di proprietà;2. costituitesi alcune parti convenute, dichiarata la contumacia dialtre e riservata la decisione sull’eccezione di incompetenza perterritorio sollevata da talune di esse, con ordinanza collegiale del 26marzo 2025, il Tribunale di Potenza, riconosciuta la propria competenzaterritoriale sulla domanda di accertamento della responsabilità delloStato-Giudice (in applicazione della regola contenuta nell’art.4, comma1, della legge n. 117/1988), l’ha invece declinata con riguardo alladomanda risarcitoria ad essa cumulata (proposta in confronto degliorgani della procedura fallimentare e dei loro ausiliari) e con riguardoalla domanda di rivendicazione dei beni immobili venduti nell’ambito ditale procedura, proposta in confronto degli assegnatari degli stessi;disposta la separazione delle cause, in relazione a tali ultime domandeha dichiarato la competenza del Tribunale di Lecce, dinanzi al quale harimesso le parti;3. avverso questa ordinanza la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amezzo del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA], nonché quest’ultimoin proprio, hanno proposto ricorso per regolamento necessario dicompetenza, sulla base di un unico, articolato motivo;nessuno degli intimati ha resistito con scrittura difensiva ex art.47,ultimo comma, cod. proc. civ.;il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendoil rigetto del ricorso.Considerato che:Numero registro generale 12725/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 8345/2026Data pubblicazione 03/04/20261. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata «violazionedell’art. 360 n° 4 cpc in relazione agli art. 50 bis n° 7) – 276 I commacpc»;i ricorrenti sostengono che l’ordinanza impugnata sarebbe inficiatada un vizio in procedendo che ne implicherebbe la nullità per difetto dicostituzione del giudice: l’error in procedendo commesso dal giudicedel merito sarebbe consistito in ciò, che la precisazione delleconclusioni sulla questione di competenza sarebbe stata effettuatadinanzi al giudice istruttore, anziché, correttamente, dinanzi al collegioche ha poi emesso il provvedimento;i ricorrenti invocano, al riguardo (anche sulla base della citazionedi diversi arresti di questa Corte), il principio generale di immutabilitàdel giudice desumibile dell’art.276, primo comma, cod. proc. civ., ilquale implicherebbe che nell’ipotesi in cui non vi sia identità tra i giudicidinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni e quelli che hannodeliberato il provvedimento, quest’ultimo sarebbe insanabilmentenullo, ex art.158 cod. proc. civ., per vizio di costituzione del giudice;evidenziano che, nella fattispecie, venendo in considerazione unacausa attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegialeex art.50-bis cod. proc. civ., le conclusioni avrebbero dovuto essereprecisate, a pena di nullità, dinanzi allo stesso collegio che hasuccessivamente deliberato la decisione;2. il ricorso è inammissibile;il provvedimento impugnato non è censurato in ragione dellastatuizione resa sulla competenza ma in ragione della sua presuntanullità per motivi estranei all’applicazione delle norme sullacompetenza, considerate estese anche a quelle sul suo rilievo;infatti, se è vero che la statuizione finale è una statuizionedeclinatoria della competenza, tuttavia il vizio denunciato non attienené ad una norma rilevante ai fini della competenza, né si colloca amonte della questione di competenza;Numero registro generale 12725/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 8345/2026Data pubblicazione 03/04/2026in tal senso, non assume pertinenza nella vicenda in esamel’invocato precedente della Sesta Sezione civile di questa Corten.25607/2021, il quale, nel consentire la censurabilità con regolamentodi competenza degli errores in procedendo in cui sarebbeasseritamente incorso il giudice del merito, limita, ovviamente, talepossibilità all’ipotesi in cui essi afferiscano al regime del rilievo odell’eccezione di incompetenza, nonché alla tutela del contraddittorioda assicurarsi sul punto, circostanze che nella presente fattispecie nonricorrono;analogamente, non assumono pertinenza le citate pronunce (Cass.nn.37292/2022, 15660/2020, 3029/2025) dirette a ribadire il rilievodel principio di immutabilità del giudice desumibile dall’art.276, primocomma, cod. proc. civ., venendo in considerazione, sul piano formale,pronunce emesse in sede di ricorsi ordinari e non per regolamento dicompetenza e, sul piano sostanziale, l’affermazione di un principio disicuro rilevo processuale, ma la cui (pretesa) violazione non è tale, exse, da condizionare il potere-dovere del giudice di decidere sullacompetenza;in proposito, va ricordato che la norma dell’art. 50-bis cod. proc.civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizionecollegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degliaffari all’interno del medesimo tribunale; ne consegue che il mancatorispetto di tale ripartizione, conseguente alla trattazione da parte delgiudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto essere trattatadal collegio, determina – secondo quanto prevede l’art. 50-quater cod.proc. civ. – una nullità da far valere ai sensi dell’art. 161, primocomma, cod. proc. civ. con gli ordinari mezzi di gravame (ex aliis, Cass.9/06720005, n.12174; Cass. 4/11/2013, n. 24684; Cass.14/05/2018,n. 11716);l’onere di esercitare tali mezzi sussiste – deve precisarsi – non solonell’ipotesi di nullità derivante dalla composizione monocratica, anzichéNumero registro generale 12725/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 8345/2026Data pubblicazione 03/04/2026collegiale, del giudice che ha emesso il provvedimento, ma anchequando non sia rispettata l’identità tra il giudice (collegiale) che lo hadeliberato (quale che sia il contenuto della statuizione resa con esso)e il giudice (monocratico) dinanzi al quale sono state rassegnate leconclusioni, eventualmente per essere stata indebitamente celebratala relativa udienza davanti al giudice istruttore;in entrambi i casi, l’accertamento, da parte del giudice d’appello,dell’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale omonocratica del tribunale non rientra fra le tassative ipotesi dirimessione della causa al primo giudice;nella fattispecie in esame, pertanto, per far valere il vizio in cui eraasseritamente incorsa l’ordinanza impugnata, avente naturasostanziale di sentenza, i ricorrenti erano onerati di proporre appello;il ricorso per regolamento di competenza va dunque dichiaratoinammissibile;3. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio diregolamento di competenza, non avendo gli intimati articolato difesein questa sede;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un.,20/02/2020, n.4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Numero registro generale 12725/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 8345/2026Data pubblicazione 03/04/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 16 gennaio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]