CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 35188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3.4.2025, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hacondannato [OSCURATO:PERSONA], all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di 150euro di ammenda per il reato di cui all’art. 679 cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza, il difensore dell’imputata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha proposto atto di appello, che è stato riqualificato come ricorso per cassazione,avendo ad oggetto una sentenza con la quale è stata applicata la sola penadell’ammenda.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, così qualificato dal giudice di merito, risulta presentato dadifensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensoriabilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto, a pena diinammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.La conversione dell’appello originario in ricorso per cassazione non precludedi rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corteripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postumedell'originaria inammissibilità del gravame.È stato affermato, infatti, che sull'inammissibilità del ricorso per cassazioneproposto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizionisuperiori, non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridicadell'impugnazione, espresso dall'art. 568 cod. proc. pen.: la conversione sirealizza sulla base di criteri oggettivi e il principio di conservazione degli attiprocessuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga airequisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame(Sez. 6, n.42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01; Sez. 3, n. 48492 del13/11/2013, Scolaro,Rv. 258000 – 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, Hasani, Rv. 256835 – 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento di una somma, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammendedi una somma di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]