CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 maggio 2021
Cassazione n. 37926/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], responsabile civile nell'ambito del procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palestrina; avverso la sentenza del 02-10-2019 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa il 24/05/2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 giugno 2014 del Tribunale di Tivoli, Sezione periferica di Palestrina, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata. alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 589 comma 2 cod. pen., a lei contestato per avere causato, alla guida della propria autovettura Fiat 600 targata [OSCURATO:TARGA], la morte di [OSCURATO:PERSONA], investendolo mentre questi era intento ad attraversare la strada provinciale [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2008, con decesso avvenuto il 26 dicembre 2008. Con sentenza del 26 marzo 2018, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, assolveva l'imputata dal reato ascrittole perché il fatto non costituisce reato, revocava le statuizioni civili e condannava le parti civili costituite al pagamento delle spese del grado. A seguito di impugnazione proposta sia dal Procuratore generale che dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 6417 del 24 gennaio 2019, annullava con rinvio la pronuncia assolutoria della Corte territoriale. In sede di rinvio, con sentenza del 2 ottobre 2019, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale, condannava l'imputata e il responsabile civile, [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento in solido del danno in favore delle parti civili, nella misura del 60%, oltre che al pagamento in favore delle parti civili di una provvisionale quantificata nell'importo di 300.000 euro. 2. Avverso la seconda sentenza della Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione, quale responsabile civile, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo procuratore speciale legale, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 41 comma 2 cod. pen., non avendo la Corte territoriale adeguatamente valutato il grado di incidenza del comportamento indubbiamente imprudente del pedone rispetto alla condotta di guida tenuta dal pedone, non avendo il giudice del rinvio tenuto conto che quattro testimoni oculari, Rocchi, Cianca, Proietti e Pratesi, presenti sul luogo teatro del sinistro, avevano confermato lo stato di alterazione mentale del pedone [OSCURATO:PERSONA], e questo già ore prima del momento in cui si è verificato l'investimento; peraltro, il sinistro è avvenuto in orario serale, con scarsa visibilità del tratto stradale, mentre il pedone attraversava barcollando la strada, lontano dalle strisce pedonali, e la conducente dell'auto procedeva a velocità molto ridotta, dopo che altri automobilisti avevano già schivato a fatica il pedone poco prima dell'impatto. Dunque, in applicazione della regola causale dettata dall'art. 41 comma 2 cod. pen., la [OSCURATO:PERSONA] doveva andare esente da responsabilità, avendo ella tenuto un comportamento stradale perfettamente in linea con le regole della comune prudenza, essendo al contrario del tutto imprevedibile la condotta del pedone, che dunque si configura nel caso di specie come causa eccezionale idonea da sola a determinare l'evento. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'attribuzione della responsabilità all'imputata e alla Compagnia di assicurazione nella misura del 60% e al pedone del solo restante 40%, non essendo stato considerato che il consulente della difesa, ing. [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA], benchè procedesse a una velocità stimata di 40 km/h, non ebbe il tempo materiale di avvedersi del pericolo e quindi del pedone, perché l'evento si consumò in un tempo psicotecnico pari a 0,87 secondi, quindi inferiore a quello di reazione, avendo a ciò certamente concorso in maniera preponderante, se non determinante, il comportamento negligente della vittima, che non si era resa conto di dove si trovasse, condannando irrimediabilmente se stessa all'investimento. Peraltro, il ricorrente evidenzia che la Compagnia assicurativa aveva già versato a titolo di risarcimento del danno la somma di 300.000 euro in favore delle costituite parti civili, come da dispositivo della sentenza impugnata, somma che dovrebbe essere rivista alla luce delle doglianze appena formulate. 3. Con memoria del 24 maggio 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insisteva nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone gli argomenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. Al fine di circoscrivere l'ambito della verifica sollecitata dall'odierno ricorso, occorre premettere che, con la sentenza rescindente n. 6417 del 24 gennaio 2019, la Quarta Sezione di questa Corte ha annullato la precedente sentenza della Corte di appello di Roma, con cui [OSCURATO:PERSONA], in riforma del giudizio di condanna operato in primo grado, era stata assolta dal reato di omicidio colposo a lei ascritto in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza di annullamento, in particolare, è stata rilevata l'assenza della "motivazione rafforzata" necessaria al fine di sovvertire il giudizio di condanna di primo grado, sottolineandosi che la Corte di appello, dopo aver sintetizzato le valutazioni del primo giudice rispetto alla dinamica del sinistro, omettendo ogni riferimento ai profili di colpa specifica che erano stati evidenziati dal Tribunale a carico dell'imputata, aveva apoditticamente affermato che a carico di costei non erano ravvisabili profili di colpa, assolvendo dunque la [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittole. Così facendo, la Corte territoriale, oltre a non dare adeguatamente conto delle difformi conclusioni raggiunte, non aveva altresì tenuto conto degli orientamenti elaborati in tema di investimento del pedone da parte dell'automobilista.Sul punto, infatti, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile (cfr. Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995 e Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Rv. 255288). È stato ribadito quindi che, in tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce mera concausa dell'evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente, e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile (Sez. 4, n. 23309 del 29/04/2011, Rv. 250695). Ha pertanto precisato la sentenza rescindente che, nelle fattispecie di omicidio colposo caratterizzate dall'investimento di un pedone da parte dell'automobilista, al giudice di merito è rimessa la valutazione dell'eventuale sussistenza di profili di colpa per disattenzione nella condotta di guida, riconducibili ai comportamenti richiesti dall'art. 191 del Codice della strada, dovendo il giudice soffermarsi sulle caratteristiche del tratto stradale in cui si è verificato l'investimento, atteso che la presenza di attraversamenti pedonali, ovvero di civili abitazioni ed esercizi commerciali, sono evenienze di certo rilievo ai fini della valutazione della eventuale responsabilità concorrente dell'automobilista, pur a fronte di una improvvida manovra di attraversamento della sede stradale da parte del pedone investito, dovendo il conducente dell'autovettura considerare come possibile la eventuale sopravvenienza di pedoni, tenendo quindi una guida a ciò adeguata. 2. Orbene, così individuato il perimetro tracciato dal giudice di legittimità, deve ritenersi che la Corte territoriale, con la decisione impugnata, abbia recepito le indicazioni ermeneutiche provenienti dalla sentenza di annullamento. E invero i giudici di appello hanno osservato che, alla stregua degli elementi probatori disponibili, dovesse ritenersi provato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse senz'altro in grado di percepire tempestivamente la presenza del pedone Irneri, nonostante questi abbia tenuto un comportamento imprudente, attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali e con andatura incerta; in tal senso è stato infatti rilevato che la strada percorsa dall'imputata era rettilinea e piuttosto ampia, il pedone stava attraversando l'area dell'incrocio da sinistra verso destra e l'impatto è avvenuto quando Irneri aveva quasi completato l'attraversamento, non avendo inoltre l'autovettura lasciato alcuna traccia di frenata o di scarrocciamento, fermando la sua corsa circa 40 metri dopo il punto di impatto. Alla luce di tali circostanze, la Corte di appello, in sede di rinvio, ha dunque ritenuto configurabile la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella dinamica del sinistro che ha portato alla morte del pedone Irneri; di questi, peraltro, è stato comunque ravvisato il concorso di colpa, essendo innegabile l'imprudenza del suo comportamento, avendo Irneri attraversato la strada in orario serale, al di fuori delle strisce e con andatura incerta, tanto è vere) che altri automobilisti, poco prima dell'impatto mortale, hanno evitato di investirlo non senza fatica. Tuttavia, non avendo trovato riscontro le causali del comportamento imprudente del pedone ipotizzate dal primo giudice (ovvero l'assunzione di alcol o l'alterazione mentale), il giudice del rinvio, nell'ottica risarcitoria, ha ritenuto maggiormente congrua la quantificazione del concorso di colpa di Irneri nella misura del 40% e non del 50%, come ritenuto dal Tribunale. Orbene, in quanto coerente con le coordinate interpretative provenienti dalla sentenza rescindente circa la valutazione del comportamento dell'automobilista in caso di investimento del pedone, anche in presenza di profili di colpa di quest'ultimo, la motivazione della sentenza impugnata resiste ampiamente alle censure difensive, invero tra loro sostanzialmente sovrapponibili: l'accertamento della dinamica del sinistro e l'attribuzione e la quantificazione dei profili concorrenti di colpa in capo all'imputato e alla vittima sono infatti scaturiti da una disamina attenta e non illogica delle fonti dimostrative disponibili, disamina razionalmente correlata con i principi che, nell'ambito della circolazione stradale, regolano la specifica materia dell'investimento del pedone da parte . dell'automobilista, fondandosi le doglianze articolate nel ricorso su una lettura alternativa e invero parziale del materiale probatorio acquisito in sede di merito, operazione questa che non può ritenersi consentita in sede di legittimità (cfr. ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 3. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la società ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spes