Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 36866/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in data 19 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno il 27 ottobre 2017, ha confermato la condanna della stessa in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 633 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

1. La doglianza oggetto dell'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce la violazione di legge per non avere, il secondo giudice, riconosciuto la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., infatti è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata.

2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati ì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in data 19 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno il 27 ottobre 2017, ha confermato la condanna della stessa in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 633 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. La doglianza oggetto dell'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce la violazione di legge per non avere, il secondo giudice, riconosciuto la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., infatti è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati ì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] n
Sentenza Cassazione n. 36866/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris