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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32217/2026

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a LICATA il 13/09/1980 avverso la sentenza del 20/01/2026 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel quale l'imputato lamenta vizio di motivazione con particolare riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che il rilievo difensivo, riguardante il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura elevata è, comunque, palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e si indicano, sia pure in modo succinto, le risultanze delle indagini conducenti ai fini della pronuncia resa.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a LICATA il 13/09/1980 avverso la sentenza del 20/01/2026 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel quale l'imputato lamenta vizio di motivazione con particolare riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che il rilievo difensivo, riguardante il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura elevata è, comunque, palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e si indicano, sia pure in modo succinto, le risultanze delle indagini conducenti ai fini della pronuncia resa. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32217/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris