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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 34318/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] Sui ricorsi riuniti iscritti ai n.n. 10988 e 11741 del ruolo generale dell’anno 2023 proposti Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - (già) ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]Aquila rappresentato e difeso,giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori: francescomaglione1 @avvocatinapoli.legalmail.it e [OSCURATO:EMAIL] - (già) controricorrente – AVVERSO l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,sezione tributaria, n.11632 del 2024 , depositata il 30 aprile 2024 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29 ottobre 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con riguardo ai procedimenti riuniti RG n. 10988/2023 e n. 11741/2023, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensoridi [OSCURATO:PERSONA]Aquila, hanno depositato istanza per la correzione di errore materiale dell'ordinanza n.11632 del 2024 depositata il 30 /04/202 4 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, nel respingere entrambi i procedimenti, condannava l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, in favore del controricorrente, al pagamento delle spese processuali che liquidava complessivamente in euro 18.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore degli avvocatimedesimi, dichiaratisi antistatari; 2.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva;

3. All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza interlocutoria depositata in data 14.9.2024- rilevato che non risultava agli atti la prova della notifica all’Agenzia delle entrate dell’istanza di correzione di errore materiale – veniva disposto il rinvio dei procedimenti riuniti RG n. 10988/2023 e n. 11741/2023 a nuovo ruolo, assegnando alla parte contribuente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione all’Agenzia delle entrate del ricorso per correzione di errore materiale. 4.In data 25.10.2024, la parte contribuente ha depositato copia delle ricevute di accettazione e consegna della notifica del "Ricorso ex artt. 287 ss. c.p.c." eseguita il 24.10.2024 all'Agenzia delle Entrate.

5. In data 16 maggio 2025, parte contribuente ha depositato istanza di prelievo e fissazione dell’udienza.

Considerato che -va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (vedi Cass., Sez.

U., n. 16037/2010;conf.

Cass. n. 12962/2012; Cass. n. 12437 del 2017).

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022; Cass. sez.6 - 5, Ordinanza n. 937 del 2023 ); -all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 12739 del 2024); -l'ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricors i depositati in entrambi i procedimenti , mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; -pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 9, dopo le parole "accessori di legge", le parole "con distrazione delle spese in favore de gli AvvocatiFrancesco Maglione e [OSCURATO:PERSONA] dichiarat i si antistatari"; - nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizione dell’intimata (v.

Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013;Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024) ; visto l'art. 391-bis c.p.c.; P.Q.M dispone che l'ordinanza di questaCorte, sezione tributaria, n. 11632 del 2024 depositata il 30/04/2024 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 9, dopo le parole "accessori di legge" le parole "con distrazione delle spese in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari".

Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] Sui ricorsi riuniti iscritti ai n.n. 10988 e 11741 del ruolo generale dell’anno 2023 proposti Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - (già) ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]Aquila rappresentato e difeso,giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori: francescomaglione1 @avvocatinapoli.legalmail.it e [OSCURATO:EMAIL] - (già) controricorrente – AVVERSO l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,sezione tributaria, n.11632 del 2024 , depositata il 30 aprile 2024 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29 ottobre 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con riguardo ai procedimenti riuniti RG n. 10988/2023 e n. 11741/2023, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensoridi [OSCURATO:PERSONA]Aquila, hanno depositato istanza per la correzione di errore materiale dell'ordinanza n.11632 del 2024 depositata il 30 /04/202 4 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, nel respingere entrambi i procedimenti, condannava l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, in favore del controricorrente, al pagamento delle spese processuali che liquidava complessivamente in euro 18.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore degli avvocatimedesimi, dichiaratisi antistatari; 2.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva; 3. All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza interlocutoria depositata in data 14.9.2024- rilevato che non risultava agli atti la prova della notifica all’Agenzia delle entrate dell’istanza di correzione di errore materiale – veniva disposto il rinvio dei procedimenti riuniti RG n. 10988/2023 e n. 11741/2023 a nuovo ruolo, assegnando alla parte contribuente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione all’Agenzia delle entrate del ricorso per correzione di errore materiale. 4.In data 25.10.2024, la parte contribuente ha depositato copia delle ricevute di accettazione e consegna della notifica del "Ricorso ex artt. 287 ss. c.p.c." eseguita il 24.10.2024 all'Agenzia delle Entrate. 5. In data 16 maggio 2025, parte contribuente ha depositato istanza di prelievo e fissazione dell’udienza. Considerato che -va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (vedi Cass., Sez. U., n. 16037/2010;conf. Cass. n. 12962/2012; Cass. n. 12437 del 2017). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022; Cass. sez.6 - 5, Ordinanza n. 937 del 2023 ); -all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 12739 del 2024); -l'ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricors i depositati in entrambi i procedimenti , mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; -pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 9, dopo le parole "accessori di legge", le parole "con distrazione delle spese in favore de gli AvvocatiFrancesco Maglione e [OSCURATO:PERSONA] dichiarat i si antistatari"; - nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizione dell’intimata (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013;Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024) ; visto l'art. 391-bis c.p.c.; P.Q.M dispone che l'ordinanza di questaCorte, sezione tributaria, n. 11632 del 2024 depositata il 30/04/2024 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 9, dopo le parole "accessori di legge" le parole "con distrazione delle spese in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari". Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull