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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48240/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Lche ha concluso chiedend6', , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il marzo 2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 23 giugno 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per aver falsamente dichiarato, in un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto-Sezione Distaccata di Lipari, che il proprio nucleo familiare aveva percepito, nell'anno di imposta 2014, un reddito complessivo pari a 10.389,00 euro, omettendo di indicare la somma di 4.215,54 euro conseguita dalla familiare convivente [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura.

Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 95 D.P.R. n. 115 del 2002, 43 cod. pen., 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., lamentando l'erroneità della motivazione con cui l'impugnata sentenza ha ritenuto, con argomentazione inesistente oltre che priva di completezza e ragionevolezza, la sussistenza della sua piena consapevolezza circa l'avvenuta ricezione, nell'anno di imposta considerato, dei redditi percepiti e non dichiarati da parte della [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione sarebbe, in particolare, carente per non aver considerato separatamente, rispetto al reddito da lavoro, l'entrata conseguita dalla sua convivente a seguito della percezione una tantum di un contributo assistenziale di disoccupazione, di cui non sarebbe stata provata l'intervenuta conoscenza da parte dell'imputato, invero non desumibile dal mero rapporto di convivenza avuto con la [OSCURATO:PERSONA].

Tale ultimo aspetto assumerebbe un non secondario rilievo, osservato che, non considerando il reddito di euro 1.600,54 percepito all'esito della corresponsione del contributo di disoccupazione agricola, l'ammontare complessivo del reddito del nucleo familiare dell'imputato sarebbe stato, in definitiva, tale da consentire la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ciò, inoltre, assumerebbe una diretta refluenza in ordine alla mancata configurazione dell'elemento soggettivo del reato, atteso che l'Utano si sarebbe limitato a fare affidamento sulla dichiarazione resa dalla sua convivente con autocertificazione - non trasposta in nessuna dichiarazione fiscale -, solo per leggerezza e negligenza non verificata in ordine alla sua autenticità, in tal maniera non integrando, neppure nella forma eventuale, il dolo generico richiesto per la consumazione del delitto ex art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002.

Con la seconda doglianza è stata dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., eccependosi la totale assenza di motivazione sulla richiesta, avanzata dall'Utano in appello, di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riguardo alla seconda doglianza dedotta.

2. Con riferimento alla prima censura, infatti, deve essere osservato che la Corte territoriale, con motivazione del tutto logica e congrua, oltre che non contraddittoria e coerente con i principi regolanti la materia, ha evidenziato le ragioni per le quali erano state respinte le giustificazioni addotte dalla difesa, dovendo essere computato, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002, anche il reddito di ogni persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 20/09/2012, Indiveri, Rv. 253643-01).

Rileva, poi, il consolidato indirizzo interpretativo espresso da questa Corte di legittimità, per cui integrano il delitto di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (cfr., in tal senso: Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716-01; Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711-01; Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152-01).

Con specifico riferimento, quindi, alla ricorrenza dell'elemento psicologico, deve essere ricordato come, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129-01; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192-01).

Ai fini dell'integrazione dell'indicato reato, cioè, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051).

Il reato è configurabile anche quando la falsità o l'omissione riguardi redditi in concreto rientranti nei limiti massimi stabiliti dalla legge per ottenere il beneficio del patrocinio per non abbienti a spese dello Stato, nondimeno in tal caso occorre verificare con particolare attenzione se, alla stregua delle risultanze processuali, la falsità o l'omissione fosse realmente espressiva di deliberato mendacio o reticenza sulle effettive condizioni reddituali o non fosse piuttosto frutto di disattenzione, come tale non qualificabile come dolo.

Deve, altresì, essere rammentato che l'art. 76 del d.lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui al successivo art. 95, non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante.

Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato che quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale», ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808-01; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013-01).

Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, deve essere osservato come di essi abbia fatto buon governo la Corte di merito, avendo tale ultima esplicato le ragioni per cui non possa essere condivisa la ritenuta insussistenza del profilo doloso nella condotta riferibile all'imputato, escludendo che le non veritiere dichiarazioni rese dall'Utano circa i redditi effettivamente percepiti dalla convivente possano essere la conseguenza di una sua condotta solo disattenta o negligente.

I giudici di merito, infatti, hanno espressamente richiamato indici rivelatori della malafede dell'Utano, in particolar modo attribuendo significativo rilievo ad elementi logicamente probanti della sua preventiva conoscenza del reddito 4 I percepito dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolar modo evincendo l'indicato aspetto dal «dato documentale e concreto che egli era il (o fungeva da) datore di lavoro della convivente e non poteva quindi matematicamente, è il caso di dire, ignorare l'oggettiva falsità della dichiarazione allegata, avendo la donna dichiarato di avere ricevuto proprio da lui un determinato compenso per il lavoro svolto che ad ogni effetto nei confronti della P.A. (tributario, previdenziale, assistenziale, ecc.) costituiva reddito».

Trattasi di motivazione del tutto logica e congrua, rispetto alla quale il ricorrente ha, di fatto, finito per proporre solo una diversa lettura dei dati probatori e, in definitiva, una valutazione alternativa rispetto a quella svolta dai giudici di merito, con ragionamento del tutto lineare e coerente con i dati fattuali e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.

A fronte della decisività della superiore argomentazione, che delinea in modo convincente la ricorrenza del dolo generico nella condotta imputabile all'Utano, di nessun conto sono le irrilevanti considerazioni da quest'ultimo espresse in ordine alla sua mancata conoscenza dell'avvenuta percezione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un contributo assistenziale di disoccupazione.

3. Invece fondato è, come detto, il secondo motivo dedotto dal ricorrente, condividendo il Collegio il consolidato orientamento ermeneutico per cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801-01; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv 244763-01).

Tale interpretazione è, all'evidenza, estensibile anche ai casi in cui - analogamente a quello in esame - la difesa espressamente invochi il riconoscimento di un beneficio e non riceva risposta alcuna da parte del giudice di merito.

Ciò corrisponde in pieno al caso di specie, non avendo la Corte di appello - pur dopo aver rappresentato l'intervenuta richiesta difensiva di riconoscimento, in via subordinata, della non punibilità per particolare tenuità del fatto - espresso motivazione alcuna in ordine alla possibilità di concessione dell'invocato beneficio ex art. 131-bis cod. pen. 4.

In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'eventuale applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'eventuale applicaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Lche ha concluso chiedend6', , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il marzo 2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 23 giugno 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per aver falsamente dichiarato, in un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto-Sezione Distaccata di Lipari, che il proprio nucleo familiare aveva percepito, nell'anno di imposta 2014, un reddito complessivo pari a 10.389,00 euro, omettendo di indicare la somma di 4.215,54 euro conseguita dalla familiare convivente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura. Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 95 D.P.R. n. 115 del 2002, 43 cod. pen., 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., lamentando l'erroneità della motivazione con cui l'impugnata sentenza ha ritenuto, con argomentazione inesistente oltre che priva di completezza e ragionevolezza, la sussistenza della sua piena consapevolezza circa l'avvenuta ricezione, nell'anno di imposta considerato, dei redditi percepiti e non dichiarati da parte della [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione sarebbe, in particolare, carente per non aver considerato separatamente, rispetto al reddito da lavoro, l'entrata conseguita dalla sua convivente a seguito della percezione una tantum di un contributo assistenziale di disoccupazione, di cui non sarebbe stata provata l'intervenuta conoscenza da parte dell'imputato, invero non desumibile dal mero rapporto di convivenza avuto con la [OSCURATO:PERSONA]. Tale ultimo aspetto assumerebbe un non secondario rilievo, osservato che, non considerando il reddito di euro 1.600,54 percepito all'esito della corresponsione del contributo di disoccupazione agricola, l'ammontare complessivo del reddito del nucleo familiare dell'imputato sarebbe stato, in definitiva, tale da consentire la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ciò, inoltre, assumerebbe una diretta refluenza in ordine alla mancata configurazione dell'elemento soggettivo del reato, atteso che l'Utano si sarebbe limitato a fare affidamento sulla dichiarazione resa dalla sua convivente con autocertificazione - non trasposta in nessuna dichiarazione fiscale -, solo per leggerezza e negligenza non verificata in ordine alla sua autenticità, in tal maniera non integrando, neppure nella forma eventuale, il dolo generico richiesto per la consumazione del delitto ex art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002. Con la seconda doglianza è stata dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., eccependosi la totale assenza di motivazione sulla richiesta, avanzata dall'Utano in appello, di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo alla seconda doglianza dedotta. 2. Con riferimento alla prima censura, infatti, deve essere osservato che la Corte territoriale, con motivazione del tutto logica e congrua, oltre che non contraddittoria e coerente con i principi regolanti la materia, ha evidenziato le ragioni per le quali erano state respinte le giustificazioni addotte dalla difesa, dovendo essere computato, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002, anche il reddito di ogni persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 20/09/2012, Indiveri, Rv. 253643-01). Rileva, poi, il consolidato indirizzo interpretativo espresso da questa Corte di legittimità, per cui integrano il delitto di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (cfr., in tal senso: Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716-01; Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711-01; Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152-01). Con specifico riferimento, quindi, alla ricorrenza dell'elemento psicologico, deve essere ricordato come, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129-01; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192-01). Ai fini dell'integrazione dell'indicato reato, cioè, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). Il reato è configurabile anche quando la falsità o l'omissione riguardi redditi in concreto rientranti nei limiti massimi stabiliti dalla legge per ottenere il beneficio del patrocinio per non abbienti a spese dello Stato, nondimeno in tal caso occorre verificare con particolare attenzione se, alla stregua delle risultanze processuali, la falsità o l'omissione fosse realmente espressiva di deliberato mendacio o reticenza sulle effettive condizioni reddituali o non fosse piuttosto frutto di disattenzione, come tale non qualificabile come dolo. Deve, altresì, essere rammentato che l'art. 76 del d.lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui al successivo art. 95, non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato che quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale», ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808-01; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013-01). Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, deve essere osservato come di essi abbia fatto buon governo la Corte di merito, avendo tale ultima esplicato le ragioni per cui non possa essere condivisa la ritenuta insussistenza del profilo doloso nella condotta riferibile all'imputato, escludendo che le non veritiere dichiarazioni rese dall'Utano circa i redditi effettivamente percepiti dalla convivente possano essere la conseguenza di una sua condotta solo disattenta o negligente. I giudici di merito, infatti, hanno espressamente richiamato indici rivelatori della malafede dell'Utano, in particolar modo attribuendo significativo rilievo ad elementi logicamente probanti della sua preventiva conoscenza del reddito 4 I percepito dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolar modo evincendo l'indicato aspetto dal «dato documentale e concreto che egli era il (o fungeva da) datore di lavoro della convivente e non poteva quindi matematicamente, è il caso di dire, ignorare l'oggettiva falsità della dichiarazione allegata, avendo la donna dichiarato di avere ricevuto proprio da lui un determinato compenso per il lavoro svolto che ad ogni effetto nei confronti della P.A. (tributario, previdenziale, assistenziale, ecc.) costituiva reddito». Trattasi di motivazione del tutto logica e congrua, rispetto alla quale il ricorrente ha, di fatto, finito per proporre solo una diversa lettura dei dati probatori e, in definitiva, una valutazione alternativa rispetto a quella svolta dai giudici di merito, con ragionamento del tutto lineare e coerente con i dati fattuali e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia. A fronte della decisività della superiore argomentazione, che delinea in modo convincente la ricorrenza del dolo generico nella condotta imputabile all'Utano, di nessun conto sono le irrilevanti considerazioni da quest'ultimo espresse in ordine alla sua mancata conoscenza dell'avvenuta percezione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un contributo assistenziale di disoccupazione. 3. Invece fondato è, come detto, il secondo motivo dedotto dal ricorrente, condividendo il Collegio il consolidato orientamento ermeneutico per cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801-01; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv 244763-01). Tale interpretazione è, all'evidenza, estensibile anche ai casi in cui - analogamente a quello in esame - la difesa espressamente invochi il riconoscimento di un beneficio e non riceva risposta alcuna da parte del giudice di merito. Ciò corrisponde in pieno al caso di specie, non avendo la Corte di appello - pur dopo aver rappresentato l'intervenuta richiesta difensiva di riconoscimento, in via subordinata, della non punibilità per particolare tenuità del fatto - espresso motivazione alcuna in ordine alla possibilità di concessione dell'invocato beneficio ex art. 131-bis cod. pen. 4. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'eventuale applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'eventuale applicaz
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